Due mesi in più alle imprese del settore turistico ricettivo per chiudere i lavori agevolati finanziati dal FRI-Tur, confermati dalla conversione in legge del decreto PNRR. I beneficiari devono però richiedere la dilazione del termine al gestore della misura Invitalia e, dalla data di fine lavori – termine ultimo slittato a fine agosto – decorrono poi i tempi per la richiesta di erogazione degli incentivi.
In sintesi:
- il termine per completare gli investimenti FRI-Tur è fissato al 31 agosto 2026 dall’articolo 4 del decreto-legge 26 giugno 2026 n. 107, convertito dalla Legge 7 agosto 2026 n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 192;
- il differimento agisce sul termine dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233;
- l’estensione non opera in automatico e Invitalia la formalizza soltanto dopo un’istanza dell’impresa beneficiaria sulla piattaforma dedicata;
- la prima richiesta di erogazione va presentata entro dodici mesi dal provvedimento di concessione, pena la revoca, per un importo almeno pari al 20% degli incentivi riconosciuti;
- la richiesta di erogazione a saldo va presentata entro tre mesi dall’ultimazione del programma di investimento.
- Completamento investimenti FRI-Tur entro agosto 2026
- Istanza a Invitalia per godere della proroga
- Le proroghe del termine di completamento FRI-Tur
- Termini della richiesta di erogazione e calcolo del saldo
- Documenti da allegare alla richiesta di erogazione
- Tracciabilità della spesa e cause di revoca
- Istruttorie ministeriali oltre la scadenza
- Agevolazioni FRI-Tur e spese rendicontabili
- Gli altri incentivi per le imprese turistiche
Completamento investimenti FRI-Tur entro agosto 2026
Il termine per completare gli investimenti finanziati dal Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo è il 31 agosto 2026. Lo stabilisce l’articolo 4 del decreto-legge 26 giugno 2026 n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026, che differisce il termine previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233.
La Legge 7 agosto 2026 n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 192, converte quel decreto e rende definitivo lo spostamento. La distinzione conta per chi ha riprogrammato la chiusura dei lavori sul nuovo calendario: il differimento produce effetti dal 26 giugno, mentre la conversione entro sessanta giorni evita la decadenza retroattiva che l’ordinamento prevede per i decreti-legge non convertiti.
La misura è l’investimento 4.2.5 della Missione 1, Componente 3 del PNRR, dotato di 180 milioni di euro di risorse europee, promosso dal Ministero del Turismo e gestito da Invitalia. Il differimento è finalizzato a consentire la piena realizzazione degli investimenti di potenziamento delle strutture ricettive sul piano della riqualificazione energetica, della sostenibilità ambientale e dell’innovazione digitale.
Istanza a Invitalia per godere della proroga
L’estensione dei termini non avviene in automatico e viene formalizzata da Invitalia soltanto dopo la presentazione di un’apposita richiesta da parte dell’impresa beneficiaria, come indicato dal soggetto gestore nella comunicazione sulla proroga del termine FRI-Tur e ribadito nella sezione dedicata alla richiesta di erogazione, dove sono raccolte modulistica e regole di rendicontazione.
Il Ministero del Turismo, nella nota sul differimento, indica la stessa condizione: le imprese interessate possono avvalersi del maggior termine previa comunicazione di specifica istanza tramite la piattaforma del gestore. Né la nota ministeriale né Invitalia indicano tuttavia una data entro cui l’istanza deve essere trasmessa, tantomeno una modulistica specifica. In assenza di un termine pubblicato, l’unico riferimento certo per le imprese è la scadenza del completamento.
Le proroghe del termine di completamento FRI-Tur
Il termine del 31 agosto 2026 è il risultato di due differimenti successivi, entrambi disposti da norme primarie e non da atti amministrativi del gestore.
| Termine per il completamento | Fonte normativa |
|---|---|
| 30 giugno 2026 | articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025 n. 200, convertito dalla Legge 27 febbraio 2026 n. 26, che sostituisce il precedente termine del 31 marzo 2026 |
| 31 agosto 2026 | articolo 4 del decreto-legge 26 giugno 2026 n. 107, convertito dalla Legge 7 agosto 2026 n. 152 |
La sequenza spiega la posizione espressa dalle associazioni datoriali del settore, che avevano collegato la richiesta di proroga dei lavori ai ritardi nelle istruttorie e alla difficoltà di reperire imprese esecutrici nei tempi originariamente previsti.
