Bonus Facciate
Il Bonus Facciate è stato introdotto dai commi da 219 a 224 della legge 160/2019, modificato poi dal comma 39 della legge 234/2021 (Manovra 2022). Dal 2023 non è più attivo.
Nel 2022 il Bonus Facciate era già stato ridotto dal 90% al 60%, con l’obbligo di visto di conformità professionale e attestato tecnico di congruità sui prezzi. L’agevolazione si è potuta utilizzare per lavori effettuati entro il 31 dicembre 2022 (senza ulteriore proroga).
Cosa rientrava nel Bonus Facciate?
La detrazione spettava sempre per interventi di recupero o restauro della facciata esterna visibile (anche solo pittura) e verticale (anche balconi, ornamenti o fregi). Non c’erano sono limiti di spesa per i lavori.
Erano ammesse alla detrazione tutte le spese sostenute, compresi materiali, progettazione e prestazioni professionali connesse (perizie e sopralluoghi, attestato di prestazione energetica), ponteggi, smaltimento materiali, IVA, imposta di bollo, diritti per i titoli abitativi edilizi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
I pagamenti dei lavori dovevano avvenire tramite bonifico parlante, anche con i bollettini predisposti per altri bonus edilizi.
Vincoli ed esclusioni
In caso di ripristino e miglioramento delle caratteristiche termiche della facciata, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento, gli interventi dovevano riguardare almeno il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Non si poteva usare il Bonus Facciate in caso di demolizione e ricostruzione, é se il palazzo affacciava interamente sul retro del cortile ed erano esclusi anche tetto, lastrico solare o paimenti. Infine, non erano ammessi edifici nelle altre zone di piani urbanistici caratterizzate dalle lettere C, D, E, F.
Come funzionava il Bonus facciate? Esempio pratico
Se ad esempio si ridipingeva la facciata di casa (pulitura e tinteggiatura) e si ristrutturavano prospetti (i balconi), grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni, spendendo 100.000 euro per i lavori, si aveva diritto ad un rimborso IRPEF di 60.000 euro:
- con detrazione ripartita in dieci quote annuali di pari importo in dichiarazione dei redditi,
- applicando subito lo sconto in fattura sui lavori,
- esercitando l’opzione di cessione del credito.
NB: Se si optava per lo sconto in fattura o la cessione del credito, bisognava inviare all’Agenzia delle Entrate ls Comunicazione web entro la scadenza prevista.
Chi aveva diritto al Bonus facciate?
L’agevolazione spettava a contribuenti IRPEF e IRES (sono esclusi i forfettari):
- persone fisiche, compresi quelli esercenti arti e professioni;
- enti pubblici e privati non profit;
- società semplici;
- associazioni tra professionisti;
- contribuenti con reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone o di capitali).
Bisognava essere proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritto di godimento o abitazione. Chi era in affitto, anche in comodato, deve avere il consenso del proprietario.