Tratto dallo speciale:

ASD e SSD, agevolazioni solo senza distribuzione di utili

di Anna Fabi

7 Settembre 2026 11:03

logo PMI+ logo PMI+
La circolare 7/E distingue la lucratività attenuata ammessa dal diritto sportivo dalle condizioni statutarie che il fisco pretende per IRES, IVA e regime 398

Le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali hanno una facoltà che le associazioni non hanno, quella di destinare ai soci una parte degli utili. Chi la esercita perde l’agevolazione più ampia del settore dilettantistico, la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da soci, associati e tesserati. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/2026, che risponde a sette quesiti su statuti, IRAP, IVA e detassazione degli eventi e impegna le Direzioni regionali a farne osservare i principi.

In sintesi:

  • i singoli compensi per collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle amministrativo-gestionali, non concorrono alla base imponibile IRAP se inferiori a 85.000 euro annui, ai sensi degli articoli 36, comma 6, e 37, comma 4, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36;
  • la soglia di non imponibilità di 15.000 euro annui sui compensi di lavoro sportivo dilettantistico si applica anche ai rapporti di lavoro subordinato, come chiarito nella risposta alla consulenza giuridica del 30 settembre 2025, n. 14;
  • la cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta a una società professionistica è prestazione di servizi imponibile ai fini IVA ai sensi dell’articolo 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  • la detassazione IRES di due eventi all’anno entro 51.645,69 euro spetta dal 23 maggio 2026 anche alle SSD, per effetto dell’articolo 9, comma 2-bis, del DL 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

Lucratività attenuata nello sport e clausole richieste dal fisco

Le SSD costituite come società di capitali o cooperative accedono alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici soltanto se lo statuto contiene le clausole inderogabili dell’articolo 148, comma 8, del TUIR, a partire dal divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente. La facoltà civilistica di remunerare i soci, riconosciuta dall’ordinamento sportivo, non produce effetti sul piano tributario.

L’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2021 ammette gli enti sportivi dilettantistici in forma di società di capitali e cooperative del libro V del codice civile. Per questi soggetti l’articolo 7, comma 1, lettera d), impone di prevedere in statuto l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8, e quest’ultimo configura una lucratività attenuata rispetto al divieto assoluto preteso dalla disciplina fiscale. L’Agenzia ne trae la conseguenza che gli enti sportivi dilettantistici interessati al beneficio integrano le clausole del combinato disposto degli articoli 7 e 8 con quelle del comma 8 dell’articolo 148 del TUIR, e le stesse considerazioni valgono ai fini dell’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, del decreto IVA.

Il requisito ha anche una dimensione formale. Lo statuto produce l’effetto agevolativo se redatto nella forma dell’atto pubblico oppure della scrittura privata autenticata o registrata. La continuità con il passato è piena: già la circolare 1° agosto 2018, n. 18/E aveva riconosciuto l’agevolazione alle SSD senza fini di lucro costituite ai sensi del previgente articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla stessa condizione di integrazione delle clausole statutarie.

La decommercializzazione non copre tutto quello che una società sportiva incassa. L’articolo 148, comma 4, del TUIR ne esclude alcune attività, che seguono le regole ordinarie anche quando sono rese ai tesserati:

  • le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita e le somministrazioni di pasti;
  • le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
  • le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
  • la gestione di spacci aziendali e di mense;
  • l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
  • la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
  • la pubblicità commerciale, le telecomunicazioni e le radiodiffusioni circolari.

Il bivio statutario delle SSD di capitali

La scelta statutaria mette a confronto due grandezze di ordine diverso, l’importo che i soci possono effettivamente incassare e il volume di corrispettivi che escono dall’area commerciale. Il confronto si risolve quasi sempre a favore della clausola antilucro, perché la facoltà distributiva ammessa dall’ordinamento sportivo è compressa da tre limiti sovrapposti.

Si consideri una SSD a responsabilità limitata con 10.000 euro di capitale sociale versato, 120.000 euro di corrispettivi specifici incassati dai tesserati per i corsi e 20.000 euro di utile d’esercizio, azzerate le perdite pregresse. L’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2021 consente di destinare ai soci una quota inferiore al 50% degli utili, e su quella quota agiscono due tetti ulteriori. L’aumento gratuito del capitale sociale opera nei limiti della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo corrispondente all’esercizio. Il dividendo non può superare l’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo, calcolato sul capitale effettivamente versato.

