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DURC: chiuso Sportello Unico Previdenziale INPS per le aziende

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 29 Febbraio 2012
Aggiornato 20 Giugno 2012 10:04

L'INPS comunica la chiusura alle imprese dell'applicativo Sportello Unico Previdenziale 4.0, in seguito alle nuove norme in vigore da febbraio sul rilascio DURC: ecco cosa cambia.
DURC: nuove procedure per le richieste di rilascio

L’INPS ha reso noto in merito alla richiesta DURC che, dal momento le aziende non possono più richiederne il rilascio per appalti pubblici, di conseguenza è stato chiuso l’applicativo per le  imprese e i loro intermediari.

Il dettaglio delle nuove indicazioni è fornito nel messaggio n. 2860 del 17 febbraio 2012, che annulla e sostituisce il precedente (il n. 2826/2012) in relazione all’aggiornamento dell’applicativo dello Sportello Unico Previdenziale 4.0 in seguito alle modifiche imposte dalle recenti norme sul DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il DURC potrà essere richiesto –  tramite applicativo “Sportello Unico Previdenziale 4.0” – solo dalle Stazioni Appaltanti pubbliche e dalle Amministrazioni precedenti per appalti, subappalti, affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni.

Sempre in tema di DURC ricordiamo che la Circolare n. 3 del Ministero del Lavoro ha definito le nuove regole per l’intervento sostitutivo in caso di DURC negativo, con riferimento all’articolo 4, commi 2 e 3 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti di cui al D.P.R. n. 207/2010.

Più in particolare «in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile».