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Frode fiscale: responsabile il contribuente o il commercialista?

di Teresa Barone

5 Settembre 2025 10:02

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Tra gli obblighi tributari del contribuente rientra la vigilanza sull’operato del commercialista incaricato di trasmettere la dichiarazione dei redditi.

Gli obblighi tributari non vengono assolti con il semplice affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, ma comprendono anche una attività di vigilanza da parte del contribuente sull’operato del professionista.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13358/2025, intervenendo in tema di obblighi e responsabilità per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il contribuente, dunque, non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare, affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo se viene provato un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (Cass., 9 giugno 2016, n. 11832).

L’affidamento degli adempimenti a un professionista, infatti, non comprende automaticamente l’esonero per il contribuente dalla responsabilità in caso di frode fiscale, a meno che non venga fornita la prova dell’attività di vigilanza e controllo svolta sull’operato del commercialista.

Come si evince dall’ordinanza, pertanto, il contribuente è tenuto a dimostrare non solo l’attività di vigilanza e controllo esercitata sull’operato del professionista, anche facendosi consegnare le ricevute telematiche dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, ma anche a fornire la prova del comportamento fraudolento del professionista, ad esempio mediante la falsificazione di Modelli F24.