Familiari a carico, detrazioni IRPEF e welfare senza obbligo di convivenza

di Teresa Barone

Pubblicato 17 Agosto 2026
Aggiornato 4 Settembre 2026 11:48

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Il correttivo Omnibus riammette genitori, fratelli e suoceri tra i familiari con spese detraibili, e il rimborso della retta RSA è esente a due condizioni

La riforma fiscale rimette in ordine il capitolo dei familiari a carico, dopo due anni di correzioni che avevano ristretto e poi riaperto la platea. L’ultimo intervento, contenuto nel correttivo Omnibus, cancella la stretta che dal 2025 aveva escluso fratelli, suoceri, generi e nuore dalla nozione “fiscale di familiare”, insieme ai genitori che non convivono con il contribuente. Per le detrazioni per figli e familiari a carico in dichiarazione non cambia nulla, mentre la conseguenza più immediata si riscontra in ambito welfare aziendale, dove l’Agenzia delle Entrate ha appena riconosciuto l’esenzione per un rimborso erogato in favore di un familiare non convivente. La correzione vale all’indietro e tocca somme che molte imprese hanno già tassato.

In sintesi:

  • l’articolo 1 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 riscrive il comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR;
  • le modifiche valgono dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025, quindi già sull’anno d’imposta 2025;
  • con la risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate esclude da IRPEF il rimborso della retta RSA per un genitore non convivente;
  • convivenza o assegni alimentari non giudiziali rilevano laddove la norma richiede il familiare fiscalmente a carico;
  • la detrazione per carichi di famiglia degli ascendenti continua a richiedere la convivenza.

Detrazioni IRPEF su spese per parenti e affini a carico

Le spese sostenute per genitori, fratelli, sorelle, suoceri, generi e nuore tornano a rilevare ai fini delle agevolazioni fiscali agganciate all’articolo 12 del TUIR anche quando il familiare abita altrove. L’articolo 1 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, sopprime dal primo periodo del comma 4-ter la condizione della convivenza con il contribuente o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Quella condizione viene reintrodotta nel solo secondo periodo, quello che definisce il familiare fiscalmente a carico, e per di più limitatamente alle persone elencate nell’articolo 433 del codice civile diverse dal coniuge e dai figli. La stessa modifica è replicata sull’articolo 12, comma 7 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, che si applicherà dal 2027.

L’intervento corregge un effetto prodotto dal precedente correttivo, il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, che aveva esteso a tutti i familiari dell’articolo 433 il requisito della convivenza con applicazione a ritroso sull’intero 2025. Chi deve compilare la dichiarazione trova il quadro aggiornato delle spese detraibili per i familiari nel 730.

Welfare aziendale per familiari non conviventi

Il rimborso della retta di una RSA per un genitore che non abita con il dipendente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026, su un piano di welfare chiamato a coprire le spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre di un lavoratore, stabilmente ospitata nella struttura.

La chiave del ragionamento è nella lettera f-ter) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, che esclude dall’imponibile le somme e le prestazioni erogate dal datore alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per i servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12. Quella norma richiama i familiari dell’articolo 12 senza pretendere che siano fiscalmente a carico, e dopo il correttivo la convivenza conta soltanto dove quello status è richiesto.

Dagli atti parlamentari del decreto emerge la ragione dell’intervento: applicare a ritroso all’intero 2025 il requisito della convivenza avrebbe potuto far saltare a posteriori i piani welfare costruiti su familiari non conviventi. Il correttivo riporta il riconoscimento delle agevolazioni alle condizioni vigenti al 31 dicembre 2024.

Requisiti per l’esenzione IRPEF del rimborso RSA

L’esenzione della lettera f-ter) opera se il piano welfare è offerto alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee e se il familiare assistito ha compiuto 75 anni oppure si trova in condizione di non autosufficienza. Il grado di parentela da solo non apre il beneficio.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 fissa i due presupposti in assenza di una definizione di legge. Per i familiari anziani il riferimento è ai soggetti che abbiano compiuto i 75 anni, limite di età mutuato dall’articolo 13, comma 4, del TUIR. Per la non autosufficienza vale la definizione della Circolare n. 2/E del 2005, che considera tale chi non è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana:

  • assumere alimenti;
  • espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale;
  • deambulare;
  • indossare gli indumenti.

È considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa, e una sola delle condizioni elencate è sufficiente a integrare lo stato. La condizione deve risultare da certificazione medica: senza quel documento il rimborso della retta a favore di un familiare che non abbia compiuto 75 anni concorre al reddito.

