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Scadenza accordo aziendale: quando il premio di produzione non è dovuto

di Teresa Barone

20 Febbraio 2026 09:45

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La Corte d'Appello di Catanzaro chiarisce che il premio di produzione non è un diritto permanente e cessa con la scadenza dell'accordo collettivo aziendale.

Il versamento del premio di produzione non costituisce un diritto acquisito in via permanente se l’intesa che lo ha istituito è giunta a naturale conclusione. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Catanzaro con la sentenza del 29 aprile 2025, confermando la legittimità della sospensione delle erogazioni da parte del datore di lavoro in assenza di un rinnovo della contrattazione aziendale di secondo livello.

Natura del premio e assenza di rinnovo automatico

Secondo l’orientamento dei giudici calabresi, non opera alcun meccanismo di ultrattività automatica per gli emolumenti legati alla produttività. Il principio sancito chiarisce che l’obbligazione contributiva e retributiva è strettamente vincolata alla vigenza dell’accordo collettivo:

  • il diritto al premio decade con lo spirare del termine previsto dalle parti firmatarie, senza che il beneficio si cristallizzi nel patrimonio del lavoratore;
  • la natura dell’istituto differisce dalla retribuzione base, in quanto legata a obiettivi temporanei e a parametri di efficienza definiti per periodi circoscritti;
  • la discrezionalità aziendale nell’interrompere i pagamenti è legittima, a patto che non vi siano clausole di rinnovo tacito esplicite nel contratto scaduto.

Il caso Catanzaro: patti quadriennali e buona fede

La controversia analizzata riguardava accordi sottoscritti nel 2000 e nel 2006, entrambi con durata quadriennale e privi di clausole di proroga. Con il superamento della scadenza, l’azienda aveva cessato il versamento delle somme, scatenando il ricorso del dipendente. L’analisi della Corte ha definito i confini delle tutele per entrambe le parti:

  • la cessazione dell’obbligo contrattuale avviene allo scoccare del termine finale, rendendo priva di fondamento la pretesa di un pagamento permanente basato sulla consuetudine;
  • la restituzione delle somme erroneamente corrisposte dopo la scadenza è stata invece negata dai magistrati, tutelando la buona fede del lavoratore;
  • l’errore del datore di lavoro nel proseguire i versamenti per inerzia non autorizza il recupero dei pagamenti già percepiti, se il dipendente non poteva essere consapevole della natura indebita della somma.

La decisione ribadisce l’importanza per le imprese di monitorare le scadenze della contrattazione integrativa e per i lavoratori di verificare la validità temporale delle intese aziendali, evitando di considerare le voci variabili della busta paga come elementi fissi e intoccabili del rapporto di lavoro.