Le imprese che durante l’emergenza pandemica hanno accumulato più sostegni pubblici, tra contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, esoneri e agevolazioni, si trovano davanti a una domanda dirimente: la somma di quegli aiuti è rimasta entro i limiti fissati dal Temporary Framework? Ebbene, quando il totale supera i massimali previsti, l’eccedenza va restituita, maggiorata degli interessi.
Il riferimento è la disciplina del cosiddetto regime ombrello, costruita dal DL 41/2021 e dal decreto attuativo dell’11 dicembre 2021, che fissa limiti e condizioni delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo. Su questi limiti ruota l’autodichiarazione sugli aiuti Covid che le imprese hanno trasmesso per attestare il rispetto dei massimali.
Le Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework
Il Quadro temporaneo distingue due categorie di aiuti. La Sezione 3.1 raccoglie gli aiuti di importo limitato, dalle sovvenzioni dirette alle agevolazioni fiscali, agli anticipi rimborsabili e alle garanzie. La Sezione 3.12 copre invece il sostegno ai costi fissi non coperti dai ricavi, riservato alle imprese con un calo di fatturato di almeno il 30% nel periodo ammissibile rispetto al 2019.
I massimali per impresa, settore per settore
I tetti della Sezione 3.1 sono stati ampliati nel corso dell’emergenza. Dal 28 gennaio 2021 i massimali per impresa sono saliti secondo questa articolazione:
| Settore | Massimale iniziale | Massimale dal 28 gennaio 2021 |
|---|---|---|
| Generalità delle imprese | 800.000 euro | 1.800.000 euro |
| Pesca e acquacoltura | 120.000 euro | 270.000 euro |
| Produzione primaria di prodotti agricoli | 100.000 euro | 225.000 euro |
Con il sesto emendamento del Quadro temporaneo, del 18 novembre 2021, il tetto generale della Sezione 3.1 è stato portato fino a 2,3 milioni di euro per impresa. Per la Sezione 3.12 il massimale è passato da 3 a 10 milioni di euro per impresa.
Cumulabilità aiuti e impresa unica
I massimali delle due sezioni si sommano: l’impresa poteva collocare parte dell’aiuto nella Sezione 3.12, quando ne ricorrevano i requisiti, e la parte residua nella Sezione 3.1, rimanendo entro il tetto di quest’ultima. Il limite complessivo a disposizione corrispondeva quindi alla somma dei due massimali, differenziati per settore.
Il calcolo va riferito all’impresa unica, l’insieme delle società legate da rapporti di controllo o collegamento secondo la definizione europea. Il superamento si misura a questo livello: se l’eccedenza viene riversata da una delle società del gruppo, le altre sono comunque tenute a darne conto nell’autodichiarazione, indicando la quota fruita oltre soglia. La verifica del rispetto dei limiti passa per il Registro nazionale degli aiuti di Stato, che traccia le agevolazioni concesse a ciascun beneficiario.
Come rientrare dal superamento limiti massimali
Quando l’aiuto complessivo supera i limiti, il decreto dell’11 dicembre 2021 indica tre modalità per sanare l’eccedenza:
- impiegare i massimali più elevati introdotti nel frattempo, se l’aiuto vi trova capienza;
- riversare volontariamente l’importo eccedente con il modello F24, comprensivo degli interessi da recupero;
- sottrarre l’eccedenza dagli aiuti di Stato ricevuti successivamente, con gli interessi maturati fino alla data del nuovo aiuto.
Lo scomputo dagli aiuti successivi incontra un limite: se l’impresa non riceve nuovi aiuti, o se questi non bastano a coprire l’eccedenza, scatta la restituzione dell’aiuto eccedente i massimali, da versare effettivamente all’erario.
Interessi e regolarizzazione eccedenza
Sull’importo oltre soglia sono sempre dovuti gli interessi da recupero, calcolati secondo i criteri europei e a prescindere dalla via scelta per il rientro. La regolarizzazione spontanea, effettuata nei termini, sistema la posizione senza sanzioni: a chiudere la partita è il riversamento o lo scomputo, non un atto sanzionatorio.