Con la nuova Circolare n. 95 del 26 maggio, l’INPS ha ufficializzato i nuovi orientamenti operativi in merito alla formazione e fruizione dell’indennità di congedo parentale per dipendenti e datori di lavoro. Le novità illustrate sono quelle della Legge di Bilancio, che hanno potenziato la retribuzione all’80% per l’indennità legata al congedo facoltativo dei lavoratori con figli. Il tutto, accompagnato da esempi pratici e istruzioni contabili e fiscali per i datori di lavoro.
- Congedo parentale retribuito: le novità 2025
- Chi ha diritto all’indennità maggiorata
- Durata del congedo parentale e modalità di fruizione
- Decorrenza delle nuove regole
- Applicazione delle maggiorazioni caso per caso
- Applicazione delle nuove regole: esempi pratici
- Come fare domanda di congedo parentale
Congedo parentale retribuito: le novità 2025
La Legge di Bilancio 2025 ha modificato la precedente normativa sul congedo parentale. L’articolo 1, comma 217, della legge n. 207/2024 ha elevato l’indennità per i periodi di congedo previsti dalla Manovra 2024, passando dal 60% all’80% della retribuzione, e ha introdotto un ulteriore mese pagato all’80%, portando a un totale di tre mesi con indennità maggiorata. Intervenendo sul Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001), quest’anno è dunque scattato l”innalzamento dell’indennità dal 60% all’80% per il secondo mese rispetto a quello introdotto dalla Manovra 2024 ed un’ulteriore incremento dal 30% all’80% per un terzo mese di congedo parentale.
NB: l’indennità maggiorata riguarda un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale.
Chi ha diritto all’indennità maggiorata
L’indennità maggiorata si applica esclusivamente ai dipendenti ed esclude le altre categorie di lavoratori come autonomi o quelli iscritti alla Gestione Separata. L’indennità maggiorata al 80% si applica ai lavoratori che abbiano fruito di congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. La norma stabilisce che l’indennità maggiorata si applica a coloro che fruiscono del congedo parentale fino al sesto anno di vita del figlio o fino a sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, ma non oltre il compimento della maggiore età.
Durata del congedo parentale e modalità di fruizione
L’indennità per il congedo parentale è prevista per un massimo di dieci mesi per ogni coppia genitoriale, che possono arrivare a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per almeno tre mesi non frazionati. I congedi possono essere fruiti per intero (in un’unica soluzione), frazionati a mesi oppure in modalità giornaliera e oraria.
La legge consente una fruizione ripartita tra i genitori, dove ogni genitore ha diritto a un periodo non trasferibile di tre mesi, e l’ulteriore periodo di tre mesi può essere suddiviso tra i genitori come preferiscono. Nello specifico:
- alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
- al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
- a entrambi spetta un ulteriore periodo indennizzabile di tre mesi, in modalità ripartita.
Il congedo parentale per entrambi i genitori o il “genitore solo” è indennizzabile come segue:
- 1 mese indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita del bambino o 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento (Legge di Bilancio 2023);
- 1 altro mese indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento (Legge di Bilancio 2024 e 2025);
- 1 ulteriore mese indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento (Legge di Bilancio 2025);
- 6 mesi indennizzati al 30%, indipendentemente dalla situazione reddituale;
I rimanenti due mesi restano non indennizzati, salvo condizioni reddituali previste dall’art. 34, comma 3, del T.U.
Decorrenza delle nuove regole
Le disposizioni della Legge di Bilancio 2025 si applicano a partire dal 1° gennaio 2025, e riguardano tutti i periodi di congedo parentale fruiti successivamente a tale data. In particolare, i lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023 e 31 dicembre 2024 hanno diritto all’indennità maggiorata.
La determinazione del termine del periodo di congedo di maternità deve tener conto anche dei periodi di interdizione prorogata dopo il parto, disposti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, e degli eventuali giorni non fruiti prima del parto. Questo implica che, ai fini del calcolo dell’indennità di congedo parentale, i giorni non goduti di congedo di maternità possono essere sommati al periodo di congedo parentale stesso, estendendo così la durata complessiva dell’indennità.
