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Credito d’imposta autotrasporto esteso fino a ottobre

di Barbara Weisz

6 Ottobre 2026 12:04

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Dopo la chiusura delle domande marzo-agosto, il MIT ridetermina gli importi del bonus autotrasporto, esteso per legge agli acquisti di settembre e ottobre.

Il bonus gasolio per autotrasporto merci, che vale anche per passeggeri e noleggio di autobus con conducente, dopo le varie proroghe incassate concede un credito d’imposta che copre la maggiore spesa sostenuta da marzo a ottobre 2026 rispetto al prezzo di febbraio. Per gli acquisti da marzo ad agosto la finestra di domanda si è chiusa il 20 settembre e il MIT sta riparametrando gli importi richiesti alle risorse disponibili.

In sintesi:

  • il credito d’imposta si applica al trasporto di merci e di persone con autobus e al noleggio di autobus con conducente;
  • l’agevolazione spetta soltanto per i mezzi di classe ambientale Euro V ed Euro VI;
  • il beneficio copre la maggiore spesa per il gasolio da marzo a ottobre 2026 rispetto al prezzo di febbraio, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.L. 17 settembre 2026, n. 162;
  • per gli acquisti da marzo ad agosto le domande sono chiuse e il MIT procede alla riparametrazione degli importi richiesti entro le risorse disponibili.

Chi rientra nel credito d’imposta sul gasolio

La misura si inserisce nel più ampio pacchetto di crediti d’imposta contro il caro carburanti riconosciuti alle imprese per fronteggiare il rialzo del gasolio legato alla crisi dello Stretto di Hormuz.

Il credito d’imposta sul gasolio spetta, oltre alle imprese di autotrasporto merci, anche alle imprese di trasporto di persone indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del Testo unico delle accise (D.Lgs. 504/1995) e alle imprese di noleggio di autobus con conducente disciplinate dalla legge 218/2003. Fino alla conversione del decreto la lettera agevolata era solo la a), riservata al trasporto merci.

La lettera b) include gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali che svolgono servizi di trasporto, le imprese titolari di autoservizi di competenza regionale e locale e quelle che effettuano autoservizi regolari in ambito comunitario. Per il noleggio di autobus con conducente valgono i requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori previsti dalla legge 218/2003.

Beneficiari del credito sul gasolio Riferimento normativo
Imprese di autotrasporto merci art. 24-ter, comma 2, lettera a), D.Lgs. 504/1995
Imprese di trasporto persone, enti pubblici e imprese pubbliche locali, autoservizi regionali e locali, autoservizi comunitari art. 24-ter, comma 2, lettera b), D.Lgs. 504/1995
Imprese di noleggio di autobus con conducente legge 218/2003

Il requisito dei mezzi Euro V ed Euro VI

L’estensione al trasporto passeggeri vale solo per i veicoli di classe ambientale Euro V ed Euro VI; gli autobus di classe inferiore non accedono al beneficio. Il vincolo lega l’aiuto sul carburante alle flotte a minori emissioni, in linea con la disciplina prevista per il gasolio commerciale professionale.

Il calcolo del credito e i mesi agevolati

Il credito d’imposta è commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio in ciascuno dei mesi da marzo a ottobre 2026 rispetto al prezzo di febbraio 2026 rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Le estensioni a settembre e ottobre sono state disposte rispettivamente dal D.L. 10 settembre 2026, n. 157 e dal D.L. 17 settembre 2026, n. 162.

Per la tranche relativa agli acquisti da marzo ad agosto, il contributo è riconosciuto nella misura massima del 70% della maggiore spesa. Possono accedere le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia secondo l’impianto dell’articolo 3 del D.L. 18 marzo 2026, n. 33 e delle successive modifiche.

Il credito si affianca agli interventi sul taglio delle accise sul gasolio, che hanno ridotto temporaneamente il carico fiscale sul diesel nel corso del 2026.

Esito domande per marzo-agosto su piattaforma

La finestra per le domande relative agli acquisti da marzo ad agosto si è chiusa alle 23:59 del 20 settembre 2026. Le imprese che hanno presentato l’istanza possono consultare sulla piattaforma l’importo riconosciuto: il MIT ha comunicato che le somme complessivamente concedibili superano le risorse disponibili per questa tranche e procede quindi alla riparametrazione degli importi.

Dopo le verifiche previste dalla normativa e la registrazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, l’importo riconosciuto compare nel campo “Contributo Concesso” della sezione dedicata al dettaglio dell’istanza. Il credito d’imposta viene poi accreditato nel cassetto fiscale dell’impresa, nella sezione dedicata ai crediti agevolativi.

Il credito si utilizza esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026, senza applicazione degli ordinari limiti annuali; non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi entro il limite della spesa sostenuta.

Gli acquisti di settembre e ottobre rientrano nel periodo agevolato per effetto delle successive proroghe legislative. Termini e modalità per le relative istanze seguono le indicazioni applicative del Ministero e dell’Agenzia delle Dogane.

Nuove richieste per settembre-ottobre in standby

Per gli acquisti di settembre e ottobre 2026 il diritto al credito d’imposta è già previsto dalla legge ma il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha ancora pubblicato le date per la presentazione delle nuove domande. La procedura disponibile sulla piattaforma ADM riguarda infatti soltanto gli acquisti da marzo ad agosto e si è chiusa il 20 settembre.

La nuova finestra sarà definita con le indicazioni applicative del MIT e la conseguente apertura della procedura telematica. Solo con la pubblicazione di questi atti saranno noti il periodo per l’invio delle istanze, i mesi da inserire nel file fatture e le eventuali regole specifiche per settembre e ottobre.

Fino ad allora le imprese possono documentare separatamente i rifornimenti effettuati nei due mesi, conservando fatture, litri acquistati e targhe dei veicoli agevolabili secondo i requisiti già previsti per la misura. Le fatture di settembre e ottobre non possono essere aggiunte alle istanze marzo-agosto già trasmesse.