Elemento del confronto Effetto nell’esempio
Quota degli utili destinabile ai soci, inferiore al 50% Meno di 10.000 euro sui 20.000 euro di utile
Tetto al dividendo, interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo Percentuale applicata ai 10.000 euro di capitale effettivamente versato, non ai 20.000 euro di utile
Tetto all’aumento gratuito del capitale, variazione ISTAT dell’indice FOI Rivalutazione del capitale versato, senza incasso immediato per i soci
Corrispettivi specifici decommercializzati con la clausola dell’articolo 148, comma 8, del TUIR 120.000 euro fuori dal reddito imponibile IRES e fuori dal campo IVA

La regola pratica discende dall’asimmetria fra le due colonne. Il beneficio fiscale si commisura ai corrispettivi lordi incassati dai tesserati, il dividendo a una percentuale del capitale effettivamente versato, che in gran parte delle società sportive è una frazione minima del volume d’attività. Nelle società con molti tesserati paganti la delibera che rinuncia alla distribuzione ha un costo modesto rispetto all’imponibile sottratto all’area commerciale. Il calcolo si avvicina soltanto dove il capitale sociale è elevato e i corrispettivi ridotti, con ricavi concentrati su sponsorizzazioni e pubblicità, che l’articolo 148, comma 4, esclude comunque dall’agevolazione.

Sul versante IVA la scelta produce un effetto ulteriore che la circolare non affronta in modo diretto. L’esenzione dell’articolo 36-bis del DL 17 agosto 2023, n. 75 spetta agli organismi senza fine di lucro, e la Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza del 10 dicembre 2020, causa C-488/18) richiamata nello stesso documento definisce tali organismi come quelli che si astengono dal generare profitti per i propri membri per tutta la loro esistenza e anche al momento dello scioglimento. Una SSD che delibera dividendi si espone quindi a una contestazione anche su quel fronte.

Soglia di 15mila euro applicabile anche al lavoro sportivo subordinato

I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non concorrono alla base imponibile fino a 15.000 euro annui anche quando derivano da un contratto di lavoro subordinato. L’agevolazione dell’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 è ancorata alla natura oggettiva dell’attività svolta, senza distinzioni fondate sulla veste contrattuale scelta dalle parti.

La conclusione discende dal coordinamento con l’articolo 25 dello stesso decreto, che definisce il lavoratore sportivo e ammette sia il rapporto subordinato sia quello autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. L’esclusione opera in sede di determinazione della base imponibile e lascia intatta la natura del reddito, che segue il rapporto instaurato. La franchigia di 15.000 euro sui compensi di lavoro sportivo è unica e annuale, riferita alla somma degli importi percepiti da tutti gli enti eroganti, e la quota eccedente segue le regole ordinarie del TUIR previste per la categoria di appartenenza.

Al calcolo della soglia concorrono anche i rimborsi forfettari riconosciuti ai volontari sportivi entro il limite di 400 euro mensili previsto dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 36/2021. L’ente erogante acquisisce l’autocertificazione prevista dall’articolo 36, comma 6-bis, all’atto del pagamento, perché senza il dato aggregato non è in grado di individuare l’eccedenza sulla quale applicare la ritenuta.

Esclusione IRAP per i singoli compensi inferiori a 85mila euro

I compensi per collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale non concorrono alla base imponibile IRAP degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 quando il singolo compenso è inferiore a 85.000 euro annui. L’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 rinvia in modo generico ai compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo, senza circoscrivere il beneficio a tipologie specifiche.

L’Agenzia rafforza la lettura con l’articolo 37, comma 4, dello stesso decreto, che riconduce all’articolo 36, comma 6, l’attività amministrativo-gestionale resa in favore di enti sportivi dilettantistici quale che sia la tipologia del rapporto. Per ASD e SSD il chiarimento riguarda segreteria, amministrazione e gestione dei tesseramenti, figure storicamente collocate in una zona grigia rispetto alle collaborazioni sportive in senso stretto.

La soglia opera sul singolo compenso e non come plafond annuo del percettore. La corretta qualificazione del rapporto governa poi l’accesso al beneficio, e la denominazione attribuita nel contratto non supplisce a un inquadramento incoerente con le modalità effettive della prestazione.

Due articoli 36-bis distinti per esenzione IVA e dispensa dagli obblighi

L’esenzione IVA delle prestazioni sportive e la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione poggiano su due norme diverse che portano lo stesso numero. Il primo articolo 36-bis riconosce l’esenzione IVA, il secondo consente di non emettere fattura e di non registrare le operazioni esenti, previa comunicazione preventiva all’ufficio.

L’articolo 36-bis del DL n. 75/2023 esenta le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese da organismi senza fine di lucro, inclusi gli enti sportivi dilettantistici dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 36/2021, nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica. L’articolo 36-bis del DPR n. 633/1972 disciplina invece la dispensa dagli adempimenti, che copre le operazioni esenti a esclusione di quelle indicate ai numeri 11, 18 e 19 del primo comma e al terzo comma dell’articolo 10 del decreto IVA, ovvero oro da investimento, prestazioni sanitarie e prestazioni di ricovero e cura.

La conclusione non era scontata, perché l’esenzione delle prestazioni sportive non è scritta nell’articolo 10 del decreto IVA, al quale la dispensa fa riferimento. L’Agenzia costruisce il collegamento per via logico-sistematica, osservando che l’articolo 36-bis del DL n. 75/2023 recepisce l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE, le cui fattispecie esenti sono trasfuse nell’ordinamento italiano proprio nell’articolo 10. La dispensa non incide comunque sugli obblighi IVA ordinari relativi alle altre operazioni imponibili effettuate dall’ente.

