Se un condominio o un gruppo di cittadini entrano a far parte di una configurazione CER o GAC possono, ed in quale misura, ottenere i benefici del Conto Termico 3.0 per lavori di efficientamento energetico (visto che le CER sono equiparate alle PA)?
Il Conto Termico 3.0 prevede incentivi per interventi di efficientamento energetico a favore di diverse categorie di soggetti, tra cui condomìni, Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e configurazioni di autoconsumo collettivo (GAC). Questi soggetti possono accedere agli incentivi a condizioni specifiche, riconosciute dal decreto ministeriale in vigore dal 25 dicembre 2025.
Beneficiari ammessi
- Condòmini, considerati soggetti privati, possono richiedere incentivi per lavori sull’edificio condominiale, quali pompe di calore, coibentazioni, serramenti e impianti termici da fonti rinnovabili.
- Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e Configurazioni di Autoconsumo Collettivo (GAC) sono riconosciute come soggetti ammessi specifici al Conto Termico e possono presentare domande per interventi realizzati a beneficio dei propri membri.
- Enti del Terzo Settore (ETS), cui è stata riconosciuta una novità rilevante nel Conto Termico 3.0: sono equiparati esplicitamente alle Pubbliche Amministrazioni ai fini dell’accesso agli incentivi potenziati.
- Pubbliche Amministrazioni (PA), che possono avvalersi anche delle CER o GAC di cui sono membri per realizzare interventi e beneficiare di incentivi con aliquote più favorevoli.
La vera novità del Conto Termico 3.0 è l’equiparazione normativa degli Enti del Terzo Settore alle Pubbliche Amministrazioni, che consente loro di accedere agli incentivi con le stesse condizioni e procedure agevolate riservate alla PA, come la modalità di prenotazione dell’incentivo e la copertura fino al 100% delle spese in alcuni casi.
Le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili, invece, non sono automaticamente equiparate alle Pubbliche Amministrazioni ma restano una categoria distinta di soggetti ammessi al Conto Termico 3.0 e possono beneficiare delle condizioni previste per i privati o per i soggetti collettivi. Diverso è il caso in cui la CER stessa è formalmente strutturata come ETS o ente equiparato: in tal caso, la CER può godere delle condizioni potenziate riservate alle PA e agli ETS equiparati.
Di base, le CER possono ottenere incentivi per interventi mirati all’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili su edifici esistenti, tra cui:
- isolamento termico degli edifici;
- sostituzione di infissi e schermature solari;
- installazione di sistemi di building automation;
- impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo;
- colonnine di ricarica elettrica (in abbinamento ad altri interventi);
- impianti a pompa di calore, solare termico, caldaie a biomassa, impianti di solar cooling e microcogenerazione rinnovabile.
È importante che gli interventi siano realizzati su edifici esistenti dotati di impianti di climatizzazione alla data di entrata in vigore del decreto. L’agevolazione può arrivare fino al 65% delle spese ammissibili per privati e soggetti collettivi, mentre può arrivare al 100% per edifici pubblici o situati in comuni con meno di 15.000 abitanti.
Gli incentivi del Conto Termico 3.0 sono cumulabili con altri incentivi previsti dal DM 414/2023 a condizione di rispettare le regole di compatibilità, evitando sovrapposizioni non ammesse.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Noemi Ricci