Dopo sette anni e sei mesi si prescrive il reato per mancato pagamento delle imposte e, se il termine ordinario della prescrizione dei reati tributari risultava scaduto prima della notifica del decreto di citazione a giudizio, non si può più procedere a giudizio: questo il termine massimo assoluto che il Tribunale di Bari ha applicato nella nuova sentenza del 14 aprile 2026, dichiarando l’impossibilità di procedere contro un imputato accusato di aver sottratto beni societari alla garanzia del Fisco.
Il reato di sottrazione fraudolenta di imposte
Disciplinata dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte si configura quando il contribuente aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva di debiti tributari superiori a cinquantamila euro. Non occorre che la riscossione sia già stata avviata né che le cartelle esattoriali siano state notificate.
Le condotte rilevanti sono di natura dispositiva: vendite simulate di immobili o beni mobili registrati, cessioni fittizie a familiari o società collegate, costituzione di diritti reali in favore di terzi al solo scopo di sottrarre il patrimonio alla riscossione. La tenuta irregolare della contabilità e l’omissione del deposito dei bilanci restano escluse dalla fattispecie, pur potendo configurare altri illeciti penali.
Prescrizione reati tributari dopo massimo 7 anni e sei mesi
Per i reati tributari commessi dopo il 17 settembre 2011 la disciplina varia in base alla fattispecie. Per la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte il termine base è di sei anni. In caso di atti interruttivi — interrogatorio dell’imputato, decreto che dispone il giudizio, verbale di constatazione della Guardia di Finanza — il corso riparte da zero, con un tetto massimo invalicabile pari a un quarto del termine base: il limite assoluto è sette anni e sei mesi.
Il calcolo decorre dal momento del reato
Il dies a quo decorre dall’ultimo atto fraudolento posto in essere dall’imputato e non dalla successiva notifica delle cartelle esattoriali né dall’avvio formale della procedura esecutiva. La consumazione del reato si radica nel momento in cui viene compiuto l’ultimo atto simulato o dispositivo idoneo a pregiudicare il credito erariale. Il principio è consolidato nella giurisprudenza della Cassazione penale, sezione III.
=> Tasse, multe, cartelle, contributi e tributi: i tempi di prescrizione
La sentenza 2026 del Tribunale di Bari
Il procedimento riguardava un imputato accusato di aver compiuto atti di sottrazione fraudolenta sui beni di una società da lui amministrata con l’obiettivo di renderli indisponibili alle pretese del Fisco. Le condotte risalivano al marzo 2018, data assunta come dies a quo per il computo della prescrizione.
Applicando il termine massimo di sette anni e sei mesi, la prescrizione è maturata nel settembre 2025. A quella data il decreto di citazione a giudizio non era ancora stato notificato: il Tribunale ha dichiarato l’impossibilità di procedere ai sensi dell’art. 129 c.p.p., senza entrare nel merito delle accuse. La pronuncia conferma l’orientamento secondo cui, nella sottrazione fraudolenta, il termine prescrizionale decorre dall’ultimo atto dispositivo e non da eventi successivi alla sua consumazione.