Affitti brevi a scopo non abitativo

Risposta di Valerio Ottaviani

9 Gennaio 2018 09:24

Carla B. chiede:

Sono un privato e posseggo un immobile C/3 che utilizzo parzialmente. Talvolta ne affitto una porzione per attività professionali temporanee (corsi, presentazioni, feste, esposizioni, assemblee). Finora ho stipulato contratti indicando dati fiscali dei contraenti, durata dell’affitto / modalità (orari) e tipo di attività svolta. Esempio: Corso di Fotografia – Date: XXX / XX / XX – Orario da XX a XX – Canone concordato: XXX

Essendo tutte le attività di durata complessiva inferiore ai 30 gg, non ho mai registrato i contratti in questione. Al ricevimento del canone ho sempre emesso quietanza indicando il mio CF e quello del professionista (azienda o privato) con il quale è stato stipulato il contratto.  È mia intenzione dichiarare questi canoni sommando tutto quanto percepito nel corso dell’anno. Questo modo di operare è corretto?

L’art. 27, comma 5 della Legge 27.07.1978 n. 392, prevede la possibilità di stipula di contratti di locazione di durata inferiore rispetto ai normali standard previsti come, per esempio, il 6+6. Ai sensi del combinato disposto dall’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e dall’art. 2-bis della relativa Tariffa allegata, i contratti di locazione non superiori a 30 giorni non sono soggetti ad obbligo di registrazione.

=> Il contratto di locazione ad uso non abitativo

Dunque, così come esposto il caso, il comportamento sembra essere in linea con la vigente normativa sia ai fini della durata della locazione sia per ciò che riguarda la “non registrazione” dell’accordo.

=> Locazioni brevi nella Certificazione Unica

Nel merito della modalità di stipula del contratto, è consigliabile aggiungere delle clausole a salvaguardia di eventuali infortuni a persone o danni all’immobile mentre, ai fini fiscali, considerando l’attività come occasionale e non come abitudinaria, è corretta l’emissione di una ricevuta così come indicato e la successiva inclusione di tale provento nella dichiarazione dei redditi.

Studio Valerio Ottaviani – Dottore Commercialista, Revisore Legale

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