Legge di Bilancio 2025, le novità fiscali e contributive per i lavoratori dipendenti

di DLA Piper Italia

23 Gennaio 2025 16:08

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Auto aziendali, spese di trasferta, bonus mamme, congedi parentali, Naspi, premi di produttività: le novità sul lavoro introdotte dalla Legge di Bilancio commentata da Rossana Pennetta, avvocato DLA Piper.

La Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), in vigore dal 1° gennaio 2025, ha introdotto una serie di novità in materia di lavoro dipendente, dal punto di vista sia fiscale e contributivo, modificando o confermando la normativa applicabile.

Si riporta di seguito un’analisi dei principali interventi con una valutazione del loro impatto sui rapporti di lavoro.

Tassazione benefit auto aziendali

Questa disposizione, contenuta nell’articolo  1, comma 48, modifica la tassazione dei redditi di lavoro dipendente in caso di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. Con le nuove regole concorre alla formazione del reddito il 50% dell’importo calcolato sulla base di una percorrenza convenzionale di 15mila km, utilizzando il costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente. Inoltre, la percentuale di tassazione è ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

In sostanza, i dipendenti cui sia concessa dal 2025 un’autovettura ad uso promiscuo – quindi da poter utilizzare non solo per finalità lavorative, ma anche per la propria vita privata – si vedranno aumentare la tassazione rispetto al passato qualora l’auto in uso sia a benzina o diesel; al contrario invece risulteranno favoriti tutti coloro che sceglieranno un mezzo full electric o un ibrido plug in. D’altronde, come chiarito dalla legge stessa, la riforma intende conseguire obiettivi di sostenibilità, transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Alla luce delle novità, se da una parte le aziende potrebbero sentirsi motivate ad adeguarsi agli obiettivi di sostenibilità introdotti dalla riforma, prediligendo così per le proprie flotte aziendali veicoli elettrici ibridi plug-in, dall’altra potrebbero però seguire la tendenza di segno del tutto opposto, volta a confermare le autovetture già in uso, immatricolate e assegnate dal primo luglio 2020, per i quali trova ancora applicazione la vecchia disciplina che non teneva conto delle emissioni dei veicoli.

Tracciabilità delle spese di trasferta

Qui le novità sono contenute nel comma 81. In materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, non concorrono a formare il reddito i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, come taxi o noleggio con conducente), se i pagamenti delle suddette spese sono eseguiti con sistemi di pagamento tracciati, e dunque non in contanti.

Da un lato, la riforma garantisce un maggior rigore nella concessione dei rimborsi spesa e dunque una riduzione di possibili abusi, dall’altro, a livello strettamente operativo, potrebbe comportare un accrescimento di pratiche e burocrazie per il corretto tracciamento delle spese, soprattutto da parte delle aziende che saranno chiamate a verificare scrupolosamente ciascuna richiesta prima di disporre l’approvazione della richiesta di rimborso.

Lavoratori frontalieri

I commi 97 e 98 prevedono la possibilità di svolgere fino al 25% dell’attività in modalità telelavoro, senza perdere lo status di frontalieri. Questo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera. Ai fini fiscali tale attività sarà considerata come svolta nel Paese di lavoro.

Inoltre, i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa, con soggiorno di oltre 183 giorni all’anno, sono determinati anche per i lavoratori che rientrano in Italia una volta alla settimana.

Requisito contributivo per l’accesso alla NASpI

Il comma 171 introduce un nuovo requisito contributivo per poter accedere all’indennità di disoccupazione a partire dal primo gennaio 2025: in particolare, al dipendente che abbia interrotto involontariamente un precedente rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale entro i 12 mesi antecedenti al momento in cui si chiede la Naspi, è richiesta la sussistenza del requisito delle 13 settimane di contributi versati; tuttavia, la sussistenza del suddetto requisito non andrà verificata nei quattro anni precedenti l’interruzione volontaria, come fatto sinora, ma nel periodo decorrente dalle dimissioni o dalla risoluzione consensuale precedentemente intervenute, anche presso altro datore di lavoro.

L’intervento normativo deriva dalla dichiarata esigenza del legislatore di evitare che un lavoratore si faccia assumere e poi licenziare solo per poter accedere all’indennità di disoccupazione. Seppur tale obiettivo risulti condivisibile alla luce della frequenza con cui si verifica il fenomeno abusivo appena descritto, tuttavia, la soluzione fornita dalla norma lascia qualche perplessità, soprattutto con riferimento a quelle situazioni in cui il lavoratore non sia stato invece mosso da alcun intento fraudolento, ma solo dalla reale volontà di iniziare una nuova esperienza lavorativa.

La norma, infatti, finisce per danneggiare in concreto tutti quei lavoratori che abbiano semplicemente iniziato una nuova avventura professionale, non andata a buon fine per ragioni non dipendenti da accordi collusivi con il nuovo datore di lavoro prima di maturare il requisito contributivo minimo richiesto.

Congedi parentali

La Legge di Bilancio, con i commi 217-218, eleva l’indennità del congedo parentale all’80% della retribuzione per tre mesi, entro il sesto anno di vita del bambino: in particolare, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal primo gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l’aumento all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, a regime dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

La misura introdotta dalla finanziaria ha indiscutibilmente un impatto positivo sul personale dipendente, rappresentando un evidente rafforzamento dell’istituto; quanto invece all’applicazione da parte delle aziende, si attendono istruzioni operative dettagliate da parte dell’INPS in merito agli aspetti connessi alla portata e agli effetti della nuova misura dell’indennità.

Esonero contributivo per le lavoratrici madri

In base al comma 219 della legge, dal 2025 c’è un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore. L’agevolazione riguarda le lavoratrici madri di due o più figli, e si applica fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Tale esonero spetta alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

A decorrere dall’anno 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18esimo anno di età del figlio più piccolo. La retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non devono essere superiore all’importo di 40mila euro su base annua.

Dal punto di vista operativo, a partire già da questo mese, le aziende dovranno quindi adottare le necessarie procedure per conformarsi alle nuove disposizioni legislative.

Premi di produttività

La manovra prevede, per il triennio 2025- 2027, la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa. La proroga della tassazione agevolata sui premi di produttività, contenuta nel comma 385, rappresenta un incentivo significativo per i dipendenti a raggiungere gli obiettivi aziendali, con inevitabili effetti positivi sull’intera performance dell’azienda e maggiori probabilità di un rafforzamento sostenibile di quest’ultima sul lungo periodo.

Esenzioni in caso di nuove assunzioni che comportino trasferimento della residenza oltre 100 km

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione degli immobili locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, che in ragione della nuova assunzione modificano la propria residenza oltre i 100 km, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro all’anno. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

Tale misura, prevista dai commi 386-389, sembrerebbe essere stata introdotta dal legislatore al fine di favorire la mobilità lavorativa del personale dipendente all’interno del mercato del lavoro, nel tentativo altresì di
incoraggiare quelle situazioni in cui il luogo di lavoro non risulti particolarmente vicino al luogo di residenza.


Articolo a cura di Rossana Pennetta, avvocato DLA Piper