Le Linee Guida sui Fondi paritetici interprofessionali cambiano ancora. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 227 dell’11 maggio 2026, che aggiorna e sostituisce il testo adottato a gennaio con il Decreto direttoriale n. 8. La nuova versione interviene su attivazione, funzionamento, vigilanza, utilizzo delle risorse e qualità dei piani formativi, con ricadute dirette per Fondi, imprese aderenti, enti attuatori e soggetti coinvolti nella formazione continua.
- Linee Guida aggiornate per i Fondi interprofessionali
- Adesione delle imprese e mobilità tra Fondi
- Risorse per la formazione e limiti di spesa
- Conto individuale e Conto collettivo
- Piani formativi e accordi sindacali
- FAD, registri digitali e controllo corsi
- Rendicontazione con costi standard o reali
- Statuti e regolamenti da adeguare entro ottobre
- Vigilanza ministeriale e rischio revoca
- Formazione continua dentro le politiche attive
Linee Guida aggiornate per i Fondi interprofessionali
I Fondi paritetici interprofessionali sono disciplinati dall’articolo 118 della Legge 388/2000 e finanziano interventi di formazione continua per le imprese che scelgono di aderire. Le risorse derivano dal contributo obbligatorio dello 0,30% della retribuzione, riscosso dall’INPS e trasferito al Fondo scelto dal datore di lavoro.
Il nuovo testo del Ministero riorganizza le regole su attivazione, autorizzazione, statuti, regolamenti, contabilità, adesioni, mobilità tra Fondi, piani formativi, FAD e controlli. La logica è rendere più uniforme l’uso di risorse che mantengono una destinazione pubblicistica, anche se i Fondi hanno natura associativa e autonomia statutaria.
Adesione delle imprese e mobilità tra Fondi
Per le imprese, l’adesione ai Fondi interprofessionali passa attraverso la denuncia contributiva trasmessa all’INPS. Le Linee Guida richiamano il flusso UNIEMENS e prevedono, nelle more di soluzioni più evolute, una comunicazione via PEC al Fondo da parte del legale rappresentante, con allegata la denuncia contributiva e il documento di identità.
La mobilità tra Fondi resta ammessa secondo l’articolo 19, comma 7-bis, del decreto legge 185/2008. L’impresa può revocare l’adesione a un Fondo e trasferire le risorse a un altro, con vincoli precisi:
- la nuova adesione o mobilità resta bloccata per i successivi dodici mesi;
- il Fondo di provenienza trasferisce il 70% delle quote incassate nel triennio precedente, al netto delle risorse già usate o in corso di utilizzo;
- l’importo complessivo da trasferire deve essere almeno pari a 3.000 euro;
- la portabilità resta esclusa per imprese che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rientrano nella definizione europea di micro e piccola impresa;
- la richiesta di trasferimento deve arrivare al Fondo entro 90 giorni dalla revoca.
Risorse per la formazione e limiti di spesa
La parte più rilevante per imprese e Fondi riguarda l’uso delle risorse per la formazione finanziata. Le Linee Guida distinguono tra attività di funzionamento e attività destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi, includendo in questa seconda categoria progettazione, docenza, orientamento, attestazione finale delle competenze, spese allievi, monitoraggio, controlli e costi delle piattaforme FAD secondo criteri proporzionati.
Le spese di funzionamento restano soggette a soglie massime, con un limite generale del 20% sulle risorse annualmente incassate dal gettito dello 0,30% e dalle eventuali risorse integrative. Le somme non utilizzate per il funzionamento devono confluire nelle attività destinate ai piani formativi.
Il testo disciplina anche il Fondo economie di gestione e rischi, che ogni Fondo deve alimentare con accantonamenti annuali. Per i Fondi già autorizzati, il FEGR deve raggiungere entro il 31 dicembre 2029 un ammontare almeno pari al 3% della media del gettito INPS dell’ultimo triennio.
Conto individuale e Conto collettivo
Le Linee Guida confermano le due principali modalità di utilizzo delle risorse: Conto individuale e Conto collettivo. Nel primo caso, il contributo torna direttamente nella disponibilità dell’impresa aderente, che può usarlo per finanziare la propria formazione. Nel secondo, le risorse alimentano avvisi e interventi di sistema, con assegnazione su base selettiva.
Le regole fissano alcune soglie per la programmazione dei Fondi:
- nel Conto individuale può confluire al massimo il 90% del gettito INPS incassato per l’impresa;
- le somme accantonate nel Conto individuale devono essere usate entro tre anni;
- nel Conto collettivo deve affluire una quota almeno pari al 20% del gettito annuale;
- le risorse del Conto collettivo devono essere impegnate tramite avvisi entro dodici mesi dall’assegnazione;
- i Fondi devono erogare su base triennale almeno il 70% delle risorse destinate ai piani formativi, soglia che sale al 75% dal 2035.
