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REm: nuova domanda INPS dal 10 novembre

di Anna Fabi

9 Novembre 2020 18:47

Apertura della procedura INPS per le nuove tranche di Reddito di Emergenza, previste dal Decreto Ristori: requisiti, erogazioni dirette, domande.

Da martedì 10 novembre è possibile presentare all’INPS la domanda per la nuova tranche di REm (Reddito di Emergenza), prevista dal decreto Ristori. Le modalità sono le stesse già previste per quelle dei mesi scorsi: procedura online tramite credenziali, oppure patronati. Si tratta di due nuove mensilità di REm, relative a novembre e dicembre, previste dall’articolo 14 del decreto 137/2020.

=> Modulo domanda Reddito di Emergenza: come è fatto

Spettano a nuclei familiari in difficoltà a causa del Coronavirus, con i seguenti requisiti:

  • valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del REM (che può andare da 400 a 800 euro, a seconda delle diverse tipologie di aventi diritto).
  • ISEE fino a 15mila euro,
  • residenza in Italia,
  • patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuta di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro.

Il beneficio non è previsto nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un lavoratore destinatario di nuove indennità Covid previste per i lavoratori stagionali e per altre specifiche categorie dall’articolo 15 del dl Ristori.

Attenzione: coloro che sono già beneficiari della quota di REm prevista dal decreto agosto (articolo 23 del dl 104/2020), non devono presentare questa nuova domanda. Hanno automaticamente diritto alle due nuove mensilità, che verranno versate direttamente dall’INPS. Devono invece presentare la nuova domanda, utilizzando la nuova procedura operativa a partire dal 10 novembre, i nuclei familiari che si trovano in possesso di tutti i requisiti sopra descritti, e:

  • non hanno mai ottenuto il beneficio in precedenza (perché non hanno presentato la domanda o perché non è stato loro riconosciuto il beneficio);
  • hanno ottenuto solo il primo REm (quello introdotto dal decreto Rilancio, dl 34/2020) e non anche il secondo (quello previsto dal decreto legge 104/2020).