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Bonus facciate: requisiti e interventi ammessi

di Barbara Weisz

Pubblicato 13 Dicembre 2019
Aggiornato 7 Luglio 2020 15:14

Modifiche al bonus facciate in Legge di Bilancio 2020: ecco i paletti sugli edifici e sugli interventi ammessi alla detrazione IRPEF al 90% senza tetto di spesa.

Primi dettagli del nuovo bonus facciate nella Legge di Bilancio 2020: la detrazione al 90% sui lavori di rifacimento delle facciate degli edifici, in base alla riformulazione della norma approvata in Senato, viene esclusa nelle zone a bassa densità abitativa. E ci sono nuovi paletti anche sui lavori a cui si può applicare l’agevolazione, escludendo per esempio gli impianti elettrici e pluviali. Vediamo tutto.

In aggiunta alle consuete detrazioni edilizie (prorogate nella misura attuale per l’intero 2020), Il bonus è una novità introdotta dalla Legge di Bilancio. E’ pari al 90% delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate di edifici, senza limiti di spesa.

Il testo originale del ddl di Bilancio non conteneva altri paletti, che invece sono stati inseriti in sede di emendamenti.

Requisiti bonus facciate

Innanzitutto, gli edifici devono essere nelle zone A e B, come definite dal decreto ministeriale 1444/1968. In parole semplici, si tratta delle aree urbane, con l’esclusione di quelle a bassa densità abitativa. In pratica, sono comprese tutte le città e in genere le aree urbane, ma chi abita in zone dove ad esempio ci sono nuovi complessi insediativi deve controllare in base al piano regolatore come è classificata la propria area. Restano escluse anche le aree industriali e agricole.

Interventi ammessi

Ci sono poi paletti relativi alla tipologia dei lavori: restano agevolabili gli interventi di manutenzione ordinaria, come pulitura o tinteggiatura esterna. Però devono riguardare strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. Quindi, sono esclusi infissi, impianti elettrici, grondaie e via dicendo.

Non solo: se l’intervento è influente dal punto di vista termico o interessa oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente, deve rispettare una serie di requisiti ulteriori di efficienza energetica (previsti dai decreti dello Sviluppo economico 26 giugno 2015, e 26 gennaio 2010).

Sparisce, invece, l’estensione alle imprese (ad esempio gli alberghi), che sembrava destinata ad essere inserita in sede di emendamenti. Bisogna aspettare la pubblicazione ufficiale dei testi definitivi per avere certezze, ma sembra che alla fine la detrazione sia riservata ai soli soggetti IRPEF, come di consueto ripartita in dieci quote annuali di pari importo.