Premi di produttività, il tetto da 5.000 euro vale anche per i benefit

di Barbara Weisz

10 Giugno 2026 19:35

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La risoluzione 22/E dell'Agenzia delle Entrate estende il tetto di 5.000 euro del biennio 2026-2027 anche a chi converte il premio di produttività in benefit

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il tetto agevolato di 5.000 euro introdotto per il biennio 2026-2027 vale anche quando il premio di produttività viene incassato sotto forma di benefit aziendali. Lo precisa la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, che scioglie un dubbio nato dalla formulazione della legge di bilancio: su quelle somme l’imposta sostitutiva dell’IRPEF si ferma all’1%, contro il 10% del regime ordinario e il 5% applicato fino al 2025.

Il chiarimento riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito fino a 80.000 euro e tocca da vicino le imprese che usano il welfare aziendale come leva retributiva. Senza la risposta dell’Agenzia, il limite più alto avrebbe rischiato di applicarsi al solo premio in denaro, lasciando la conversione in beni e servizi ancorata ai vecchi 3.000 euro.

Le novità si riassumono in pochi punti:

  • l’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme da partecipazione agli utili scende all’1% per gli anni 2026 e 2027, entro un tetto di 5.000 euro (art. 1, comma 9, legge 30 dicembre 2025, n. 199);
  • la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026 estende lo stesso tetto di 5.000 euro anche al premio convertito in benefit aziendali, secondo il comma 184 della legge 208/2015;
  • l’agevolazione spetta ai dipendenti privati con reddito da lavoro fino a 80.000 euro e ai premi fissati dalla contrattazione di secondo livello;
  • la soglia di esenzione dei fringe benefit è invece un limite distinto, pari per il 2026 a 1.000 euro ed elevato a 2.000 per chi ha figli a carico.

Premi di produttività tassati all’1% fino a 5.000 euro

Per i premi erogati nel 2026 e nel 2027 l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali è fissata all’1% entro un importo complessivo di 5.000 euro, secondo l’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

La disciplina di riferimento sono i commi 182 e seguenti dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che legano l’agevolazione a premi di risultato misurabili — incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione — definiti dal decreto interministeriale del 25 marzo 2016. La stessa imposizione ridotta si applica alle somme distribuite come partecipazione agli utili d’impresa.

Le regole generali della detassazione premi di produttività valgono per i soli dipendenti privati con reddito da lavoro fino a 80.000 euro e presuppongono un premio previsto dalla contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale. Alle aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro spetta inoltre uno sconto del 20% sull’aliquota contributiva a carico del datore, sui premi fino a 800 euro.

Conversione in benefit ammessa entro lo stesso tetto

Il lavoratore che sceglie di trasformare il premio in benefit aziendali può farlo nel limite di 5.000 euro, lo stesso previsto per il premio in denaro. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E del 2026.

Il dubbio nasceva dal testo della Legge di Bilancio, che nel ridurre l’aliquota e innalzare il tetto richiama soltanto il comma 182 della Legge 208/2015, quello sul premio in denaro. La facoltà di convertire il premio in beni e servizi è invece disciplinata dal comma 184. Secondo l’Agenzia il coordinamento tra le due norme porta a estendere il beneficio. Il comma 184, osserva la risoluzione,

nel consentire la scelta tra premio in denaro o in natura, rinvia alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, richiamando espressamente i commi 182 e seguenti.

La conclusione è che:

anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti – in base al comma 184 – per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026.

Quanto vale lo sconto fiscale sul premio

Su un premio di 5.000 euro l’imposta agevolata all’1% vale 50 euro, contro i 500 euro che deriverebbero dall’aliquota sostitutiva ordinaria del 10%: il risparmio arriva a 450 euro, ancora più ampio rispetto alla tassazione IRPEF piena per gran parte dei dipendenti.

Premio di produttività Aliquota Imposta dovuta
5.000 euro (2026-2027) 1% 50 euro
5.000 euro (sostitutiva ordinaria) 10% 500 euro
Risparmio 450 euro

Per chi rientra nel limite, la conversione in welfare offre il vantaggio di azzerare anche l’imposta sostitutiva, perché i benefit dell’articolo 51 non concorrono al reddito nei limiti propri di ciascuna categoria.

Fringe benefit e premio con limiti differenti

Il tetto di 5.000 euro riguarda il premio convertibile in regime agevolato e non si somma alla soglia ordinaria di esenzione dei fringe benefit, fissata per il 2026 a 1.000 euro ed elevata a 2.000 per i lavoratori con figli a carico.

L’irrilevanza fiscale dei benefit ricevuti al posto del premio, ha ricordato l’Agenzia richiamando la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, opera entro due confini: l’importo massimo assoggettabile a imposta sostitutiva, ora 5.000 euro, e i limiti propri previsti dall’articolo 51 del TUIR per ciascun bene o servizio. Quando il valore del premio supera quello dei benefit scelti, l’eccedenza torna a essere tassata, con imposta sostitutiva oppure ordinaria a scelta del dipendente.