Un’impresa del Mezzogiorno intende effettuare un investimento con il credito d’imposta ZES. Il progetto assorbirà nel 2026 euro 210mila (1a tranche) e nel 2027 90mila euro (2a tranche). Poiché la misura ammette investimenti per un minimo di 200mila euro, sorge il dubbio se la 2a tranche possa o meno beneficiare dell’aiuto di Stato dal momento che l’importo di investimento non raggiunge il suddetto limite.
La tranche residua può accedere al credito d’imposta ZES Unica anche se vale meno di 200mila euro. L’investimento minimo previsto dalla norma riguarda infatti il costo complessivo, che nei progetti pluriennali si ottiene sommando le spese di tutte le annualità in cui il progetto si realizza.
Ogni anno segue però un ciclo proprio: una comunicazione in primavera, un’integrativa a gennaio dell’anno successivo e una percentuale di riparto calcolata sullo stanziamento di quell’anno, con il credito che matura soltanto sulle spese sostenute nell’anno.
Soglia minima sul costo del progetto ZES
La soglia di 200mila euro si applica al progetto di investimento nel suo insieme. L’art. 16, comma 4, del D.L. n. 124/2023, modificato dall’art. 1, comma 438, della L. n. 199/2025, esclude dall’agevolazione «i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro»: il requisito riguarda il progetto, mentre il credito è commisurato al costo dei beni acquistati o realizzati nel periodo agevolato.
Le istruzioni al modello di comunicazione, approvate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. n. 3882 del 30 gennaio 2026, precisano che il costo complessivo da confrontare con la soglia si calcola al lordo dei costi non ammissibili. Nel totale entrano quindi anche le spese necessarie al progetto che non danno diritto al credito, purché documentate come parte dello stesso investimento.
La condizione è che gli acquisti dei diversi anni formino un unico investimento iniziale ai sensi dell’art. 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014: creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento della capacità, diversificazione della produzione o cambiamento fondamentale del processo produttivo di uno stabilimento esistente. Acquisti estranei a un programma unitario costituiscono progetti separati, anche se effettuati in anni diversi, e ciascuno di essi deve raggiungere da solo la soglia.
Investimenti pluriennali nella ZES Unica 2026-2028
Il provvedimento prot. n. 3882/2026 ammette espressamente gli investimenti pluriennali: al punto 1.5 stabilisce che nella comunicazione integrativa vanno indicate anche le acquisizioni effettuate nell’anno di riferimento (2026, 2027 o 2028) che fanno parte di investimenti di durata pluriennale avviati dal 2024. Le spese ammissibili sono solo quelle sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di quell’anno, in linea con l’art. 16, comma 4, del D.L. n. 124/2023, che commisura il credito ai beni acquistati o realizzati nel periodo agevolato.
Ne deriva che un progetto avviato nel 2026 e concluso nel 2027 genera due crediti, uno per ciascuna annualità, ognuno con la propria comunicazione preventiva e la propria integrativa. Le istruzioni al modello fissano queste finestre di invio:
| Adempimento | Termine |
|---|---|
| Comunicazione per le spese 2026 | dal 31 marzo al 30 maggio 2026 |
| Integrativa per le spese 2026 | dal 3 al 17 gennaio 2027 |
| Comunicazione per le spese 2027 | dal 31 marzo al 30 maggio 2027 |
| Integrativa per le spese 2027 | dal 3 al 17 gennaio 2028 |
Anche il limite di spesa è annuale: 2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028, secondo l’art. 1, comma 438, della L. n. 199/2025. Se le richieste superano lo stanziamento, l’Agenzia delle Entrate applica una percentuale di riparto calcolata separatamente per ciascuna annualità, rapportando le risorse dell’anno al totale dei crediti indicati nelle integrative.
Seconda tranche: credito, comunicazione e riparto
Nel caso descritto la seconda tranche da 90mila euro è agevolabile, perché appartiene a un progetto di investimento da 300mila euro complessivi, sopra la soglia minima. Per ottenere il credito l’impresa deve trasmettere la comunicazione per le spese 2027 nella finestra primaverile di quell’anno e, a gennaio 2028, l’integrativa per un importo non superiore a quello comunicato. La tranche 2026 da 210mila euro dà diritto al credito solo se la comunicazione 2026 è stata inviata nella finestra indicata in tabella: senza quell’invio le spese del primo anno non generano credito.
Il credito teorico si ottiene applicando a ciascuna tranche l’aliquota della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, che varia per regione e dimensione d’impresa. Per un progetto realizzato in Campania, Calabria, Sicilia o Puglia (esclusa la provincia di Taranto), con costi interamente ammissibili e senza altri aiuti sugli stessi beni, il credito si divide così tra le due annualità:
| Dimensione d’impresa (aliquota) | Credito teorico per tranche |
|---|---|
| Piccola impresa (60%) | 126.000 euro sulla tranche 2026, 54.000 euro sulla tranche 2027 |
| Media impresa (50%) | 105.000 euro sulla tranche 2026, 45.000 euro sulla tranche 2027 |
| Grande impresa (40%) | 84.000 euro sulla tranche 2026, 36.000 euro sulla tranche 2027 |
In Basilicata, Molise e Sardegna (esclusi i comuni del Sulcis) le aliquote scendono al 50%, 40% e 30%; nelle zone assistite di Abruzzo, Marche e Umbria al 35%, 25% e 15%. Gli importi della tabella sono il credito richiesto: quello fruibile è pari al credito indicato nell’integrativa moltiplicato per la percentuale di riparto dell’anno, e per la tranche 2027 conta lo stanziamento 2027, inferiore alla metà di quello del 2026.
Le istruzioni non disciplinano in modo espresso come esporre, nella comunicazione di un anno successivo, il costo complessivo di un progetto avviato in precedenza: il rigo A2, casella 8, è compilato in automatico dal software sulla base dei beni indicati nel quadro B per l’anno. La soglia non figura tra le cause di scarto elencate dal provvedimento, e il suo rispetto si verifica quindi sui documenti, in caso di controllo. Il fascicolo dell’investimento deve perciò dimostrare fin dall’avvio l’unitarietà del progetto: business plan o delibera con il costo complessivo e il cronoprogramma sui due anni, stessa struttura produttiva e stessa tipologia di investimento barrata nel rigo A2 in entrambe le comunicazioni.
Su ciascuna annualità valgono infine i vincoli dell’art. 16, comma 4, del D.L. n. 124/2023: i beni devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione, e la cessione o la destinazione a strutture diverse entro il quinto periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione comporta la rideterminazione del credito, con restituzione della quota già compensata. L’effettivo sostenimento delle spese di ogni anno va attestato con la certificazione del revisore legale prevista dall’art. 7, comma 14, del decreto 17 maggio 2024.
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