Referendum Giustizia 2026: cosa cambia se vince il sì o se vince il no

di Barbara Weisz

18 Marzo 2026 15:01

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Separazione carriere, doppio CSM, Alta Corte, sorteggio: cosa cambia con la vittoria del sì o del no al referendum del 22-23 marzo.

Con il voto per il referendum del 22 e 23 marzo gli elettori decideranno se è approvata o no la Riforma della Giustizia approvata dal Parlamento nell’ottobre del 2025. Si tratta di un referendum costituzionale confermativo ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione: non è previsto quorum e il risultato è determinato dalla sola maggioranza dei voti validamente espressi. Se vince il no resta valida l’attuale formulazione della Costituzione, se vince il sì la Riforma entra in vigore.

Ma cosa cambia concretamente? Vediamo esattamente cosa comporta un voto favorevole alla separazione delle carriere in magistratura, ai nuovi organi di autogoverno e al nuovo meccanismo della loro elezione.

Separazione delle carriere per i magistrati

I magistrati giudicanti e requirenti attualmente hanno diverse funzioni all’interno della stessa carriera. Con la Riforma si separano strutturalmente le carriere, introducendo la distinzione nella Costituzione. La decisione sulla carriera da intraprendere (giudicante o inquirente) viene presa fin dall’ingresso in magistratura ed è irreversibile.

  • Se vince il no restano separate solo le funzioni. Le regole sul passaggio dall’una all’altra sono contenute nell’articolo 13 del dlgs 160/2006: il magistrato può chiedere il cambiamento di funzioni una sola volta nella carriera, entro dieci anni dall’entrata in servizio, con ulteriori paletti che variano a seconda del senso del passaggio. In tutti i casi sono previsti corsi di qualificazione e giudizio di idoneità del Consiglio Superiore della Magistratura. Il passaggio rimane quindi possibile ma con regole stringenti tese a evitare conflitti di interessi.
  • Se vince il sì quella possibilità cade del tutto. La scelta tra carriera giudicante e requirente diventa definitiva al momento del concorso di ingresso in magistratura: giudice o pubblico ministero, senza possibilità di ripensamento. Sul piano costituzionale, le modifiche intervengono sul comma 1 degli articoli 102 e 104, che per la prima volta distingueranno esplicitamente le due carriere nel testo della Carta.

La modifica all’articolo 102 attribuisce inoltre esplicitamente alle norme sull’ordinamento giudiziario il compito di disciplinare le due distinte carriere: una delega alla legge ordinaria che dovrà essere attuata entro un anno dall’entrata in vigore della riforma.

La Riforma del CSM

La creazione di due carriere separate si riflette in una profonda riforma degli organi di autogoverno.

  • Se vince il no resta l’attuale CSM composto da 33 membri, di cui 3 di diritto (il presidente della Repubblica, il primo presidente e il procuratore generale di Cassazione) e 30 eletti (20 magistrati e 10 “laici” eletti dal Parlamento). Un unico organo che decide su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari.
  • Se vince il sì questo assetto cambia e al posto del CSM unico subentrano tre organismi distinti: il Consiglio Superiore della Magistratura giudicante, quello requirente e l’Alta Corte Disciplinare. I due CSM mantengono le competenze sulle carriere — assunzioni, assegnazioni e trasferimenti — ma con una variazione sostanziale: al posto di promozioni e provvedimenti disciplinari spetteranno loro le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni, un cambio che sposta l’asse da un sistema di avanzamento gerarchico a una verifica periodica della qualità del lavoro svolto. La materia disciplinare viene invece interamente sottratta a entrambi e affidata all’Alta Corte composta da 15 membri (9 togati e 6 laici) con giurisdizione su entrambe le carriere. Cambia anche l’iter delle impugnazioni disciplinari: le sentenze dell’Alta Corte non sarebbero più ricorribili in Cassazione come avviene oggi per le sentenze del CSM, ma solo dinanzi alla stessa Alta Corte in composizione diversa.

Meccanismo elettivo a sorteggio

L’ultimo punto della riforma riguarda il meccanismo di selezione dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura.

  • Se vince il no resta il sistema attuale basato sull’elezione. I 20 membri togati del CSM vengono eletti all’interno della magistratura con liste di candidature distribuite su collegi nazionali e territoriali, normati dall’articolo 31 della legge 71/2022. I 10 membri laici vengono eletti dal Parlamento tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio effettivo. In ogni collegio devono essere presentate almeno 6 candidature, rispettando la parità di genere.
  • Se vince il sì l’elezione lascia il posto al sorteggio. I due terzi dei componenti dei due nuovi CSM vengono estratti a sorte rispettivamente tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti; il terzo laico viene sorteggiato da una lista approvata dal Parlamento in seduta comune.

L’obiettivo dichiarato è ridurre il peso delle correnti interne alla magistratura, che nel sistema elettivo attuale orientano le candidature. I critici della riforma obiettano che il sorteggio indebolisce il principio di rappresentanza e può portare in carica componenti privi di reale legittimazione collegiale.

Con la riforma, ciascuno dei due nuovi CSM elegge il proprio vicepresidente tra i componenti sorteggiati dalla lista compilata dal Parlamento in seduta comune — non più tra quelli direttamente eletti dal Parlamento come avviene oggi. Una distinzione che attenua il peso politico diretto dell’elezione parlamentare sulla figura.

Lo stesso meccanismo si applica all’Alta Corte Disciplinare, con varianti nella composizione: 3 membri nominati dal Capo dello Stato, 3 estratti da lista parlamentare e 9 togati sorteggiati tra magistrati con almeno 20 anni di carriera e funzioni di legittimità.