Calcolo ISEE: come si applicano le franchigie?

Risposta di Barbara Weisz

19 Marzo 2024 09:02

Angelo chiede:

Per il calcolo ISEE, come si applicano le franchigie sui redditi da lavoro o pensione? Bisogna indicare il 20% in meno oppure la franchigia è applicata dall’INPS sull’importo effettivo indicato in DSU?

La franchigia applicata dipende dalla tipologia di reddito indicato nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) ai fini del rilascio dell’attestazione sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare.

La franchigia del 20%, fino a un massimo di 3mila euro, ai fini del calcolo ISEE, riguarda esclusivamente i redditi da lavoro dipendente o assimilati e si applica al reddito di ciascun componente del nucleo familiare. Non sono invece previste franchigie per i redditi da lavoro autonomo.

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Il riferimento normativo è il comma 3, lettera e, dell’articolo 4 del Dpm 159/2013. In base al quale, all’ammontare del reddito bisogna sottrarre:

fino ad un massimo di 3mila euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonchè degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi.

Per i redditi da pensione, invece, il massimale è pari a mille euro, per ogni componente pensionato del nucleo, sempre per una quota pari al 20%.

Nel calcolo delle franchigie ISEE, quindi, si tiene conto di:

  • una quota pari al 20% dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, fino ad un importo massimo di 3mila euro;
  • una quota pari al 20% dei redditi di pensione o dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche, fino ad un importo massimo di mille euro.

Oltre alle varie detrazioni e deduzioni spettanti per spese specifiche, ci sono poi altre franchigie, non legate al reddito ma alla situazione familiare:

  • 7mila euro per l’affitto della casa;
  • 4mila per ogni persona con disabilità media nel nucleo, incrementati a 5.500 se minorenne;
  • 5.500 euro per ogni persona con disabilità grave, incrementati a 7.500 se minorenne;
  • 7mila eruo per ogni persona non autosufficiente, incrementati a 9.500 se minorenne.

La formula di calcolo finale dell’ISEE è pertanto la seguente:

ISEE = (somma dei redditi al netto di spese e franchigie) + [20% * (somma dei patrimoni al netto delle franchigie)]/Parametro della scala di equivalenza

Nella compilazione della DSU è direttamente l’INPS a calcolare l’ISEE tenendo conto delle franchigie spettanti sulla base dei flussi Uniemens forniti dal datore di lavoro o delle pensioni erogate dallo stesso Istituto di Previdenza.

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