Reversibilità nelle unioni civili e diritti dei conviventi di fatto

di Anna Fabi

Pubblicato 23 Aprile 2024
Aggiornato 13 Settembre 2026 08:03

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L'unione civile è equiparata al matrimonio anche in materia previdenziale, mentre alla convivenza di fatto la legge riconosce tutele diverse e più limitate

La pensione di reversibilità spetta alla parte superstite di un’unione civile alle stesse condizioni previste per il coniuge, mentre al convivente di fatto la legge non la riconosce. Il discrimine sta nell’atto formale che fa sorgere il diritto, e la distanza fra le due situazioni si estende al TFR, alle indennità dovute dal datore di lavoro e ai diritti successori.

In sintesi:

  • la legge 20 maggio 2016, n. 76 estende alla parte dell’unione civile i diritti previdenziali del coniuge, compresa la pensione indiretta e di reversibilità;
  • alla parte superstite dell’unione civile spetta il 60% della pensione del defunto, con le maggiorazioni previste in presenza di figli;
  • la Corte costituzionale, con sentenza n. 461 del 2000, ha ritenuto legittima la disparità di trattamento previdenziale fra vincolo coniugale e convivenza more uxorio;
  • la Corte di Cassazione ha confermato l’esclusione del convivente con la sentenza 3 novembre 2016, n. 22318 e con l’ordinanza 14 marzo 2022, n. 8241;
  • ai conviventi di fatto spettano invece i permessi della legge 104/1992 per assistere il partner con disabilità grave.

Reversibilità e TFR alla parte dell’unione civile

Alla parte superstite di un’unione civile spetta il 60% della pensione del defunto, salvo le riduzioni legate al possesso di redditi propri, con le stesse maggiorazioni riconosciute al coniuge in presenza di figli. L’equiparazione discende dall’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, che estende alle unioni civili le disposizioni previste per il matrimonio in materia previdenziale e successoria.

Alla stessa parte spettano, in caso di morte del partner, l’indennità dovuta dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile e quella relativa al trattamento di fine rapporto prevista dall’articolo 2120 del codice civile. Valgono inoltre i diritti successori riconosciuti al coniuge e, in caso di scioglimento dell’unione, l’assegno per la parte economicamente più debole.

L’unione civile è certificata da un attestato che riporta la costituzione del vincolo, i dati anagrafici delle parti, il regime patrimoniale, la residenza e i dati dei testimoni. Salvo diversa convenzione il regime patrimoniale è la comunione dei beni, e fra i doveri figurano assistenza materiale, coabitazione e contributo ai bisogni comuni in proporzione alle sostanze e alla capacità di lavoro.

Per lo scioglimento è sufficiente una comunicazione preventiva, anche separata, con domanda proponibile dopo tre mesi. L’unione si scioglie anche quando una delle parti ottiene la rettifica anagrafica di sesso, mentre nella situazione inversa, cioè la rettifica intervenuta all’interno di un matrimonio, il vincolo si converte automaticamente in unione civile.

Perché al convivente di fatto la reversibilità non è riconosciuta

Il convivente di fatto superstite non ha titolo alla pensione ai superstiti, perché la legge subordina il diritto a un vincolo formalizzato con il matrimonio o con l’unione civile. La registrazione anagrafica della convivenza e il contratto di convivenza disciplinano i rapporti patrimoniali fra le parti senza produrre effetti previdenziali.

La giurisprudenza è consolidata su questa linea. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 461 del 2000, ha ritenuto che la differenza qualitativa fra vincolo coniugale e convivenza more uxorio giustifichi la disparità di trattamento previdenziale. La Corte di Cassazione ha ribadito il principio con la sentenza 3 novembre 2016, n. 22318, escludendo il contrasto con gli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione.

Con l’ordinanza 14 marzo 2022, n. 8241 la Cassazione ha applicato lo stesso principio al caso della coppia omosessuale che non aveva potuto formalizzare l’unione civile perché il partner era deceduto prima del 2016. La legge n. 76/2016 opera senza retroattività: al superstite di un decesso anteriore alla sua entrata in vigore la pensione ai superstiti non spetta, anche quando la convivenza era stabile e documentata.

I diritti riconosciuti ai conviventi di fatto

La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sesso diverso, unite stabilmente da legami affettivi e da reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate fra loro da parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile. Per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

I conviventi possono richiedere i permessi della legge 104 per assistere il partner con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dei commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016 e dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La disciplina fiscale applicabile agli immobili di unioni civili e convivenze segue invece regole proprie.

Agli altri diritti dei conviventi la legge riconosce la seguente estensione:

  • gli stessi diritti del coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario e in caso di malattia o ricovero, con visita, assistenza e accesso alle informazioni personali;
  • la designazione del partner come rappresentante per le decisioni su salute, donazione di organi e modalità funerarie;
  • il diritto del superstite ad abitare nella casa di residenza del defunto per un periodo variabile secondo la durata della convivenza e la presenza di figli minori o disabili, oppure a subentrare nel contratto di locazione;
  • la rilevanza della convivenza ai fini dell’assegnazione di alloggi popolari;
  • l’estensione al convivente della disciplina sull’impresa familiare;
  • la nomina a tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione;
  • la facoltà di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali.

Alla cessazione della convivenza il giudice può accertare il diritto agli alimenti in favore del convivente privo di mezzi adeguati, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.