Cessione del contratto dell’atleta imponibile ai fini IVA

Il compenso che una ASD o una SSD riceve da una società professionistica per la cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta sconta l’IVA secondo le regole ordinarie. L’operazione non rientra fra le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport esentate dall’articolo 36-bis del DL n. 75/2023.

La motivazione è sostanziale. La prestazione attiene all’aspetto economico-finanziario dell’acquisizione dei diritti dell’atleta, non è funzionale alla pratica sportiva né indispensabile al suo svolgimento, e il beneficiario effettivo è la società acquirente, che si assicura la disponibilità delle prestazioni. L’Agenzia richiama la giurisprudenza unionale, dalla sentenza del 16 ottobre 2008, causa C-253/07, alla già citata causa C-488/18, secondo cui le esenzioni dell’articolo 132 della direttiva IVA vanno interpretate in senso restrittivo. L’operazione va quindi qualificata come prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 3 del decreto IVA, che comprende le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

Detassazione di due eventi l’anno estesa alle società sportive

La detassazione IRES dei proventi da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e da raccolte pubbliche di fondi spetta dal 23 maggio 2026 anche alle società sportive dilettantistiche in forma societaria. L’articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 rinvia adesso alle associazioni e società sportive dilettantistiche dell’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 36/2021.

La modifica arriva dall’articolo 9, comma 2-bis, del DL 27 marzo 2026, n. 38, introdotto in sede di conversione con la legge 22 maggio 2026, n. 88, lo stesso decreto fiscale che ha ripristinato l’esenzione dalla ritenuta sui premi sportivi. La formulazione previgente elencava le sole associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle riconosciute dagli enti di promozione sportiva, e lasciava le SSD fuori dall’ambito soggettivo.

Le condizioni non cambiano. Il beneficio spetta agli enti che hanno optato per il regime della legge 16 dicembre 1991, n. 398, per un numero di eventi non superiore a due per anno e nel limite complessivo di 51.645,69 euro fissato dal decreto interministeriale 10 novembre 1999. La raccolta pubblica di fondi deve avvenire in conformità all’articolo 143, comma 3, lettera a), del TUIR, quindi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Riferimenti normativi rinumerati dal 1° gennaio 2027

Tutte le disposizioni citate nella circolare cambiano numero il 1° gennaio 2027, quando entrano in applicazione i nuovi testi unici della delega fiscale. Gli statuti, i contratti e le procedure che richiamano gli articoli attuali vanno aggiornati per tempo.

La tavola di corrispondenza del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi colloca l’articolo 148, comma 3, del TUIR nell’articolo 157 del D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117. L’articolo 4 del decreto IVA confluisce nell’articolo 4 del Testo unico IVA approvato con D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, l’articolo 36-bis dello stesso decreto IVA nell’articolo 94 e l’articolo 3 nell’articolo 10. La ritenuta dell’articolo 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 si trova nell’articolo 38 del Testo unico in materia di versamenti e riscossione approvato con D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.

Una data merita attenzione separata. Le modifiche all’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, del decreto IVA introdotte dall’articolo 5, comma 15-quater, lettera a), del DL 21 ottobre 2021, n. 146 si applicano dal 1° gennaio 2036, per effetto dell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186. I chiarimenti della circolare si riferiscono quindi alla versione oggi vigente della norma, che governa la decommercializzazione ai fini IVA per un altro decennio.

Verifiche su statuto, contratti e regime IVA

Gli effetti immediati riguardano soprattutto le SSD costituite dopo il 1° luglio 2023 sulla sola disciplina sportiva, senza recepire le clausole tributarie. Le associazioni che avevano già integrato lo statuto con le previsioni dell’articolo 148, comma 8, del TUIR sono allineate.

I controlli da impostare riguardano gli elementi seguenti:

  • presenza nello statuto delle clausole dell’articolo 148, comma 8, del TUIR, con il divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
  • forma dell’atto, che deve essere pubblico oppure scrittura privata autenticata o registrata;
  • separazione dei corrispettivi decommercializzabili dalle attività escluse dall’articolo 148, comma 4, a partire da somministrazioni, pubblicità commerciale e soggiorni turistici;
  • qualificazione dei rapporti di collaborazione amministrativo-gestionale e verifica della soglia IRAP sul singolo compenso;
  • acquisizione delle autocertificazioni dei lavoratori sportivi a ogni pagamento, comprese le posizioni con contratto subordinato;
  • comunicazione preventiva all’ufficio per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione, con gestione separata delle operazioni imponibili;
  • individuazione preventiva dei due eventi agevolabili nell’anno e monitoraggio del limite di 51.645,69 euro.

Per le SSD che intendono remunerare i soci la delibera assembleare diventa la sede in cui misurare quanto vale un dividendo commisurato al capitale versato rispetto all’imponibile che la clausola antilucro sottrae all’area commerciale.