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Licenze commerciali sospese con 4 scontrini non emessi, stretta su ristoranti e bar

di Teresa Barone

3 Agosto 2026 11:50

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La chiusura va da tre giorni a un mese e sale fino a sei oltre i 50mila euro di corrispettivi contestati, con l'atto esecutivo prima di ogni ricorso

Bastano quattro scontrini non emessi in cinque anni perché l’Agenzia delle Entrate faccia abbassare la saracinesca a un ristorante, e il sigillo arriva prima che un giudice si sia pronunciato. È la sanzione che colpisce l’esercente dove fa più male, con la perdita di incasso che si somma agli affitti e agli stipendi da pagare a locale chiuso.

La sospensione della licenza è oggi la misura in maggiore crescita nell’arsenale del Fisco contro l’evasione degli esercizi che vendono al pubblico, mentre le altre sanzioni accessorie arretrano. A dirlo è la Corte dei Conti, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2025, che indica ristorazione con somministrazione, bar, minimarket e negozi di frutta e verdura in cima all’elenco dei destinatari.

In sintesi:

  • i provvedimenti di sospensione della licenza notificati nel 2025 sono 1.276, contro i 771 del 2024 e i 523 del 2023;
  • le sospensioni effettivamente eseguite si fermano a 695, poco più della metà di quelle notificate;
  • la sanzione accessoria scatta dopo quattro distinte violazioni sulla certificazione dei corrispettivi contestate in un quinquennio, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997;
  • la durata ordinaria va da tre giorni a un mese e sale da uno a sei mesi oltre i 50.000 euro di corrispettivi contestati;
  • l’atto va notificato a pena di decadenza entro sei mesi dalla contestazione della quarta violazione.

Sospensioni di licenza più che raddoppiate in due anni

Le sospensioni della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio notificate nel 2025 sono 1.276, contro le 771 del 2024 e le 523 del 2023: la crescita sull’anno precedente è del 65,5%, quella sul biennio supera il 144%. La Corte dei conti inquadra il dato nel capitolo dedicato all’applicazione delle sanzioni accessorie in materia di imposizione diretta e IVA, quelle disciplinate dall’art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997 e dall’art. 21 del D.Lgs. n. 472/1997.

Il totale delle sanzioni accessorie irrogate nel 2025 arriva a 1.328 contro le 900 dell’anno precedente. L’incremento è trainato quasi per intero dalle chiusure temporanee degli esercizi, mentre le altre misure interdittive scendono a 52 dalle 129 del 2024.

Ristorazione e minimarket in cima alla lista dei controlli

Le attività più colpite sono i ristoranti con somministrazione, seguiti da bar ed esercizi analoghi senza cucina, minimarket e negozi di commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca. Si tratta delle categorie che lavorano a contatto diretto con il consumatore finale, dove il pagamento in contanti pesa ancora sui volumi e la verifica dell’emissione dello scontrino avviene sul posto.

Per queste imprese la chiusura temporanea produce un danno che eccede la sanzione pecuniaria: la perdita di fatturato nei giorni di sospensione si somma al costo fisso del personale e dell’affitto, e nei locali di quartiere il cartello sulla saracinesca produce un effetto reputazionale duraturo. È la ragione per cui l’Agenzia delle Entrate considera questa misura uno degli strumenti più efficaci nel contrasto all’evasione fiscale dei contribuenti che vendono al pubblico.

Quattro contestazioni in 5 anni e scatta la sospensione

La sospensione è disposta quando nell’arco di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi. Lo prevede l’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, che richiede la contestazione nelle forme dell’art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997.

Il conteggio riguarda le violazioni riscontrate presso lo stesso esercizio e non il numero degli accessi ispettivi: quattro verifiche nello stesso giorno valgono come una sola contestazione utile. La stessa disciplina si applica alle violazioni di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi previste dall’art. 2, commi 1, 1-bis e 2, del D.Lgs. n. 127/2015, quindi anche a chi trasmette dati incompleti o non veritieri.

Sul piano pecuniario, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la riforma del D.Lgs. n. 87/2024 ha ridotto la sanzione al 70% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 300 euro. Per le violazioni anteriori valgono ancora il 90% e il minimo di 500 euro.