Applicazione delle maggiorazioni caso per caso
L’indennità di congedo parentale all’80% della retribuzione è regolata in base alla data di nascita o di ingresso in famiglia del minore, con una serie di condizioni legate alla fine del congedo di maternità o paternità. In particolare:
- se il minore è nato o adottato prima del 1° gennaio 2023, il diritto all’indennità all’80% per un mese spetta a condizione che almeno un genitore lavoratore dipendente abbia terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022. Se il minore è nato o adottato dal 1° gennaio 2023, il diritto all’indennità all’80% spetta comunque per un mese, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o paternità, purché esista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione;
- se il minore è nato o adottato prima del 1° gennaio 2024, il diritto all’indennità all’80% si estende a due mesi, a condizione che il genitore lavoratore dipendente abbia terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023. Se il minore è nato o adottato dal 1° gennaio 2024, il diritto all’indennità all’80% spetta per un massimo di due mesi, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o paternità, sempre che esista un rapporto di lavoro dipendente;
- se il minore è nato o adottato prima del 1° gennaio 2025, il diritto all’indennità all’80% spetta per un massimo di tre mesi, se il congedo di maternità o paternità è stato terminato dopo il 31 dicembre 2024. In caso contrario, il diritto è limitato a due mesi indennizzati all’80%. Se il minore è nato o adottato dal 1° gennaio 2025, l’indennità all’80% è garantita per tre mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.
L’indennità maggiorata all’80% si applica esclusivamente durante i tre mesi di congedo parentale che ogni genitore ha diritto a fruire in modo non trasferibile. L’indennità è concessa fino al sesto anno di vita del minore o, in caso di adozione o affidamento, fino a sei anni dall’ingresso del minore in famiglia, senza mai superare il compimento della maggiore età del bambino.
Il congedo di maternità o paternità di un genitore iscritto alla Gestione separata o ad altre gestioni speciali dei lavoratori autonomi non rileva ai fini del riconoscimento dell’indennità maggiorata. Le disposizioni si applicano esclusivamente ai genitori dipendenti, come previsto dalle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025, che fanno riferimento alla fine del congedo di maternità per le lavoratrici dipendenti e al congedo di paternità per i lavoratori dipendenti.
Applicazione delle nuove regole: esempi pratici
Congedo del genitore dipendente
Un esempio pratico per chiarire la fruizione dell’indennità maggiorata riguarda una coppia con un figlio nato il 20 novembre 2024. La madre, che ha terminato il congedo di maternità il 20 febbraio 2025, e il padre, che fruisce di due mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025, avranno diritto a un’indennità maggiorata per l’intero periodo. Il primo mese (dal 21 novembre al 20 dicembre 2024) sarà indennizzato all’80% in applicazione della Legge di Bilancio 2023, e il secondo mese (dal 21 dicembre 2024 al 20 gennaio 2025) sarà indennizzato all’80% grazie alla Legge di Bilancio 2024. Inoltre, il genitore avrà un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% da fruire entro il sesto anno di vita del figlio, secondo le nuove disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2025.
Congedo frazionato
Nel caso di un genitore che fruisce del congedo di maternità dal 15 settembre 2024 al 15 febbraio 2025 e il padre, che fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024, l’indennità sarà indennizzata al 30% per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025, mentre i due mesi precedenti (dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024) saranno indennizzati all’80% della retribuzione. Il padre potrà poi fruire di un ulteriore mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2025 al 9 febbraio 2025, che sarà indennizzato al 30% della retribuzione.
Congedo dopo la morte della madre
In caso di morte della madre, come nel caso di un figlio nato il 15 agosto 2024, il padre lavoratore potrà fruire dell’indennità maggiorata all’80% per i tre mesi di congedo parentale che spettano a lui, da fruire entro il compimento dei 6 anni di vita del figlio.
Congedo di un genitore autonomo
Nel caso di un padre iscritto alla Gestione separata, che fruisce del congedo parentale dal 1° maggio 2025 al 31 ottobre 2025, l’indennità sarà indennizzata solo al 30% della retribuzione, in quanto l’elevazione riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti. La madre, che inizia un rapporto di lavoro dipendente il 1° giugno 2026, potrà invece fruire di tre mesi di congedo parentale indennizzati all’80%, come previsto dalla nuova legge.
Come fare domanda di congedo parentale
Per fruire del congedo parentale con l’indennità maggiorata, la domanda deve essere presentata telematicamente, utilizzando uno dei seguenti canali:
- Portale INPS (tramite SPID, CIE, CNS).
- Contact Center INPS (803.164 da rete fissa o 06 164.164 da rete mobile).
- Patronati e CAF per l’assistenza nella presentazione della domanda.
Tutte le istruzioni per i datori di lavoro che devono indicare i congedi nei flussi Uniemens sono indicati nella Circolare INPS, che dettaglia sia la casistica delle aziende pubbliche sia quelle delle aziende private.