Un’impresa che acquista, noleggia o prende in leasing un’auto può dedurre dal reddito una quota dei costi che dipende da chi usa il veicolo e per cosa. La regola più favorevole vale per i mezzi impiegati solo nell’attività e per le auto assegnate ai dipendenti, la meno favorevole per le vetture tenute a disposizione dell’azienda e per quelle dei professionisti.
Sull’IVA vale invece una detrazione forfettaria autorizzata dall’Unione europea. Le regole sono ferme da oltre dieci anni, dal prossimo anno cambiano numerazione con il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, e le associazioni della filiera automotive hanno chiesto al Governo di alzarle per le auto elettriche e ibride plug-in.
In sintesi:
- l’IVA sulle auto non usate esclusivamente per l’attività è detraibile al 40%, percentuale prorogata fino al 31 dicembre 2028 dalla decisione del Consiglio UE dell’8 dicembre 2025;
- i professionisti possono dedurre i costi di un solo veicolo, secondo l’art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR;
- dal periodo d’imposta 2026 il fringe benefit delle auto in uso promiscuo aumenta del 50% dopo il quinto anno dalla prima immatricolazione, per effetto del decreto correttivo D.Lgs. n. 148/2026;
- dal 1° gennaio 2027 le regole dell’art. 164 del TUIR passano all’art. 168 del nuovo testo unico approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, senza modifiche di merito.
- Deducibilità auto aziendali: le percentuali per ogni uso
- Noleggio e leasing di auto aziendali: tetti sui canoni
- Quanto si deduce su un’auto aziendale da 30mila euro
- Detrazione IVA auto aziendale al 40% fino al 2028
- Rimborso chilometrico: l’alternativa all’auto aziendale
- Nuovo TUIR dal 2027: l’art. 164 diventa art. 168
Deducibilità auto aziendali: le percentuali per ogni uso
La deducibilità dei costi delle auto aziendali va dal 20% al 100% secondo l’uso del veicolo, e per alcune categorie si calcola entro un tetto di costo fissato dall’art. 164 del DPR n. 917/1986 (TUIR). Il tetto limita la base su cui si applica la percentuale: la parte di prezzo o di canone che lo supera non si deduce.
| Uso del veicolo | Deducibilità e tetto di costo |
|---|---|
| mezzi usati esclusivamente come beni strumentali (taxi, autoscuole, noleggio) o adibiti a uso pubblico | 100%, senza tetto (art. 164, comma 1, lettera a), TUIR) |
| auto non assegnate a disposizione dell’impresa e auto di professionisti e imprenditori individuali | 20%, tetto di 18.075,99 euro per l’acquisto e di 3.615,20 euro annui per noleggio e locazione (art. 164, comma 1, lettera b), TUIR) |
| auto di agenti e rappresentanti di commercio | 80%, tetto di 25.822,84 euro per l’acquisto e di 5.164,57 euro annui per noleggio e locazione (art. 164, comma 1, lettera b), TUIR) |
| auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta | 70%, senza tetto (art. 164, comma 1, lettera b-bis), TUIR) |
Le percentuali si applicano a tutti i costi del veicolo: ammortamento o canone, carburante, manutenzione, assicurazione, bollo e pedaggi. Il tetto riguarda invece il solo costo di acquisto o di noleggio.
Auto aziendali in pool e professionisti: deduzione 20%
Le auto che l’impresa tiene a disposizione senza assegnarle a un dipendente, usate a turno per esigenze di servizio (in gergo auto in pool), sono la categoria meno agevolata. È la stessa regola che si applica all’auto dell’imprenditore individuale e del professionista, che usa il veicolo sia per lavoro sia per fini personali.
Per i professionisti che esercitano in forma individuale la deduzione spetta per un solo veicolo. Se lo studio è associato, il limite si applica a ciascun associato. La stessa regola vale per gli amministratori di società per la parte di costo che eccede il fringe benefit tassato: la parte coperta dal benefit è deducibile per intero.
Auto in uso promiscuo ai dipendenti: deducibilità 70% e fringe benefit
L’auto assegnata a un dipendente che la usa anche per fini privati è deducibile al 70% senza tetto di costo, a condizione che l’assegnazione copra la maggior parte del periodo d’imposta, cioè almeno 183 giorni in un anno solare. Se l’auto è assegnata per un periodo più breve si torna alla regola delle auto non assegnate.