La seconda condizione riguarda la platea dei destinatari. Le lettere f), f-bis) e f-ter) subordinano la non concorrenza al reddito alla circostanza che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di un gruppo omogeneo, a prescindere dal numero di lavoratori che in concreto ne usufruisce. Un rimborso riconosciuto a singoli dipendenti individuati dal datore di lavoro concorre integralmente alla formazione del reddito.

La lettera f-ter) ammette anche l’erogazione di somme a titolo di rimborso spese già sostenute, possibilità che la lettera f) non contempla, e impone al datore di lavoro di acquisire e conservare la documentazione che ne comprova l’utilizzo coerente con la finalità assistenziale. Sull’intestazione del documento di spesa la prassi esplicita riguarda le spese di istruzione della lettera f-bis): la Risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, richiamata dalla risposta a interpello n. 159 del 10 agosto 2026, chiede che dalla documentazione risultino il fruitore del servizio e la tipologia di prestazione, senza pretendere l’intestazione al dipendente. Un chiarimento equivalente sulla lettera f-ter) non è stato pubblicato, e la fattura di una RSA è di norma intestata all’ospite.

La differenza si vede su casi ordinari. Un genitore di 70 anni autosufficiente, ospite di una RSA per ragioni abitative o di solitudine, non rientra nella lettera f-ter) né come anziano né come familiare non autosufficiente: il rimborso della retta concorre al reddito del figlio dipendente anche dopo il correttivo Omnibus. Se sopraggiunge una certificazione medica di non autosufficienza, l’esenzione opera sulle spese sostenute da quella data.

Carichi di famiglia e limiti di reddito, regole di convivenza

La convivenza continua a contare ogni volta che la singola disposizione richiede lo status di familiare fiscalmente a carico, e continua a contare nella detrazione per carichi di famiglia, dove opera con regole proprie. La distinzione fra i tre piani è quella che decide caso per caso.

Agevolazione richiamata Condizione richiesta
Norme che rinviano genericamente ai familiari dell’articolo 12, welfare aziendale compreso Nessun requisito di convivenza né di assegni alimentari, per nessuno dei soggetti dell’articolo 433 del codice civile
Norme che richiedono il familiare fiscalmente a carico, come le detrazioni al 19% sulle spese Limite di reddito di 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni, più convivenza o assegni alimentari non giudiziali per i soggetti diversi da coniuge e figli
Detrazione per carichi di famiglia degli ascendenti, articolo 12 comma 1 lettera d) Convivenza con il contribuente, senza l’alternativa degli assegni alimentari, secondo le istruzioni al modello 730/2026 aggiornate il 28 maggio 2026

Il correttivo non riapre le detrazioni cancellate dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, che aveva ristretto il beneficio al coniuge non separato, agli ascendenti conviventi e ai figli fino ai 30 anni, senza limiti di età in caso di disabilità. Nulla si muove neppure sulla detrazione per carichi di famiglia in busta paga e nel cedolino pensione.

Vanno invece considerati familiari ai fini delle spese sostenute nel loro interesse anche i soggetti privi di detrazione specifica: i figli sotto i 21 anni, coperti dall’Assegno unico, quelli dai 30 anni in su, e fratelli e sorelle, la cui detrazione era stata abolita.

Rimborsi welfare già tassati e recupero dell’IRPEF

La retroattività opera a favore del lavoratore e riguarda erogazioni già avvenute. Un rimborso di 6.000 euro per la retta di una RSA, assoggettato nel 2025 perché il genitore non era convivente, ha generato sul dipendente circa 2.100 euro di IRPEF con l’aliquota marginale del 35% allora applicabile ai redditi fra 28.000 e 50.000 euro, oltre alla quota contributiva a suo carico e all’onere contributivo sostenuto dall’azienda.

Su quelle somme il prelievo non era dovuto. Il recupero dell’imposta può passare dal conguaglio del sostituto oppure dalla dichiarazione dei redditi, con una differenza da misurare prima di scegliere: la dichiarazione restituisce l’imposta, non i contributi previdenziali, il cui recupero passa necessariamente dal datore di lavoro. Per stimare l’effetto sull’imposta dovuta è utile un calcolo dell’IRPEF sui redditi 2025 con e senza il rimborso nell’imponibile.

Per le imprese la prima verifica riguarda il censimento dei rimborsi 2025 erogati a favore di familiari non conviventi e assoggettati in via prudenziale. L’Agenzia non ha finora diffuso istruzioni sulle modalità di regolarizzazione, e la risposta 163 si limita a riconoscere l’esenzione nel caso esaminato.