Accertamento fiscale: ricavi occulti e onere della prova

di Barbara Weisz

Pubblicato 27 Marzo 2015
Aggiornato 3 Aprile 2015 10:05

Se un accertamento induttivo dimostra l'esistenza di ricavi occulti, il Fisco calcola l'imposta evasa senza presumere maggiori costi deducibili: sentenza di Cassazione sull'onere della prova.

Se il Fisco contesta un’omessa contabilizzazione di ricavi sulla base di un accertamento induttivo non deve presumere anche maggiori oneri o costi deducibili, ma l’onere della prova in questa situazione spetta al contribuente: lo stabilisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 5654 del 20 marzo 2015. Il caso riguarda l’accertamento fiscale su una società, effettuato attraverso investigazioni sui conti correnti bancari, in base al quale il Fisco ha rideterminato gli imponibili IRPEF e ILOR, con relativi interessi e sanzioni, dopo aver verificato un’omessa contabilizzazione di ricavi.

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L’impresa ha presentato ricorso e la Commissione Tributaria Regionale le ha dato ragione, ritenendo che quando l’ufficio determina «in via induttiva l’esistenza di maggiori ricavi, debba essere riconosciuta automaticamente (ovvero a prescindere dalla dimostrazione della loro effettività da parte del contribuente) anche l’esistenza di maggiori costi». La Cassazione ha però rigettato questa interpretazione, precisando che:

«in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento all’acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario riconducibili ad un’attività d’impresa, debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive che quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, essendo posto a carico del contribuente l’onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili».

Questo, perché l’accertamento induttivo basato sulla movimentazione di conti correnti, versamenti e prelevamenti, di cui il contribuente non sia in grado di indicare il beneficiario, o che non trovino rispondenza nelle scritture contabili, è fonte di una presunzione legale di ricavi occulti. Quest’ultima è suscettibile di prova contraria, ma è il contribuente a dover dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.

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In pratica, in tema di attività non dichiarate c’è un’inversione dellonere della prova, che spetta appunto al contribuente, non potendosi ritenere che un evasore occulti in pari misura i ricavi e costi, anzi la norma presuppone che il contribuente in questo caso tenda ad occultare i ricavi ma non i costi occulti”. (Fonte: sentenza Corte di Cassazione 5654/2015)