Il dipendente paga le tasse sul valore dell’uso privato, il fringe benefit delle auto aziendali. Il benefit è pari a una percentuale del costo di 15mila km calcolato sulle Tabelle ACI: 10% per le elettriche, 20% per le ibride plug-in, 50% per le altre auto immatricolate e assegnate dal 2025. Dopo il quinto anno dalla prima immatricolazione la maggiorazione introdotta dal correttivo si aggiunge a queste percentuali.
Noleggio e leasing di auto aziendali: tetti sui canoni
Con il noleggio a lungo termine la deduzione si calcola sulla sola quota di locazione del canone, entro il tetto annuo previsto per la categoria. I servizi compresi nel canone, come manutenzione, assicurazione e assistenza, seguono la percentuale di deducibilità senza tetto.
Con il leasing la quota deducibile dei canoni si riduce in proporzione quando il prezzo dell’auto supera il tetto di costo d’acquisto. Per le auto in uso promiscuo ai dipendenti, che non hanno tetto, conta solo la percentuale.
Quanto si deduce su un’auto aziendale da 30mila euro
Su un’auto da 30mila euro la stessa spesa può generare un risparmio IRES complessivo che va da circa 868 euro a 7.200 euro, secondo l’uso. La tabella applica le regole dell’art. 164 del TUIR e l’IRES al 24% al solo costo d’acquisto, distribuito negli anni di ammortamento. Esclude costi di gestione, IRAP e IVA:
| Uso dell’auto da 30.000 euro | Costo deducibile | Risparmio IRES |
|---|---|---|
| non assegnata o del professionista | 3.615 euro | 868 euro |
| agente di commercio | 20.658 euro | 4.958 euro |
| uso promiscuo al dipendente | 21.000 euro | 5.040 euro |
| esclusivamente strumentale | 30.000 euro | 7.200 euro |
La differenza nasce dal tetto di costo: per l’auto non assegnata la percentuale si applica a poco più della metà del prezzo. Con un noleggio a lungo termine da 6mila euro l’anno di quota locazione, il risparmio IRES annuo è di circa 174 euro per un’auto non assegnata, 992 euro per un agente di commercio e 1.008 euro per un’auto data al dipendente.
Detrazione IVA auto aziendale al 40% fino al 2028
L’IVA su acquisto, noleggio, leasing, carburante e manutenzione delle auto non usate esclusivamente nell’attività è detraibile al 40%, ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lettera c) del DPR n. 633/1972. La percentuale è una deroga alla direttiva IVA, rinnovata dall’Unione europea fino alla fine del 2028.
La detrazione piena spetta per i veicoli che sono oggetto dell’attività propria dell’impresa, come taxi, autoscuole e società di noleggio, e per gli agenti e rappresentanti di commercio. La regola vale per i veicoli stradali a motore diversi dai trattori agricoli o forestali, con massa fino a 3.500 kg e non più di otto posti oltre al conducente. Dal 2027 la norma confluisce nel Testo unico IVA approvato con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.
Rimborso chilometrico: l’alternativa all’auto aziendale
Quando il dipendente usa la propria auto per una trasferta fuori dal comune di lavoro, l’impresa può pagargli un rimborso chilometrico calcolato sulle Tabelle ACI. Il rimborso non è tassato in capo al dipendente ed è deducibile per l’impresa nel limite del costo ACI di un’auto a benzina fino a 17 cavalli fiscali o diesel fino a 20.
Per chi fa poche trasferte il rimborso evita i costi fissi di un’auto aziendale non assegnata, che si deducono solo in parte. Con percorrenze elevate l’auto in uso promiscuo torna di solito più conveniente, perché si deduce in misura maggiore e senza tetto.
Nuovo TUIR dal 2027: l’art. 164 diventa art. 168
Dal periodo d’imposta 2027 la disciplina delle auto aziendali passa all’art. 168 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, che trasferisce le norme del DPR n. 917/1986 senza modificarne percentuali e tetti. Anche il fringe benefit dei dipendenti cambia numerazione e passa dall’art. 51 all’art. 53.
Le percentuali potrebbero cambiare con la Legge di Bilancio 2027. ANFIA, ANIASA, Motus-E e UNRAE hanno chiesto al Governo di alzare la deducibilità per le auto elettriche e ibride plug-in e di aggiornare i tetti di costo, fermi dagli anni Novanta. Federauto, la federazione dei concessionari, chiede invece regole tecnologicamente neutrali.