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Reddito di Cittadinanza: decurtazioni al via

di Alessandra Gualtieri

3 Luglio 2020 11:32

In Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della decurtazione fino al 20% del Reddito di Cittadinanza non speso: nuove regole ed entrata in vigore.

In vigore la disposizione contenuta nel comma 15 dell’articolo 3 del dl 4/2019, in base al quale il Reddito di Cittadinanza va ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione e l’ammontare di quanto non speso o prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto del 20% nella mensilità successiva.

Il decreto attuativo del Ministero del Lavoro è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 giugno scorso ed ha effetti dal mese successivo a quello di pubblicazione del decreto.

Il provvedimento fornisce istruzioni sul calcolo dei valori di riferimento e del periodo entro il quale il sussidio va utilizzato a pena la decurtazione fino ad un quinto dell’importo accreditato sulla carta RdC ogni mese o del totale su base semestrale.

In pratica, si prende a riferimento il saldo dell’ultimo giorno del mese al netto degli arretrati erogati nell’ultimo semestre, confrontandolo con l’importo del sussidio erogato per lo stesso mese: se avanza qualcosa, tale quota non sarà accreditata il mese successivo.

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Il meccanismo si rinnova mese dopo mese. E se a un certo punto la mensilità risultasse inferiore a quanto da sottrarre, il residuo viene recuperato con la mensilità successiva. Ed anche in caso di interruzione o sospensione del RdC, le decurtazioni si applicano il primo mese utile.

Ad ogni modo, il taglio non può essere superiore al 20% del sussidio spettante. Nè si applica se corrisponde ad un ammontare inferiore al 20% del sussidio mimino.

Altra novità: ogni sei mesi viene decurtato dal saldo sulla Carta RdC l’importo totale non speso o non prelevato nel semestre, ad eccezione di una mensilità di sussidio. Il metodo di calcolo è analogo a quello applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, il semestre è individuato a partire dalla prima erogazione utile successiva all’entrata in vigore del decreto.

In base alla lettura letterale della norma, la decurtazione non si applica alla Pensione di Cittadinanza accreditata  sul conto del beneficiario (non è fruita tramite Carta RdC).