Licenziamenti e NASpI: le risposte INPS

di Barbara Weisz

Pubblicato 6 Febbraio 2018
Aggiornato 16 Febbraio 2018 12:30

Ticket licenziamenti dopo apprendistato, dimissioni giusta causa, conciliazione e interruzioni di lavoro con diritto a NASpI: chiarimenti sull'obbligo del datore di lavoro di versare il contributo.

I rapporti di apprendistato e tutte le interruzioni di rapporto di lavoro che danno diritto alla NASpI, prevedono da parte del datore di lavoro il pagamento del contributo sui licenziamenti. Il chiarimento è stato fornito dall’INPS nell’ambito del 17esimo Forum Lavoro e Fiscale organizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, contenuto nella relativa circolare esplicativa.

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Apprendistato

Il dubbio riguarda l’obbligo di versare il ticket licenziamento anche nel caso di rapporti di lavoro di apprendistato. Si tratta del contributo del 41% del massimale NASpI per ogni 12 mesi di lavoro anzianità aziendale degli ultimi tre anni, previsto dal comma 31, articolo 2, della legge 92/2012 (la Riforma del lavoro Fornero).

Ebbene, l’INPS innanzitutto risponde affermativamente,  spiegando che il contributo sui licenziamenti (che va a finanziare la NSpI) è dovuto anche per le interruzioni di un contratto di apprendistato, anche se per recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione. Il contributo non è dovuto, invece, se a dare le dimissioni è il lavoratore.

Eccezioni

In realtà, ci sono contratti di apprendistato che non prevedono l’obbligo di questo contributo: quelli per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore, se l’assunzione è stata effettuata dopo il 24 settembre 2015 (per effetto della disposizione contenuta nel dlgs 150/2015, articolo 32).

=> Ticket licenziamenti, come funziona

Ticket licenziamenti

Per quanto riguarda gli altri contratti di lavoro, l’INPS specifica che il contributo di licenziamento è dovuto in tutti i casi in cui si interrompe un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per una causale che dà diritto alla NASpI, esattamente come previsto dalla normativa di riferimento.

Significa che sono compresi tutti i casi di licenziamento ma anche (si può facilmente dedurre) le dimissioni per giusta causa. La contribuzione aggiuntiva si versa anche nel caso in cui il rapporto si interrompe in seguito alla procedura conciliativa prevista sempre dalla legge 92/2012 (articolo 40, comma 1). Si tratta, infatti, di una fattispecie che prevede il diritto alla NASpI. Il contributo è dovuto anche in caso di interruzione di rapporti part-time.

Attenzione: la legge parla di diritto al sussidio e non di effettiva percezione dell’ammortizzatore sociale. Significa che il contributo licenziamenti va versato a prescindere dal fatto che il lavoratore percepisca effettivamente la prestazione di disoccupazione.

Non rileva nemmeno il requisito contributivo del lavoratore, solo la tipologia di causale di risoluzione del rapporto.

Dal primo gennaio 2018, nei casi di licenziamento collettivo, il contributo raddoppia all’82% (comma 137, legge 205/2017). Fa eccezione 8quindi, resta al 41%) il caso in cui la procedura di accordo sindacale  sia iniziata entro il 20 ottobre 2017. Il momento di avvio della procedura è determinato dalla data di ricevimento della comunicazione di eccedenza di personale da inviare ai sindacati in base all’articolo 4 della legge 223/91).

L’INPS ricorda infine che la somma dovuta a titolo di ticket licenziamento va sempre versata in un’unica soluzione, non è possibile rateizzarla.

FonteConsulenti del lavoro