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Agevolazioni prima casa per chi studia in Italia e lavora all’estero

di Barbara Weisz

17 Dicembre 2025 08:31

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Agli iscritti AIRE spetta l'imposta di registro ridotta sulla prima casa acquistata nel Comune in cui si sono svolti gli studi: interpello AdE.

I benefici fiscali sull’imposta di registro per l’acquisto della prima casa di applicano anche al cittadino italiano residente all’estero che acquisto l’immobile nel Comune in cui ha svolto il percorso scolastico; l’importante è che l’attività (anche di studio) sia stata svolta in Italia per almeno cinque anni (anche non continuativi).

Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’Interpello 312/2025, dirimendo un dubbio interpretativo della norma che concede l’agevolazione prima casa agli iscritti AIRE.

Bonus prima casa per iscritti AIRE

Si tratta di una disposizione contenuta nel Testo unico in materia di imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica 131/1986, Nota II bis, comma 1, lettera a) dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima). In base a questa norma, l’imposta agevolata al 2% si applica all’acquisto della prima casa di un cittadino iscritto all’AIRE se:

si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.

Agevolazioni con attività in Italia per almeno 5 anni

Ebbene, l’attività che deve essere svolta in Italia per almeno cinque anni non deve necessariamente essere un lavoro. Con la formulazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, «si intende ricomprendere ogni tipo di attività, incluse quelle svolte senza remunerazione, come ad esempio le attività di studio, di volontariato e sportiva».  Ammesso dunque al beneficio fiscale il contribuente che intende acquistare un immobile nel Comune in cui ha svolto il percorso scolastico, anche comprendente l’università, purché di durata quinquennale.

Requisiti e condizioni

Per il diritto all’agevolazione sull’imposta di registro ridotta al 2% nella compravendita dell’abitazione principale devono sussistere le seguenti condizioni:

  • trasferimento all’estero per ragioni di lavoro (il requisito si riferisce a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro e non necessariamente subordinato), che deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile (il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo alla compravendita non consente di avvalersi del beneficio);
  • residenza in Italia per almeno cinque anni oppure svolgimento della propria attività per il medesimo periodo (anche in via non continuativa), anteriormente all’acquisto dell’immobile (valgono anche le attività di studio e quelle non retribuite);
  • immobile nel comune di nascita o di precedente residenza o in cui il cittadino svolgeva la propria attività prima del trasferimento;
  • acquirente senza altri diritti reali su immobili ubicati nello stesso comune, oppure diritti di proprietà o altri diritti reali su tutto il territorio nazionale su altra casa di abitazione.

Non è invece necessario spostare la residenza nell’immobile acquistato con l’agevolazione fiscale.