Ticket di licenziamento dopo lo sblocco, quando e quanto pagare

Risposta di Anna Fabi

26 Gennaio 2021 12:06

Francesco chiede:

Dopo la fine del blocco dei licenziamenti del prossimo marzo, si ritorna alle regole ordinarie? In generale, quando deve essere pagato il ticket di licenziamento se riguarda tutti i dipendenti, ed in base quali riferimenti normativi?

Il blocco Covid ha  messo in stand by  le procedure aventi come oggetto i licenziamenti collettivi e quelli individuali per giustificato motivo oggettivo. Se non dovesse subentrare una proroga, da fine marzo 2021 torneranno ad applicarsi le consuete regole.

=> Licenziamenti, le regole sul blocco causa Covid

In generale, periodo di congelamento causa Covid a parte, il ticket di licenziamento deve essere versato entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello in cui avviene il licenziamento. Quindi, se l’interruzione del rapporto di lavoro avviene ad esempio nel mese di aprile, il termine per versare la somma da parte dell’impresa è il 16 giugno.

Lo prevede la circolare INPS 44/2013, che contiene le modalità operative relative allo strumento introdotto dalla Riforma del Lavoro Fornero del 2012.

Il ticket licenziamento, in base all’articolo 2, comma 31, legge 92/2012, sarà pari al 41% del massimale NASPI, dovuta per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del dipendenti licenziato negli ultimi tre anni. Il ticket raddoppia per i datori di lavoro che effettuano licenziamenti di dipendenti in CIGS (non parliamo della cassa Covid, sono regole in vigore dal 2018). In particolare, è pari al 82% per i licenziamenti collettivi, moltiplicato per tre nei casi in cui non si raggiunga l’accordo.

Nel caso da lei esposto, infatti (che riguarda il licenziamento di tutti i dipendenti) la procedura avviene nell’ambito di un accordo sindacale.  Se invece la dichiarazione di eccedenza del personale non è stata oggetto di accordo, il contributo aziendale è moltiplicato per tre volte.

Sono previste una serie di eccezioni, per cui il ticket licenziamento non è dovuto in caso di cambi di appalto a cui segue l’assunzione presso un altro datore di lavoro e, limitatamente all’edilizia, nell’ipotesi di chiusura del cantiere.

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