Se l’intermediario mette in pratica una condotta fraudolenta non pagando le imposte dovute dal suo cliente, il contribuente finale non deve versare né sanzioni né interessi, mentre resta ovviamente dovuto il pagamento della tassa omessa. Con la nuova sentenza 25132/2025 la Corte di Cassazione ha ribadito ancora una volta un orientamento più volte espresso in precedenti pareri.
I magistrati di legittimità chiariscono nuovamente che il dolo da parte del soggetto terzo non esonera comunque il contribuente dal pagamento delle imposte. Tuttavia la fattispecie non si configura neppure come un reato da parte del cliente dell’intermediario, vittima di una condotta fraudolenta.
Il riferimento normativo è l’articolo 6 del dlgs 472/1997, in base al quale «il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi». Come nel caso in questione.
Il tenore della norma, chiarisce la Cassazione, «si riferisce a tutte le sanzioni irrogate, non solo a quelle riferibili all’omesso versamento da dichiarazione. In questi casi, peraltro, non saranno dovute le sanzioni per omesso versamento e nemmeno quelle legate all’omessa trasmissione della dichiarazione d’imposta.
Del resto, anche su di un piano interpretativo logico e sistematico va tenuto conto del fatto che il contribuente è sanzionato per condotte del terzo, ed è pertanto ragionevole che tutto ciò che è riconducibile all’azione o omissione del terzo rientri nel perimetro della suddetta causa di non punibilità».
La pronuncia si riferisce al caso di un intermediario che, incaricato di pagare le tasse per conto del cliente, ha omesso l’adempimento, pur avendo ricevuto correttamente tutta la documentazione e il denaro necessario. Condotta per la quale è stato condannato in sede penale per appropriazione indebita.