Sono uno studente universitario, frequento una triennale e sto per andare fuori corso, dato che inizierò il quarto anno a breve. Percepisco una pensione di reversibilità: se mi iscrivo a un secondo corso di laurea triennale (senza rinunciare a quello attuale), risulterei come appena iscritto al primo anno potendo continuare a ricevere la pensione fino a 26 anni?
Nel suo caso, la doppia iscrizione universitaria a un secondo corso di laurea, mantenendo attivo quello in cui sta per diventare fuori corso, non offre sulla base delle attuali istruzioni INPS la certezza di continuare a percepire la pensione di reversibilità. L’Istituto ammette il nuovo corso ai fini della prestazione quando quello precedente è stato ultimato o interrotto; la Legge n. 33/2022 consente due iscrizioni contemporanee, senza che però risulti un successivo chiarimento INPS che disciplini espressamente questa situazione ai fini previdenziali.
Pensione di reversibilità per studenti fuori corso
Per la pensione di reversibilità dello studente universitario conta la durata legale del corso. L’articolo 22 della Legge n. 903/1965 riconosce infatti il trattamento per tutta la durata del corso legale e comunque non oltre il compimento dei 26 anni, mentre la Circolare INPS n. 185/2015 precisa che il diritto non può essere riconosciuto per un numero di anni superiore alla durata complessiva del corso.
La stessa Circolare chiarisce che la qualifica formale di studente fuori corso non è da sola determinante: può essere ancora utile un’iscrizione classificata come fuori corso quando non sia stata superata la durata legale complessiva. Nel suo caso, iniziando il quarto anno di una laurea triennale, tale durata risulta invece superata.
Reversibilità agli studenti universitari e requisiti INPS
Per i figli maggiorenni studenti universitari, il diritto alla pensione ai superstiti richiede inoltre alcune condizioni previste dall’articolo 22 della Legge n. 903/1965 e dalle istruzioni INPS:
- il figlio deve risultare a carico del genitore deceduto al momento della morte;
- l’iscrizione universitaria deve rientrare nella durata legale del corso e il trattamento non può proseguire oltre il compimento dei 26 anni;
- l’eventuale attività lavorativa è compatibile quando il reddito annuo rimane entro il limite individuato dall’INPS, pari al trattamento minimo annuo di pensione maggiorato del 30% e riparametrato al periodo lavorato.
Secondo corso di laurea e durata della reversibilità
La Circolare INPS n. 185/2015 riconosce espressamente il diritto anche agli studenti che, dopo avere ultimato o interrotto un corso di studi, si iscrivono a un’altra facoltà o a un altro corso di laurea. Se il nuovo ateneo riconosce uno o più anni del percorso precedente, la durata utile del nuovo corso ai fini della reversibilità si riduce dello stesso numero di anni accademici.
Di conseguenza, il fatto che anche il secondo corso sia una laurea triennale non esclude automaticamente altri anni di trattamento. Occorre verificare quanti anni o crediti del primo percorso siano riconosciuti nel secondo e, naturalmente, rispettare il limite massimo dei 26 anni.
Doppia iscrizione universitaria
La doppia iscrizione universitaria è consentita dall’articolo 1 della Legge n. 33/2022, nei limiti previsti dalla stessa disciplina, compreso il divieto di iscrizione contemporanea a due corsi appartenenti alla medesima classe. Questa possibilità è successiva alla Circolare INPS del 2015.
Le istruzioni previdenziali disponibili disciplinano il nuovo corso dopo la conclusione o l’interruzione del precedente percorso e non attribuiscono espressamente lo stesso effetto alla semplice apertura di una seconda carriera mentre la prima rimane attiva.
Perciò, nel suo caso, la sola immatricolazione al primo anno di un secondo corso non costituisce una base sufficiente per considerare certa la prosecuzione della reversibilità fino a 26 anni. Se il primo corso viene ultimato o interrotto, si applica invece l’ipotesi contemplata dalla Circolare INPS n. 185/2015, con riduzione della durata utile per gli eventuali anni riconosciuti nel nuovo percorso.
Se intende mantenere entrambe le carriere, è prudente chiedere alla sede INPS un riscontro scritto prima dell’iscrizione, indicando il nuovo corso e gli eventuali crediti che l’università intende riconoscere.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz