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Vendite con beneficenza, approvata la legge: multe fino a 50mila euro

di Teresa Barone

22 Giugno 2026 07:50

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La legge sulla beneficenza commerciale impone a produttori e influencer obblighi su confezioni, quote devolute e comunicazione preventiva all'AGCM

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla trasparenza delle vendite con finalità benefiche, il cosiddetto ddl Ferragni. Aziende, professionisti e influencer dovranno indicare con chiarezza su confezioni e comunicazioni le quote devolute e i destinatari, comunicare l’iniziativa all’AGCM prima della vendita e rispettare obblighi la cui violazione comporta sanzioni fino a 50.000 euro.

Le novità della nuova legge sulla beneficenza commerciale:

  • approvato in via definitiva il 16 giugno 2026 il ddl beneficenza commerciale, che diventa legge dello Stato;
  • vanno indicati prezzo, destinatario, finalità e quota o importo devoluto per ogni prodotto;
  • la comunicazione preventiva all’AGCM va inviata almeno 15 giorni prima della vendita;
  • le violazioni comportano sanzioni da 5.000 a 50.000 euro, con il 50% destinato a iniziative solidaristiche.

Obblighi di trasparenza sulle confezioni

La norma nasce dal caso Ferragni-Balocco, il pandoro venduto con la promessa di una donazione ma poi sanzionata dall’Antitrust come pratica commerciale scorretta. Da quella vicenda è partita l’esigenza di regole organiche sugli obblighi informativi per chi promuove o vende prodotti collegandoli a finalità benefiche.

La legge impone a produttori e professionisti di indicare con chiarezza, sulla confezione di ogni prodotto venduto con finalità benefiche, il prezzo, il soggetto destinatario dei proventi, le finalità della raccolta e la quota percentuale o l’importo devoluto per unità venduta. Le informazioni possono comparire anche su una targhetta cartacea o adesiva e devono figurare nelle comunicazioni commerciali e nella pubblicità del prodotto, secondo quanto previsto dall’articolo 2.

Comunicazione AGCM 15 giorni prima

Prima di mettere in vendita i prodotti, produttori e professionisti devono trasmettere all’AGCM le stesse informazioni e il termine entro cui verseranno l’importo ai beneficiari, con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro tre mesi dalla scadenza di quel termine va comunicata all’Autorità anche l’avvenuta esecuzione del versamento, come previsto dall’articolo 3.

Momento Adempimento Destinatario
Sulla confezione e nella pubblicità indicazione di prezzo, destinatario, finalità e quota o importo devoluto Consumatori
Almeno 15 giorni prima della vendita comunicazione delle stesse informazioni e del termine di versamento AGCM
Entro 3 mesi dalla scadenza del termine comunicazione dell’avvenuto versamento ai beneficiari AGCM

Sanzioni da 5.000 a 50.000 euro

Chi non rispetta gli obblighi informativi rischia una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, irrogata dall’AGCM e calcolata sul prezzo di listino e sul numero di unità messe in vendita. Si applicano invece le sanzioni più severe del Codice del consumo, fino a 10 milioni di euro, quando la condotta integra una pratica commerciale scorretta o un reato (articolo 4).

La misura della sanzione varia in base alla gravità della violazione:

  • nei casi più gravi l’importo aumenta fino a due terzi;
  • nei casi più lievi diminuisce fino a due terzi;
  • in caso di violazioni reiterate l’AGCM può disporre la sospensione dell’attività da uno a dodici mesi.

L’Autorità pubblica i provvedimenti sanzionatori sul proprio sito, sui canali social e sui quotidiani, a spese del soggetto sanzionato. Il 50% delle somme incassate è destinato a iniziative solidaristiche, individuate con un decreto ministeriale.

Influencer e testimonial soggetti agli stessi obblighi

Gli obblighi informativi valgono anche per la pubblicità diffusa tramite influencer e creator. Chi promuove un prodotto presentandolo come legato a un’iniziativa benefica deve fornire ai follower le stesse informazioni richieste nelle forme tradizionali di comunicazione commerciale: destinatario, finalità e quota devoluta. È una delle prime norme italiane a citare espressamente l’influencer marketing nell’ambito della tutela del consumatore.

Soggetti esclusi dalle nuove regole sulla beneficenza

Le regole non si applicano alle attività di promozione, vendita e fornitura svolte dagli enti non commerciali: per la raccolta fondi di autofinanziamento valgono le disposizioni del Codice del Terzo settore, mentre per gli enti delle confessioni religiose con intesa con lo Stato continuano ad applicarsi le norme sulle collette. La legge non ha effetto retroattivo: le iniziative già in corso alla sua entrata in vigore non rientrano nei nuovi obblighi (articolo 5).