Termini della richiesta di erogazione e calcolo del saldo
Il completamento dei lavori fa scattare due termini distinti sulla richiesta di erogazione, entrambi ancorati a date che variano da impresa a impresa:
- la prima richiesta va presentata, pena la revoca, entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione;
- la richiesta a saldo va presentata entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di investimento.
Facciamo un esempio per spiegare meglio il meccanismo. Un’impresa con provvedimento di concessione datato 15 marzo 2025 doveva avere trasmesso il primo stato avanzamento lavori entro il 15 marzo 2026, per un importo non inferiore al 20% degli incentivi riconosciuti. Se la stessa impresa chiude il programma il 31 agosto 2026, la richiesta a saldo cade entro il 30 novembre 2026. Quest’ultima data è una deduzione dalla regola dei tre mesi fissata da Invitalia e non una scadenza pubblicata: il calcolo va rifatto sulla data effettiva di ultimazione, che può precedere il termine di legge.
Le agevolazioni sono erogate sulla base di stati di avanzamento lavori integralmente quietanzati, in un massimo di tre tranche compresa quella a saldo. Le richieste si trasmettono dall’area riservata della misura con la stessa identità digitale usata per la domanda di accesso, e nella prima richiesta l’impresa indica il conto corrente da cui devono transitare tutti i pagamenti rendicontati.
In sede di rendicontazione è possibile rimodulare le voci di spesa rispetto al provvedimento di concessione, azzerandone alcune o attivandone altre non previste inizialmente, purché supportate da perizia giurata di stima di un professionista abilitato e nel rispetto delle percentuali massime per categoria e del tetto degli incentivi concedibili. Ogni variazione degli obiettivi o dei termini di realizzazione va comunicata preventivamente a Invitalia e alla banca finanziatrice.
Documenti da allegare alla richiesta di erogazione
Il corredo documentale è ampio e in larga parte comune alle tre modalità previste, ossia primo stato avanzamento e stati intermedi, saldo e stato avanzamento unico. Gli elementi ricorrenti sono i seguenti:
- la richiesta di erogazione e le dichiarazioni sostitutive su avvio del progetto, carichi pendenti, procedure concorsuali e regolarità fiscale, tutte nei format del gestore;
- i contratti, le conferme d’ordine o i preventivi per ogni fornitura rendicontata, insieme alle lettere di incarico dei professionisti;
- le fatture quietanzate in formato elettronico xml e i bonifici, con i codici CUP e COR nell’oggetto e nella causale;
- il libro giornale e il libro IVA acquisti integrali per le annualità successive alla domanda, firmati digitalmente, con l’estratto del libro cespiti e gli estratti conto dei pagamenti rendicontati;
- la relazione tecnica esplicativa degli interventi e la relazione tecnica asseverata sullo stato avanzamento, con i relativi allegati;
- la documentazione fotografica che comprova l’apposizione del cartellone temporaneo di pubblicizzazione dell’aiuto europeo.
Alla richiesta a saldo si aggiungono gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento per le opere di riqualificazione energetica, l’attestazione del miglioramento del comportamento antisismico a firma di tecnico abilitato per gli interventi antisismici e la relazione finale sugli obiettivi conseguiti. Per gli impianti fotovoltaici serve una relazione tecnica di calcolo che consideri esclusivamente il fabbisogno annuo effettivo di energia elettrica della struttura.
Tracciabilità della spesa e cause di revoca
La criticità più diffusa sul FRI-Tur riguarda la tracciabilità della spesa. Fatture e quietanze devono riportare i codici CUP e COR assegnati alla domanda e comunicati nel provvedimento di concessione, secondo le indicazioni della circolare MEF dell’8 gennaio 2025.
Per le fatture elettroniche e i bonifici emessi dopo il decreto di concessione e privi dei due codici serve un’integrazione elettronica a importo zero da trasmettere al Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, con indicazione del numero CRO nel caso del bonifico. L’operazione lascia inalterati i dati della fattura originaria e non produce effetti sugli adempimenti fiscali. Per i giustificativi anteriori al decreto di concessione è ammessa invece la sanatoria tramite tabella riepilogativa di riconduzione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe firmate digitalmente dal legale rappresentante.
