Referendum Giustizia 2026: il quesito su CSM e organi di autogoverno

di Barbara Weisz

10 Marzo 2026 10:24

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La Riforma della Giustizia oggetto di referendum il 22 e 23 marzo sdoppia il CSM e introduce l'Alta Corte Disciplinare: i testi normativi prima e dopo.

Il referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, oltre a proporre l’introduzione in Costituzione del principio della separazione delle carriere, interviene anche sulla composizione degli organi di autogoverno della magistratura. In base alla riforma, l’attuale Consiglio superiore della magistratura verrebbe sdoppiato, con l’istituzione di un CSM giudicante e di un CSM requirente. È previsto inoltre un terzo organismo, l’Alta Corte disciplinare.

Il quesito sul CSM nel referendum sulla Giustizia

Il testo del quesito referendario recita quanto segue:

Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?

Fra quelli citati, gli articoli che riguardano lo sdoppiamento del CSM e l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare sono soprattutto il 104 e il 105.

Lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura

L’articolo 104 è anche quello con cui verrebbe introdotta la separazione delle carriere, modificando il primo comma. Il secondo comma riscrive invece la struttura del Consiglio superiore della magistratura. Ecco come cambierebbe la formulazione della norma.

Testo della Costituzione Modifica proposta
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica (articolo 104, comma 2). Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

Seguono poi le regole per eleggere i membri dei due organi, di cui continuano a essere membri di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Il meccanismo previsto è un’estrazione a sorte, per un terzo in Parlamento e per due terzi tra i magistrati.

I poteri dei nuovi organi e l’Alta Corte disciplinare

L’articolo 105 riguarda i poteri degli organi di autogoverno. Attualmente spettano tutti al Consiglio superiore della magistratura: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari. La riforma attribuisce le competenze sulle carriere ai due nuovi Consigli, mentre la materia disciplinare verrebbe affidata all’Alta Corte disciplinare. Ecco il confronto fra i due testi.

Testo della Costituzione Modifiche proposte
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. (articolo 105) Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.

Le sentenze dell’Alta Corte possono essere impugnate davanti alla stessa Alta Corte disciplinare, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

Le nomine di Cassazione per meriti insigni

L’articolo 106 riguarda la nomina dei consiglieri di Cassazione per meriti insigni. I membri ordinari della Corte di Cassazione sono nominati dal CSM e, in base alla modifica dell’articolo 105, con la riforma verrebbero nominati dai rispettivi CSM. Ci sono poi i membri per meriti insigni, che possono essere al massimo un decimo del totale dei consiglieri. Attualmente sono docenti universitari di materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio professionale, e vengono designati dal CSM. La riforma conferisce questo potere al solo CSM giudicante e inserisce tra i candidati anche i magistrati requirenti con almeno 15 anni di esercizio delle funzioni.

Testo della Costituzione Modifiche proposte
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. (articolo 106) Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni, e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

I poteri del Presidente della Repubblica

Viene rivisto anche l’articolo 87, relativo ai poteri del Presidente della Repubblica. Oggi il Capo dello Stato presiede il Consiglio superiore della magistratura, mentre in base al testo riformato presiederebbe il CSM giudicante e requirente.

Le altre modifiche della riforma

Le modifiche agli articoli 107 e 110 si limitano ad attribuire prerogative oggi del CSM al nuovo organo competente, giudicante o requirente. La modifica dell’articolo 107 prevede che i magistrati non possano essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura. Ecco i due testi a confronto.

Testo della Costituzione Modifiche proposte
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.(articolo 107) I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

La riforma dell’articolo 110 sostituisce la frase «ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura» con «ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura». Ecco come verrebbe modificato il testo.

Testo della Costituzione Modifiche proposte
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. (articolo 110) Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.