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Net Zero Industry Act: sportello unico SUAP per le fabbriche green

di Anna Fabi

5 Ottobre 2026 09:00

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Net Zero Industry Act, i progetti strategici vanno al MIMIT e lo status prioritario al CITE: tempi di autorizzazione e iter del decreto alle Camere

Chi intende costruire o ampliare in Italia una fabbrica di pannelli fotovoltaici, batterie, pompe di calore o elettrolizzatori avrà un solo interlocutore per l’intera procedura autorizzativa: lo sportello unico per le attività produttive del territorio in cui sorge l’impianto.

Lo stabilisce il decreto legislativo che adegua l’ordinamento italiano al Net Zero Industry Act, il regolamento europeo sull’industria a zero emissioni nette, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta di venerdì.

Per i progetti strategici, quelli che l’Unione considera prioritari per ridurre la dipendenza dalle importazioni di tecnologie pulite, la regia spetta al Ministero delle imprese e del made in Italy, mentre lo status prioritario, che dà diritto a tempi di autorizzazione più brevi, lo riconosce il Comitato interministeriale per la transizione ecologica. Lo schema va ora al parere delle Camere prima dell’approvazione definitiva.

In sintesi:

  • il regolamento (UE) 2024/1735 limita a 12 mesi la procedura di autorizzazione delle fabbriche con capacità produttiva annua inferiore a 1 GW e a 18 mesi per quelle pari o superiori alla soglia (art. 9);
  • per i progetti strategici i limiti scendono a 9 e 12 mesi (art. 16);
  • il decreto esercita la delega dell’art. 18 della legge 17 marzo 2026, n. 36, il cui termine, per effetto del parere parlamentare, si sposta al 9 gennaio 2027;
  • dal 2027 il MIMIT assume otto funzionari a tempo indeterminato per l’Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, con una spesa di 442.117 euro annui (art. 18, comma 4, L. 36/2026).

SUAP punto di contatto per progetti net zero

Il decreto individua nello sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente il punto di contatto unico per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, come richiede l’articolo 6 del regolamento europeo. Il SUAP agevola e coordina l’intera procedura: raccoglie dalle amministrazioni coinvolte le informazioni da chiedere al promotore, gliele comunica prima dell’avvio dell’iter ed evita che lo stesso studio o permesso venga chiesto due volte (regolamento (UE) 2024/1735, considerando 22 e 23).

Lo sportello è affiancato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione dell’ENEA per i profili di competenza. All’ENEA la legge delega affida in particolare il supporto per qualificare un progetto come progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette (art. 18, comma 2, lett. b), L. 36/2026). Il comunicato non chiarisce se il SUAP rilascerà anche i titoli o se le singole autorizzazioni continueranno a farle gli enti oggi competenti: il regolamento lascia la scelta allo Stato, e la risposta sarà nel testo pubblicato.

L’elenco del regolamento comprende le tecnologie rinnovabili come solare ed eolico, le batterie e l’accumulo di energia, le pompe di calore, gli elettrolizzatori per l’idrogeno, le reti elettriche, biogas e biometano, la cattura e lo stoccaggio della CO2 e il nucleare. Per le piccole e medie imprese della componentistica conta un aspetto: rientrano anche i componenti specifici e i macchinari usati principalmente per produrre queste tecnologie, anche quando non figurano nell’allegato, se il promotore lo dimostra con studi di mercato o contratti di fornitura (considerando 12).

Sul fronte della domanda il regolamento è già applicato in Italia: il calendario delle aste FER-X riservate agli impianti NZIA ammette solo fotovoltaico ed eolico conformi ai criteri di resilienza e sostenibilità europei.

Progetti strategici: istruttoria UMASI e status dal CITE

Per i progetti strategici il punto di contatto unico è l’Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti (UMASI) del Ministero delle imprese e del made in Italy, che cura l’istruttoria amministrativa e coordina la valutazione, mentre il riconoscimento dello status prioritario spetta al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE). I requisiti sono quelli dell’articolo 13 del regolamento, applicati secondo le linee guida della decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 della Commissione.

Dalla domanda all’autorizzazione il promotore segue questa sequenza:

  1. presenta all’UMASI la domanda di riconoscimento come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette;
  2. l’UMASI svolge l’istruttoria in coordinamento con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (art. 18, comma 2, lett. c), L. 36/2026);
  3. il CITE riconosce lo status prioritario di progetto strategico (art. 18, comma 2, lett. d), L. 36/2026);
  4. la procedura di autorizzazione corre con i termini ridotti dell’articolo 16 del regolamento.

Lo status porta con sé una qualifica giuridica: per la legge delega il progetto strategico è di pubblico interesse nazionale e le opere necessarie a realizzarlo sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti (art. 18, comma 2, lett. e), L. 36/2026, in attuazione dell’art. 15, par. 3, del regolamento). In concreto la dichiarazione di pubblica utilità è il presupposto per espropriare le aree necessarie secondo il testo unico del DPR 8 giugno 2001, n. 327. Il regolamento chiede inoltre di trattare con urgenza i contenziosi sui progetti strategici, dove l’ordinamento nazionale prevede procedure d’urgenza (considerando 33).

