Reclutamento risorse esterne per società in house

Risposta di Noemi Ricci

13 Novembre 2025 09:11

Andrea chiede:

Una società in house, incaricata di reclutare collaboratori per offrire servizi di consulenza presso dipartimenti della regione, può fare ricorso, in assenza di risorse interne al reclutamento ex articolo 7, comma 6 del dlgs 165/2001 (senza obblighi di tracciabilità) o il reclutamento di prestatori d’opera ex articolo 2222 codice civile deve avvenire mediante ordinaria procedura?

Una società in house incaricata di reclutare collaboratori per servizi di consulenza presso dipartimenti regionali può utilizzare l’art. 7, comma 6, del dlgs 165/2001 per incarichi di collaborazione autonoma, ma solo se sono rispettati precisi requisiti di legge. Diversamente, il reclutamento di prestatori d’opera ex articolo 2222 del Codice Civile richiede l’adozione di procedure ordinarie di selezione. Ecco le condizioni da rispettare:

  • incarichi individuali a esperti altamente qualificati e di comprovata specializzazione con contratto per prestazioni temporanee e coerenti con le competenze istituzionali;
  • accertata impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne disponibili;
  • rispettare dei principi di trasparenza e pari trattamento attraverso procedure comparative;
  • durata, oggetto e compenso devono essere determinati preventivamente e l’incarico non può essere rinnovato se non per eccezionali proroghe limitate.

Questi incarichi non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità tipici degli appalti, ma restano sottoposti ai controlli amministrativi e possono comportare responsabilità erariale in caso di violazione.

Il contratto di prestazione d’opera (art. 2222 c.c.) rappresenta un rapporto di lavoro autonomo più generale. Per le società in house, tuttavia, la normativa e la giurisprudenza impongono che anche questo tipo di reclutamento sia effettuato nel rispetto di procedure ordinarie, ovvero:

  • procedure comparative e selettive che garantiscano trasparenza, imparzialità e parità di accesso;
  • pubblicità e confronto oggettivo delle candidature per evitare affidamenti diretti irregolari;
  • rispetto delle normative amministrative applicabili alle società a controllo pubblico.

In sostanza, non è consentito derogare da procedure selettive nemmeno per i collaboratori autonomi diversi dagli incarichi previsti dall’art. 7, comma 6.

La Corte di Cassazione ha ribadito in numerose pronunce (ad esempio ordinanza n. 35140/2024 e sentenza n. 2538/2022) che nelle società partecipate pubbliche il reclutamento di personale deve essere effettuato attraverso procedure concorsuali o selettive trasparenti, a pena di nullità del contratto. Le violazioni di queste regole sono sanzionate con la nullità radicale del rapporto di lavoro, a tutela della trasparenza e imparzialità dell’azione pubblica.

Dunque, la società in house può fare ricorso all’art. 7, comma 6, solo se si tratta di incarichi temporanei, altamente qualificati e in assenza di personale interno disponibile, rispettando le condizioni e le procedure previste. Per qualunque altro tipo di collaborazioni o prestazioni d’opera, anche ex art. 2222 c.c., deve sempre applicare procedure ordinarie di reclutamento trasparenti e comparative.

La giurisprudenza consolidata richiama con forza queste regole, sancendo la nullità dei contratti stipulati fuori da queste condizioni, a tutela della trasparenza e dell’efficienza della gestione pubblica.

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