Mia figlia ha percepito nel 2024 4.900 euro come compenso per lavoro sportivo da associazioni dilettantistiche (causale N3 nella CU 2025). Ritengo che, secondo l’articolo 36 del D. LGS 36/2021, tali compensi non concorrano alla formazione della base imponibile (fino a 15.000 euro l’anno) e che quindi suo marito possa considerarla a suo carico fiscale e contestualmente indicare le spese sanitarie sostenute dalla moglie nel rigo E1, colonna2, in sede di presentazione del proprio mod. 730/2025. Corretto?
In linea generale la sua interpretazione è corretta: l’articolo 36 del decreto 36/2021, che lei cita, al comma 6 stabilisce che i compensi di lavoro sportivo dilettantistico non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15mila euro.
Per essere considerato fiscalmente a carico il coniuge, in base all’articolo 12 del Testo unico imposte sui redditi, deve avere un reddito inferiore a 2mila 841,51 euro. Sua figlia, in considerazione del fatto che il suo reddito non contribuisce a formare l’imponibile, se non ha altri introiti oltre a quello da lei indicato può essere quindi fiscalmente a carico del marito.
Nella compilazione del Modello 730, il marito dovrà compilare correttamente la parte del frontespizio dedicata ai familiari a carico, barrando la casella relativo al coniuge. E poi, per utilizzare le detrazioni relativa alle spese sanitarie, applicabile per il coniuge fiscalmente a carico, indicare nel rigo E1, colonna 2, indicare l’intera somma sostenuta per le spese sanitarie, sia per sè stesso sia per la moglie a carico. La detrazione del 19% si applica solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz