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Fattura elettronica B2B, le regole operative

di Barbara Weisz

2 Maggio 2018 14:23

Istruzioni operative dall'Agenzia delle Entrate sull'obbligo fattura elettronica B2B: strumenti gratuiti per la trasmissione e la conservazione delle fatture, semplificazioni e casi particolari.

  Pubblicato il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate sull’obbligo di fattura elettronica B2B dal 2019 per imprese e professionisti (riferimento normativo: commi da 909 a 928 legge 205/2017, ossia la Legge di Bilancio 2018). Il provvedimento del 30 aprile segnala gli strumenti gratuiti a disposizione (una app e un servizio web del Fisco per “dialogare” con il Sistema di interscambio), le semplificazioni (per fatture a consumatori senza partita IVA con regimi IVA particolari) e le istruzioni per la conservazione delle fatture tramite SdI.

Per la trasmissione della fattura elettronica in formato xml si possono utilizzare sia il software o la app (gratuiti) del Fisco, sia altri prodotti di mercato che rispettino le specifiche tecniche. Si può procedere direttamente o tramite intermediario, nei seguenti modi:

  • PEC (posta elettronica certificata),
  • servizi informatici dell’Agenzia (procedura web e app),
  • sistema di cooperazione applicativa tramite modello web service (con accreditamento),
  • trasmissione dati tra terminali remoti su protocollo FTP (con accreditamento).

Il SdI effettua i controlli sui file che riceve e, nel caso in cui rilevi inesattezze, invia entro 5 giorni una ricevuta di scarto: queste fatture si considerano non emesse. Se invece la procedura risulta correttamente eseguita, invia la fattura al destinatario o al suo intermediario, utilizzando le seguenti modalità:

  • PEC,
  • cooperazione applicativa,
  • trasmissione dati tra terminali remoti su protocollo FTP.

E’ possibile indicare, attraverso l’apposito servizio di registrazione, l’indirizzo telematico a cui ricevere le fatture elettroniche, al quale automaticamente il SdI indirizzerà i documenti informatici. Altrimenti, le fatture vengono smistate in base a quando indicato nel campo “Codice Destinatario“.

Sono previste modalità semplificate per le fatture elettroniche destinate a un consumatore finale, oppure a un soggetto IVA che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura: in questi casi, il file viene messo a disposizione del destinatario in un’apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Un altro elemento importante è rappresentato dalla possibilità di conservazione a norma delle fatture tramite SdI, che prevede un apposito servizio gratuito al quale bisogna registrarsi. In generale, il Fisco mette a disposizione delle imprese e dei professionisti i seguenti strumenti per la fatturazione elettronica:

  • Software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;
  • Procedura web e app per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica;
  • Servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-Code), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”;
  • Servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario, può indicare al SdI il canale e “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file. Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato questa opzione, servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione all’indirizzo telematico registrato, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo CodiceDestinatario”.
  • Servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all’interno di un’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. I file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione.
  • Servizi web informativi, di assistenza, sperimentazione del processo di fatturazione elettronica.

Ci sono poi istruzioni specifiche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere, regole stringenti sul fronte del trattamento e della sicurezza dei dati, una circolare apposita per le norme che entreranno in vigore il primo luglio sulle cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nei contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con una PA.