

Le aziende che tentassero di evadere le imposte sui redditi o l’IVA occultando anche in parte scritture o documenti contabili – di cui è obbligatoria la conservazione – per rendere impossibile la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari, saranno punibili con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Con la sentenza n. 37592 del 2008, la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che il reato di occultamento e distruzione dei documenti contabili – obbligatori da parte di una società – si configura anche qualora il contribuente si trovi in una condizione di impossibilità di ricostruire il reddito imponibile.
Dunque per la configurabilità del reato previsto dall’articolo 10 del Dlgs 74/2000 la ricostruzione del reddito o del volume di affari può avvenire anche in via indiretta, facendo ricorso ad elementi e riscontri incrociati extra-contabili come acquisiti presso terzi.
Una semplice verifica dei rapporti con soggetti economici cui si riferiscono quali clienti e fornitori è sufficiente per risalire al reale reddito di un’azienda che avesse tentato di occultarne i reali volumi occultando o distruggendo i documenti contabili.