Bonus facciate

Bonus Facciate, guida alla detrazione edilizia e alle novità sull’agevolazione spettante e sugli adempimenti che richiede.

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Bonus Facciate

Il Bonus Facciate è stato introdotto dai commi da 219 a 224 della legge 160/2019, modificato poi dal comma 39 della legge 234/2021 (Manovra 2022)Dal 2023 non è più attivo.

Nel 2022 il Bonus Facciate era già stato ridotto dal 90% al 60%, con l’obbligo di visto di conformità professionale e attestato tecnico di congruità sui prezzi. L’agevolazione si è potuta utilizzare per lavori effettuati entro il 31 dicembre 2022 (senza ulteriore proroga).

Cosa rientrava nel Bonus Facciate?

La detrazione spettava sempre per interventi di recupero o restauro della facciata esterna visibile (anche solo pittura) e verticale (anche balconi, ornamenti o fregi). Non c’erano sono limiti di spesa per i lavori.

Erano ammesse alla detrazione tutte le spese sostenute, compresi materiali, progettazione e prestazioni professionali connesse (perizie e sopralluoghi, attestato di prestazione energetica), ponteggi, smaltimento  materiali, IVA, imposta di bollo, diritti per i titoli abitativi edilizi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

I pagamenti dei lavori dovevano avvenire tramite bonifico parlante, anche con i bollettini predisposti per altri bonus edilizi.

Vincoli ed esclusioni

In caso di ripristino e miglioramento delle caratteristiche termiche della facciata, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento, gli interventi  dovevano riguardare almeno il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Non si poteva usare il Bonus Facciate in caso di demolizione e ricostruzione, é se il palazzo affacciava interamente sul retro del cortile ed erano esclusi anche tetto, lastrico solare o paimenti. Infine, non erano ammessi edifici nelle altre zone di piani urbanistici caratterizzate dalle lettere C, D, E, F.

Chi aveva diritto al Bonus facciate?

L’agevolazione spettava a contribuenti IRPEF e IRES (sono esclusi i forfettari):

  • persone fisiche, compresi quelli esercenti arti e professioni;
  • enti pubblici e privati non profit;
  • società semplici;
  • associazioni tra professionisti;
  • contribuenti con reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone o di capitali).

Bisognava essere proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritto di godimento o abitazione. Chi era in affitto, anche in comodato, deve avere il consenso del proprietario.

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