Il comunicato non indica nuove risorse per finanziare i progetti. Il sostegno agli investimenti passa quindi dagli strumenti esistenti, come i contratti di sviluppo, che il riordino degli incentivi MIMIT conserva nella sezione investimenti produttivi del Fondo per la crescita sostenibile. Il rafforzamento dell’UMASI con nuovo personale dal 2027 dà la misura della struttura chiamata a rispettare i termini ridotti.

Tempi di autorizzazione per capacità produttiva

La durata massima della procedura di autorizzazione dipende dalla capacità produttiva annua dell’impianto, misurata in gigawatt, e dal riconoscimento dello status di progetto strategico, secondo gli articoli 9 e 16 del regolamento (UE) 2024/1735, direttamente applicabile dal 29 giugno 2024.

Progetto Durata massima della procedura
Progetto di produzione con capacità annua inferiore a 1 GW 12 mesi (art. 9, par. 1, lett. a), reg. (UE) 2024/1735)
Progetto di produzione con capacità annua pari o superiore a 1 GW 18 mesi (art. 9, par. 1, lett. b), reg. (UE) 2024/1735)
Progetto di produzione con capacità non misurata in GW 18 mesi (art. 9, par. 2, reg. (UE) 2024/1735)
Progetto strategico con capacità annua inferiore a 1 GW 9 mesi (art. 16, par. 1, lett. a), reg. (UE) 2024/1735)
Progetto strategico con capacità annua pari o superiore a 1 GW 12 mesi (art. 16, par. 1, lett. b), reg. (UE) 2024/1735)
Progetto strategico con capacità non misurata in GW 12 mesi (art. 16, par. 2, reg. (UE) 2024/1735)
Sito strategico di stoccaggio della CO2 18 mesi (art. 16, par. 1, lett. c), reg. (UE) 2024/1735)

Il cronometro non tiene conto del periodo in cui il promotore prepara il rapporto di valutazione d’impatto ambientale: il punto di contatto unico notifica la data entro cui presentarlo, e il tempo che intercorre fino alla consegna effettiva non entra nel calcolo. In casi eccezionali, legati alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, lo Stato può prorogare i termini (considerando 25).

Il legislatore europeo è partito da una constatazione sui tempi attuali: secondo lo stesso considerando 25, le autorizzazioni per questi impianti richiedono da due a sette anni a seconda della tecnologia e dello Stato membro. Con il decreto l’Italia individua gli uffici responsabili di termini che il regolamento rende vincolanti dal 2024.

Distretti di accelerazione per tecnologie a zero emissioni nette

Il decreto disciplina i distretti di accelerazione, aree in cui lo Stato concentra imprese della stessa filiera a zero emissioni nette per favorire raggruppamenti produttivi e razionalizzare le procedure amministrative. Il regolamento affida allo Stato la designazione dei distretti, accompagnata da un piano che indica le attività produttive ammesse e le misure di sostegno, comprese infrastrutture energetiche e digitali e contratti per differenza sui prezzi dell’energia (considerando 29 e 30).

Per le imprese il vantaggio sta nelle valutazioni ambientali: le svolge lo Stato a monte per le attività previste nel distretto, riducendo quelle a carico del singolo promotore, e i progetti al loro interno sono considerati di interesse pubblico ai fini della normativa ambientale europea (considerando 30 e 32). Il regolamento incoraggia la designazione nelle regioni meno sviluppate e in transizione, dove gli investimenti possono ricevere i tassi di cofinanziamento più alti di FESR, Fondo per una transizione giusta e FSE+ (considerando 31).

Non è stato anticipato chi designerà i distretti in Italia né con quali criteri territoriali: autorità competente, aree e misure di sostegno saranno noti con il testo dello schema trasmesso alle Camere.

Iter del decreto e termine della delega

Lo schema, approvato in esame preliminare il 2 ottobre 2026 su proposta dei ministri Tommaso Foti e Adolfo Urso, va ora alle commissioni parlamentari, che hanno 40 giorni dalla trasmissione per il parere, scaduti i quali il Governo può procedere (art. 31, comma 3, L. 24 dicembre 2012, n. 234). Nella stessa seduta il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare il decreto sulla ciberresilienza dei prodotti digitali, che si aggiunge agli obblighi di notifica del Cyber Resilience Act, e quello sul regolamento macchine (UE) 2023/1230, come riporta il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 191.

La delega dell’articolo 18 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025) concedeva sei mesi dall’entrata in vigore del 9 aprile 2026, quindi fino al 9 ottobre. Poiché il termine per il parere parlamentare scade oltre quella data, la stessa legge n. 234 del 2012 proroga la delega di tre mesi: il decreto definitivo può essere adottato fino al 9 gennaio 2027.

Il quadro europeo di riferimento è destinato a cambiare. La proposta di Industrial Accelerator Act presentata dalla Commissione il 4 marzo 2026, COM(2026) 100, modifica il regolamento 2024/1735 ed estende le procedure accelerate ai progetti di decarbonizzazione delle industrie energivore. È all’esame di Parlamento e Consiglio UE con la procedura legislativa ordinaria: se approvata, potrà richiedere un nuovo adeguamento della normativa italiana.