Il 22 e 23 marzo 2026 si vota per il referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia approvata dal Parlamento. La consultazione riguarda il tema della separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti, e stabilisce anche un conseguente riassetto degli organi di autogoverno della magistratura, con nuovi meccanismi elettivi basati sul sorteggio.
In questo articolo analizziamo specificamente gli articoli della riforma che introducono nella Costituzione la separazione delle carriere fra magistrati giudicanti e requirenti. In termini più comprensibili, fra giudici e pubblici ministeri.
Il quesito referendario sulla separazione delle carriere
Sulla scheda gli elettori troveranno il quesito nella sua forma definitiva, stabilita il 6 febbraio 2026. La riformulazione della Cassazione specifica analiticamente la revisione costituzionale:
Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?
La variazione rispetto al testo precedente riguarda l’indicazione degli articoli su cui interviene la riforma.
Carriere e funzioni: come funziona oggi il sistema
Per capire cosa cambierebbe con la riforma è necessario partire dall’assetto attuale. Nell’ordinamento vigente, la carriera della magistratura è unica mentre sono diverse le funzioni: giudicante e requirente. Giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine e percorso di carriera, anche se svolgono ruoli distinti nel processo. Quindi, seppur con vincoli molto rigidi, oggi il passaggio da una funzione all’altra è possibile nel corso della vita professionale.
Le regole sono contenute nell’articolo 13 del dlgs 160/2006 e stabiliscono che il cambiamento di funzioni non è comunque consentito all’interno dello stesso distretto né in altri distretti della stessa regione, neppure con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello in cui il magistrato è in servizio al momento del mutamento.
Il magistrato può chiedere il cambiamento di funzioni una sola volta nella carriera, entro dieci anni dall’immissione in servizio. Se i dieci anni sono decorsi, le regole differiscono a seconda del verso del passaggio:
- da funzioni giudicanti a requirenti è possibile soltanto se l’interessato non ha mai svolto funzioni giudicanti penali;
- da funzioni requirenti a giudicanti civili o del lavoro è ammesso solo se il magistrato viene destinato a un ufficio o a una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro, con esclusione assoluta — anche in caso di successivi trasferimenti — di qualsiasi funzione giudicante penale o mista.
In entrambi i casi, il richiedente deve seguire un corso di qualificazione professionale e il CSM deve esprimere un giudizio di idoneità, previo parere del consiglio giudiziario. Il passaggio di funzioni è nella pratica un fenomeno molto raro.
Come cambia la Costituzione se vince il sì alla riforma
La riforma prevede un cambiamento strutturale: non sarebbe più possibile il passaggio tra magistratura giudicante e requirente, che diventerebbero a tutti gli effetti due carriere separate. I magistrati sceglierebbero fin dall’accesso alla professione, in modo definitivo, a quale delle due componenti appartenere.
Con la riforma, la separazione delle carriere entrerebbe direttamente in Costituzione, divenendo un principio vincolante per il legislatore. Gli articoli modificati su questo punto sarebbero il comma 1 dell’articolo 102 e il comma 1 dell’articolo 104.
| Testo attuale della Costituzione | Testo modificato dalla riforma |
| La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. (art. 102, comma 1) | La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. |
| La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. (art. 104, comma 1) | La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. |
In considerazione di questa novità strutturale, la riforma mira anche ad istituire un nuovo e specifico CSM per la magistratura requirente, separato da quello per la magistratura giudicante e con distinto organo di autogoverno.
Doppio CSM, sorteggio componenti e Alta Corte Disciplinare
La riforma prevede dunque una profonda riorganizzazione degli organi di autogoverno della magistratura. Oggi il Consiglio Superiore della Magistratura gestisce in modo unitario carriere, trasferimenti e nomine di tutti i magistrati. Con la riforma sarebbero invece istituiti due CSM distinti: uno per i magistrati giudicanti e uno per quelli requirenti, ciascuno competente esclusivamente per la propria categoria.
Per la funzione disciplinare la riforma prevede anche un terzo organismo autonomo: l’Alta Corte Disciplinare, che sarebbe introdotta con la modifica dell’articolo 105. Questo organo, composto da 15 membri in parte laici e in parte magistrati, eserciterebbe i poteri disciplinari su entrambe le carriere.
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La revisione costituzionale su cui si vota il 22 e 23 marzo al referendum interviene infine sulle modalità di elezione dei membri dei due CSM e dell’Alta Corte. Sebbene resti invariata la proporzione tra membri togati e laici, la riforma introdurrebbe il meccanismo del sorteggio per limitare l’influenza delle correnti interne alla magistratura.
- Membri laici: un terzo dei componenti viene sorteggiato dal Parlamento tra professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio.
- Membri togati: i restanti due terzi sono estratti a sorte tra i magistrati ordinari appartenenti alle rispettive categorie.
Anche per l’Alta Corte Disciplinare il criterio prevalente sarebbe il sorteggio, coinvolgendo sia la componente parlamentare sia quella togata. L’obiettivo sarebbe quello di aumentare la trasparenza e l’imparzialità nella gestione dei procedimenti disciplinari.
Referendum senza quorum, vince la maggioranza dei voti validi
Trattandosi di un referendum costituzionale confermativo ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, l’esito della consultazione sarà valido a prescindere dal numero di elettori che si recheranno alle urne: non è previsto alcun quorum. Il risultato sarà determinato esclusivamente dalla maggioranza dei voti validamente espressi. Se vince il Sì, la legge costituzionale entra in vigore; se vince il No, la Costituzione resta invariata e il Parlamento dovrà ripercorrere l’intero iter di revisione per riproporre la misura.
Il dibattito politico vede schieramenti contrapposti. I sostenitori del Sì — centrodestra compatto, più Italia Viva, Azione e +Europa — ritengono che la separazione delle carriere garantisca la terzietà del giudice e che il sorteggio riduca il peso delle correnti nella magistratura. I sostenitori del No — PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra — ravvisano il rischio di un indebolimento dell’indipendenza della magistratura rispetto al potere politico e criticano la riduzione della componente elettiva negli organi di autogoverno.