Piani formativi e accordi sindacali
La nascita dei piani formativi finanziati resta legata alla condivisione delle parti sociali. Il nuovo testo precisa che la condivisione deve essere ricercata al livello corrispondente alla dimensione del piano: rappresentanze aziendali per piani aziendali, rappresentanze territoriali per piani territoriali, livelli superiori nei casi di assenza o mancato riscontro.
La condivisione deve riguardare il contenuto formativo e attestare che le iniziative siano sostenute da una analisi dei fabbisogni, coerenti con gli obiettivi di sviluppo delle competenze e prive di oneri finanziari impropri a carico di imprese, lavoratrici e lavoratori. La mancata condivisione deve essere motivata per iscritto.
Il documento collega inoltre i Fondi al sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze disciplinato dal decreto ministeriale 115/2024. Al termine dei percorsi di apprendimento, deve essere garantito almeno il rilascio di una attestazione di messa in trasparenza delle competenze, anche per attività realizzate con risorse diverse dal gettito dello 0,30%.
FAD, registri digitali e controllo corsi
La formazione a distanza riceve una disciplina più dettagliata. Nei piani con FAD, i Fondi devono verificare che le piattaforme consentano autenticazione di docenti e discenti, rilevazione delle presenze, produzione di report e rispetto della normativa privacy.
I piani formativi devono indicare con chiarezza:
- le modalità di interazione a distanza, distinguendo tra formazione sincrona e asincrona;
- calendario, luoghi, orari e presenza di tutor fisici o digitali;
- le modalità di valutazione dell’apprendimento;
- la documentazione delle attività tramite registri o report automatici prodotti dai sistemi informativi.
Le Linee Guida richiedono anche registri elettronici per le attività in presenza e a distanza, con dati su piano formativo, docenti, tutor, discenti, sessioni, presenze, risultati e valutazioni. La tracciabilità diventa quindi parte della qualità amministrativa del percorso finanziato.
Rendicontazione con costi standard o reali
La rendicontazione dei piani formativi può avvenire con tabelle standard di costi unitari oppure a costi reali. Nel secondo caso, le Linee Guida ammettono la rendicontazione forfettaria delle spese indirette fino al 15% dei costi diretti ammissibili, purché la percentuale sia determinata ex ante dal Fondo.
Il Regolamento generale del Fondo deve indicare le regole applicative, i modelli adottati e le procedure di controllo. Le verifiche riguardano sia le spese di funzionamento sia le spese dei piani formativi finanziati, con controlli in itinere ed ex post, da remoto o presso i luoghi di svolgimento delle attività.
Statuti e regolamenti da adeguare entro ottobre
Le Linee Guida fissano una scadenza centrale per i Fondi già autorizzati: entro il 1° ottobre 2026 ciascun Fondo deve trasmettere al Ministero lo Statuto adeguato e il Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo.
Il Ministero approva Statuto e Regolamento entro 120 giorni dalla ricezione. Dopo l’approvazione, i documenti devono essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito del Fondo. Ogni successiva modifica deve essere sottoposta a nuova approvazione ministeriale.
Sul piano contabile, ogni Fondo deve pubblicare bilancio di esercizio e rendiconto finanziario annuale. Dal bilancio deve emergere la distinzione tra somme destinate agli oneri di funzionamento e risorse destinate al finanziamento delle attività formative.
Vigilanza ministeriale e rischio revoca
Il Ministero introduce un sistema più strutturato di monitoraggio e vigilanza, con il supporto di INAPP e con un sistema informativo integrato dedicato ai Fondi. I dati dovranno essere trasmessi secondo un modello di interoperabilità automatizzata, di norma con cadenza mensile.
Il mancato conferimento dei dati, se non sanato nei termini indicati dal Ministero, può portare a commissariamento e revoca. Le verifiche riguardano organizzazione, separazione delle funzioni, procedure, spese di funzionamento, interventi formativi conclusi e ammissibilità delle spese sostenute.
La verifica di mantenimento delle autorizzazioni parte dal 1° gennaio 2030. In caso di non conformità sanabili, il Fondo può avere fino a dodici mesi per rientrare nei requisiti; nei casi non sanabili o in assenza di correzione entro i termini, il Ministero può avviare liquidazione, commissariamento e revoca dell’autorizzazione.
Formazione continua dentro le politiche attive
Il nuovo assetto collega i Fondi a una visione più ampia della formazione nel mercato del lavoro. Il testo richiama formazione continua dei lavoratori, formazione per l’assunzione di disoccupati o inoccupati, apprendistato, crisi aziendali, transizioni produttive, ricollocazione e misure collegate al sostegno al reddito.
In questa cornice, strumenti come il Fondo Nuove Competenze per la formazione nelle imprese confermano il ruolo dei Fondi nella costruzione di percorsi di aggiornamento collegati a trasformazioni digitali, ambientali e organizzative. Per le imprese, il vantaggio resta l’accesso a risorse già alimentate dalla contribuzione obbligatoria; per i Fondi, il nuovo testo alza il livello richiesto su trasparenza, tracciabilità e risultati verificabili.