Durata chiusura e soglia dei 50mila euro

La durata ordinaria della sospensione va da tre giorni a un mese e sale da uno a sei mesi quando l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione supera i 50.000 euro. Fattispecie diverse hanno però soglie diverse, e la distinzione conta per capire a quanti giorni di chiusura si è esposti.

Fattispecie Durata della sospensione
Quattro violazioni sulla certificazione dei corrispettivi in un quinquennio Da tre giorni a un mese
Corrispettivi contestati oltre 50.000 euro Da un mese a sei mesi
POS non collegato al registratore telematico Da quindici giorni a due mesi
Omessa installazione del registratore telematico, con recidiva Da due a sei mesi

Il fronte più recente riguarda gli esercenti che non hanno agganciato il POS al registratore telematico, obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e in vigore dal 1° gennaio 2026. Le sospensioni che ne derivano non compaiono ancora nei dati della Corte dei conti, che fotografano l’esercizio 2025, e rappresentano quindi un bacino aggiuntivo destinato a emergere nella rilevazione dell’anno prossimo.

Sei mesi per notificare l’atto ma sospensione immediata

Il provvedimento è disposto dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente e deve essere notificato, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione. Il termine è previsto dall’art. 12, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 ed è il primo elemento da verificare quando l’atto arriva.

La seconda caratteristica riguarda l’efficacia. In deroga all’art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 472/1997, che subordina l’esecuzione delle sanzioni accessorie alla definitività del provvedimento, la sospensione è immediatamente esecutiva: l’esercizio chiude prima dell’esito di un eventuale ricorso. L’esecuzione è assicurata mediante apposizione del sigillo dell’organo procedente.

Sanzione ridotta e conteggio violazioni

Aver definito in misura ridotta le singole contestazioni non impedisce la sospensione. L’art. 12, comma 2, stabilisce infatti che le quattro violazioni rilevano anche quando non siano state irrogate sanzioni accessorie in applicazione del D.Lgs. n. 472/1997, e la Cassazione ha ricondotto il rapporto tra questa norma e l’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 al criterio di specialità.

La conseguenza pratica è rilevante per chi gestisce un pubblico esercizio. Pagare un terzo del minimo edittale per chiudere subito la singola contestazione appare la soluzione più rapida, e sul piano economico spesso lo è, però lascia la violazione nel conteggio quinquennale. Al quarto episodio l’ufficio dispone la chiusura, anche se nessuna delle quattro sanzioni pecuniarie è mai stata contestata in giudizio.

Metà dei provvedimenti non arriva all’esecuzione

Delle 1.276 sospensioni notificate nel 2025 quelle effettivamente eseguite sono 695, il 54,5% del totale. Sul complesso delle sanzioni accessorie il rapporto è analogo: 725 misure portate a compimento su 1.328 irrogate, in calo rispetto alle 832 del 2024 nonostante l’aumento delle notifiche.

La Corte dei conti segnala due criticità. La prima è il divario tra provvedimenti notificati ed eseguiti, che riduce l’efficacia deterrente della misura. La seconda è di ordine dimensionale: il numero delle sanzioni irrogate, per quanto in crescita, appare esiguo rispetto all’ampiezza dei fenomeni evasivi riscontrati tra i contribuenti che operano verso il consumatore finale.

Testo unico delle sanzioni dal 2027

Per tutto il 2026 la disciplina applicabile è ancora quella dei decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997. Il testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al D.Lgs. n. 173/2024, che avrebbe dovuto applicarsi dal 1° gennaio 2026, è stato differito al 1° gennaio 2027 dall’art. 4, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.

Il rinvio ha una ricaduta pratica sugli atti. Nelle contestazioni notificate durante il 2026 i riferimenti normativi corretti sono quelli del 1997, e un provvedimento che citasse il testo unico come norma applicabile risulterebbe fondato su una disposizione non ancora in vigore. Chi riceve un atto di contestazione sui corrispettivi ha quindi un elemento in più da controllare prima di decidere se definire o impugnare.