Premi di risultato: tassazione agevolata e conversione in welfare

di Barbara Weisz

29 Gennaio 2025 10:01

logo PMI+ logo PMI+
La Manovra ha prorogato fino al 2027 la riduzione al 5% della tassazione sui premi di risultato, convertibili anche in strumenti di welfare aziendale.

Fra le misure del Pacchetto Lavoro inserite nella Manovra 2025 c’è anche la proroga della tassazione agevolata al 5% dei premi di risultato fino al 2027. Per un altro triennio, dunque, su queste somme viene dimezzata l’aliquota fiscale rispetto a quella ordinariamente prevista del 10%.

Restano valide tutte le altre regole legate alla fruizione del beneficio: la detassazione agevolata si applica su una cifra massima di 3mila euro e riguarda solo i lavoratori dipendenti del settore privato con stipendio lordo annuo (RAL) fino a 80mila euro.

Come funzionano i premi di risultato

La normativa di riferimento sono i commi 182 e seguenti della Legge 208/2015. Prevede che i premi di risultato  siano legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto interministeriale attuativo del 25 marzo 2016, dei ministeri del Lavoro e dell’Economia.

La stessa agevolazione d’imposta si applica anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Le aziende che coinvolgono pariteticamente i dipendenti nell’organizzazione del lavoro hanno uno sconto del 20% sull’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro su premi erogato fino a 800 euro, somma su cui non è dovuta alcuna contribuzione da parte del dipendente.

Tassazione e conversione in welfare aziendale

In via ordinaria la tassazione è al 10%, ma nel biennio 2023-2024 è stato prevista la riduzione al 5%. Tale sconto è stato poi prorogata dalla Legge di Bilancio 2025 per il prossimo triennio, quindi fino al 31 dicembre 2027.

I lavoratori possono anche scegliere di convertire i premi di risultato in strumenti alternativi, previsti dai contratti di lavoro, compresi nel comma 2 o nel secondo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Testo unico imposte sui redditi (DPR 917/1986), come contributi previdenziali e assistenziali, buoni pasto, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di assistenza, fringe benefit. In questo caso, le somme non concorrono alla formazione del reddito.

Se però il valore del premio risulta più alto rispetto a queste forme alternative di retribuzione, l’eccedenza è sottoposta a imposta sostitutiva oppure ordinaria a scelta del lavoratore (circolare 28/2016).