Chiedo se nel 730/2026 per i redditi 2025 è ancora valida la detrazione fiscale per le spese sanitarie rimborsate totalmente o parzialmente dalla Cassa Sanitaria FASI per un importo di € 2050. Considerando che in CU alla voce 441 e 442 vengono segnalati importi rispettivamente di € 3615,20 e di € 4205,92 è valida la possibilità di detrarre in percentuale di detta somma rimborsata?
Nel caso prospettato, la risposta è positiva: è possibile detrarre non soltanto le spese sanitarie rimaste a suo carico, ma anche una quota di quelle già rimborsate dal FASI. Il meccanismo si attiva perché i contributi versati alla cassa superano il limite annuo di deducibilità di 3.615,20 euro, e questo genera un diritto proporzionale alla detrazione anche sulla parte rimborsata. Di seguito la regola applicabile e il calcolo con i suoi dati.
Le regole sui contributi alla cassa sanitaria
I contributi versati a enti e casse con esclusivo fine assistenziale — come il FASI (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti) — sono deducibili dal reddito complessivo fino a un massimale annuo di 3.615,20 euro. L’importo dedotto dal reddito è riportato al punto 441 della Certificazione Unica.
La conseguenza diretta di questa deduzione è che le spese sanitarie rimborsate a valere su quei contributi non possono essere detratte al 19% nel modello 730: il beneficio fiscale è già stato fruito in fase di formazione del reddito. Resta detraibile soltanto la parte di spesa che il FASI non ha coperto e che è rimasta effettivamente a carico del contribuente.
Quando scatta la detraibilità dei rimborsi sanitari
Se i contributi versati al fondo sanitario superano il tetto di 3.615,20 euro, la quota eccedente concorre alla formazione del reddito imponibile: su quella parte non è stata ottenuta alcuna deduzione. Questo importo è segnalato al punto 442 della CU.
In presenza del punto 442 compilato, si apre una seconda possibilità: detrarre al 19% anche una quota delle spese già rimborsate dal FASI. La percentuale si calcola rapportando i contributi eccedenti il massimale (punto 442) al totale dei contributi versati (somma dei punti 441 e 442). Il risultato indica la frazione del rimborso che può essere portata in detrazione.
Il riferimento normativo per il calcolo proporzionale sui contributi eccedenti il massimale è la circolare n. 122/E del 1999 e la circolare n. 50/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate.
Il calcolo applicato al suo caso
I dati della sua Certificazione Unica sono i seguenti:
- punto 441, 3.615,20 euro (contributi dedotti entro il massimale);
- punto 442, 4.205,92 euro (contributi che hanno concorso al reddito, oltre il massimale).
Il totale dei contributi versati al FASI risulta quindi di 7.821,12 euro. La percentuale detraibile si calcola così:
4.205,92 ÷ 7.821,12 = 53,78%
Applicando questa percentuale all’importo rimborsato dal FASI (2.050 euro), si ottiene una quota detraibile di circa 1.102,49 euro. A questa somma va aggiunta la parte di spesa sanitaria che il fondo non ha rimborsato e che è rimasta interamente a suo carico: su entrambe le voci spetta la detrazione al 19%, al netto della franchigia ordinaria di 129,11 euro che si applica sull’importo complessivo.
La compilazione del quadro E nel modello 730
Le spese sanitarie detraibili vanno indicate nel quadro E del modello 730, nei righi E1 e seguenti. Il 730 precompilato riceve dall’Agenzia delle Entrate i dati trasmessi dal FASI sui rimborsi erogati: è opportuno verificare che le cifre corrispondano a quanto indicato in CU e integrare dove necessario.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz