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Investimenti startup innovative: deduzione IRES fino al 50%

di Anna Fabi

8 Gennaio 2019 12:11

Chi acquisisce una startup innovativa può ottenere una deduzione IRES del 50%, chi investe nel capitale sociale detrazioni deduzioni al 40%: le novità della Legge di Bilancio 2019.

All’interno del’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 troviamo alcune misure tributarie volte ad incentivare gli investimenti di imprese e professionisti, andando a favorire anche lo sviluppo delle startup innovative. In particolare il comma 218 dell’articolo 1 della Legge n. 145/2018 va ad innalzare le aliquote delle detrazioni e delle deduzioni previste a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa.

=> Legge di Bilancio 2019: misure tributarie per investimenti

Deduzioni e detrazioni: nuove aliquote

Nel dettaglio vengono potenziate le agevolazioni per gli investitori in startup innovative, per il 2019 le aliquote diventano:

  • dal 30% al 40% le aliquote delle detrazioni e delle deduzioni previste a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa;
  • dal 30% al 50% nel caso in cui soggetti IRES procedano all’acquisizione dell’intero capitale sociale di start up innovative, a condizione che l’intero capitale sociale sia mantenuto per almeno tre anni.

Perdita incentivo

il diritto all’agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica una delle seguenti cause:

  • la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio dei conferimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote. Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione i trasferimenti delle partecipazioni a titolo gratuito o mortis causa, nonché quelli conseguenti ad operazioni straordinarie;
  • la riduzione di capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in startup innovative e le cui quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
  •  il recesso o l’esclusione degli investitori;
  • la perdita, da parte della start up innovativa, di uno dei requisiti richiesti per la qualifica di startup innovativa. Non costituiscono invece causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del DL n. 179/2012 da parte della startup innovativa dovuta alla scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 dello stesso art. 25 o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a 5.000.000 di euro o alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

Entrata in vigore

L’articolo 1, comma 220 della Legge di Bilancio 2019 prevede espressamente che l’efficacia delle nuove aliquote venga subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.