Il secondo fronte è la prevenzione incendi. Per le attività dell’Allegato I del DPR 1 agosto 2011 n. 151, quelle di categoria A e B devono possedere la SCIA antincendio e quelle di categoria C il Certificato di Prevenzione Incendi, con erogazione subordinata in ogni caso alla presentazione della SCIA. Le imprese che hanno aderito al Milleproroghe possono presentare la sola SCIA parziale. La verifica del certificato e del completamento dell’adeguamento avviene entro cinque anni dall’ultima erogazione, con riserva di revoca delle agevolazioni concesse in caso di inadempimento.
Istruttorie ministeriali oltre la scadenza
L’articolo 4 del DL 107/2026 convertito dalla Legge 152/2026 autorizza il Ministero del Turismo a proseguire gli adempimenti istruttori necessari alla concessione delle agevolazioni anche successivamente alla scadenza del termine, nei limiti delle risorse assegnate all’investimento e degli obiettivi già conseguiti e rendicontati all’Unione europea.
Il termine di completamento vincola dunque le imprese sui lavori mentre l’amministrazione conserva margine per chiudere le pratiche nei mesi successivi. Per un beneficiario in attesa di riscontro su una fase istruttoria, la disposizione riduce il rischio che il decorso del termine si traduca in una perdita del beneficio già riconosciuto.
Agevolazioni FRI-Tur e spese rendicontabili
L’incentivo combina un finanziamento agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti al tasso nominale annuo dello 0,50%, rimborsabile fino a quindici anni e abbinato a un finanziamento bancario di pari importo e durata a tasso di mercato, e un contributo diretto alla spesa fino al 35% dei costi ammissibili. Le intensità massime cambiano per dimensione dell’impresa e localizzazione dell’investimento secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale, e i valori applicabili al singolo progetto sono quelli indicati nel provvedimento di concessione.
Il programma di investimento ammesso va da 500mila a 10 milioni di euro al netto dell’IVA, secondo l’avviso del 7 maggio 2024 (prot. n. 13142/24). Lo stesso avviso fissa i tetti per categoria di spesa, che governano anche i margini di rimodulazione:
- servizi di progettazione, nella misura massima complessiva del 2%;
- suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5% dell’importo complessivo ammissibile;
- fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell’importo complessivo ammissibile;
- macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione commerciale, nella misura massima del 5%.
Gli interventi ammissibili comprendono la riqualificazione energetica delle strutture secondo il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, la riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, l’eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989 n. 13, gli interventi edilizi dell’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del DPR 6 giugno 2001 n. 380 funzionali ai precedenti, la realizzazione di piscine termali con le relative attrezzature, la digitalizzazione e l’acquisto o rinnovo di arredi.
La platea dei beneficiari comprende le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all’aria aperta e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici, acquatici e faunistici, in possesso dei requisiti dell’articolo 4 dell’avviso pubblico del 28 gennaio 2023 (prot. n. 1693/23). L’elenco completo degli atti della misura è pubblicato sulla pagina del Ministero del Turismo dedicata all’investimento 4.2.5, insieme ai decreti di concessione già adottati.
Gli altri incentivi per le imprese turistiche
Il FRI-Tur è chiuso alle nuove domande dalla scadenza fissata dall’avviso del 30 luglio 2024 (prot. n. 41543/24) e la proroga riguarda soltanto i progetti già ammessi. Le imprese turistiche che cercano una nuova linea di finanziamento hanno gli incentivi GreenTour per le imprese turistiche, misura da 109 milioni di euro tra contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, gestita da Invitalia con selezione a graduatoria di merito e vincolo energetico sulla maggioranza delle spese ammissibili.
Sul fronte dell’alloggio dei lavoratori stagionali il Ministero del Turismo ha completato l’assegnazione dei fondi del bando Staff House, con gli elenchi delle imprese finanziate già pubblicati.
Il riordino degli incentivi alle imprese introdotto dal Dlgs 138/2026 ridisegna infine l’offerta agevolativa nazionale e vale come mappa di orientamento per chi programma nuovi investimenti.