Il regime di contabilità semplificata dal 2011

di Francesca Pietroforte

Pubblicato 21 Dicembre 2011
Aggiornato 9 Aprile 2014 17:20

Requisiti di accesso al regime di contabilità semplificata alla luce del Decreto Sviluppo: soglie di accesso e agevolazioni.

Il regime di contabilità semplificata consente un notevole risparmio alle aziende in termini di adempimenti, anche se non permette di disporre di una struttura contabile in grado di monitorare in maniera immediata la situazione economica e patrimoniale di una impresa.

Requisiti di accesso

Il regime di contabilità semplificata si applica ad imprese individuali, anche familiari o coniugali, e a società di persone che nell’anno precedente non hanno ottenuto ricavi superiori a determinate soglie limite. Fino al Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011): ricavi superiori a 309.874,14 euro per attività finalizzate alla fornitura di servizi; 516.456,90 euro per attività diverse dalla precedente. Il Decreto ha consentito l’abbassamento delle soglie di accesso per usufruire dell ‘ agevolazione: i ricavi massimi sono saliti rispettivamente a 400.000 e 700.000 euro.

In base a precedenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate – C.M. n. 80/E del 24 agosto 2001: «in mancanza di specifica disposizione transitoria, […] gli effetti della norma regolamentare, rilevanti ai fini della individuazione degli obblighi contabili delle imprese che operano nel settore dei servizi, decorrono dal periodo di imposta … coincidente con l ‘ entrata in vigore del DPR n. 222 del 2001» – la norma dovrebbe essere attiva già da quest’anno, consentendo a molte imprese di usufruire della contabilità semplificata.

In attesa di una conferma che possa sciogliere ogni dubbio, si ritiene che le imprese che nel 2010 abbiano superato i limiti imposti dalla norma, ma non quelli aggiornati dall ‘ art. 7 lett. I del Decreto Sviluppo, possano ancora usufruire delle agevolazioni del regime contabile semplificato.

Determinazione del reddito

Nel caso in cui si svolgano più attività, viene valutata l’attività prevalente in termini di introiti, mentre se non esiste una contabilizzazione separata tra le diverse attività si prende come riferimento il limite dei ricavi più alti (come spiegato dalla l ‘ Agenzia delle Entrate attraverso la R.M. n. 293/E del 18 ottobre 2007).

La disciplina della contabilità semplificata dispone che il reddito sia la differenza tra ricavi e costi, tenendo comunque conto sia di altre componenti che potrebbero essere positive o negative, che di possibili altre deduzioni calcolate su base forfettaria come spese non documentate.

Agevolazioni

Se si rientra nei limiti illustrati, il regime contabile semplificato si applica per tutto l’anno di esercizio. La verifica successiva avviene all’inizio dell’anno seguente e, in caso di superamento delle soglie imposte è necessario passare al regime ordinario. Se successivamente si verifica una riduzione dei ricavi, allora si potrà tornare a quello semplificato.

Chi si trova in regime di contabilità semplificata, infatti, può usufruire dell’esonero dalla redazione dei registri contabili obbligatori, fatta eccezione per il registro dei beni ammortizzati e i registri IVA (con acquisti, vendite e corrispettivi) che devono necessariamente essere integrati con l ‘ aggiunta di:

  1. supplemento (entro sessanta giorni dall’effettuazione delle operazioni) dei componenti positivi e negativi non rilevanti ai fini IVA (stipendi, imposte, tasse ed interessi passivi);
  2. annotazioni di rettifica di costi e ricavi nel rispetto del principio di competenza (quali risconti, ratei e fatture da ricevere o da emettere) entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi;
  3. valore delle rimanenze finali con l ‘ indicazione delle quantità e dei valori per ogni singola categoria di beni e con i criteri di valutazione utilizzati entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi.