Certificato di malattia, le date che decidono la copertura INPS

di Noemi Ricci

Pubblicato 31 Gennaio 2020
Aggiornato 7 Settembre 2026 14:21

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Chi rilascia il certificato e con quali modalità, come si prolunga o si rettifica la prognosi, quali sanzioni scattano e come l'attestato arriva in azienda

Il certificato di malattia è il documento con cui il medico attesta l’incapacità temporanea al lavoro e attiva la tutela previdenziale, e produce i suoi effetti attraverso due date: quella di inizio della prognosi, che determina la decorrenza dell’indennità e il conteggio dei giorni di carenza, e quella di fine prognosi, che ne segna il termine in assenza di ulteriore certificazione. Entrambe possono cambiare rispetto a quanto scritto in origine, e in entrambi i casi la variazione va certificata dal medico, con conseguenze economiche e disciplinari quando questo non avviene.

In sintesi:

  • il certificato contiene la diagnosi ed è riservato al lavoratore e al medico, mentre al datore di lavoro spetta l’attestato, che ne è la versione priva della diagnosi;
  • dal 4 settembre 2026, per effetto della circolare INPS n. 92, la tutela copre il giorno precedente al rilascio anche dopo visita in ambulatorio;
  • per il prolungamento della malattia occorrono uno o più certificati di continuazione;
  • in caso di guarigione anticipata la rettifica va trasmessa prima del rientro effettivo, secondo la circolare INPS n. 79 del 2 maggio 2017;
  • il rientro senza rettifica comporta sanzioni fino al 100% dell’indennità, in base alla circolare INPS n. 166 del 26 luglio 1988.

Certificato e attestato di malattia a confronto

Il certificato di malattia contiene la diagnosi ed è accessibile soltanto al lavoratore e al medico curante. L’attestato ne è la versione priva della diagnosi, ed è il documento che il datore di lavoro ha diritto di ricevere, secondo le indicazioni delle circolari INPS n. 119/2010 e n. 117/2011.

Negli archivi telematici dell’Istituto a ogni certificato trasmesso dal medico corrisponde un codice univoco, il PUC, che identifica il documento e che le aziende devono esporre nel flusso contributivo. La distinzione conta nella pratica: il datore che chiede al dipendente di consegnare il certificato sta chiedendo un documento sanitario che non gli spetta, mentre l’attestato gli arriva dai canali dell’Istituto senza passare dal lavoratore.

Data di fine prognosi ai fini previdenziali

La data di fine prognosi costituisce, in assenza di ulteriore certificazione, il termine ultimo per l’erogazione della prestazione economica di malattia. È il dato che chiude l’evento sul piano amministrativo e previdenziale.

Sul piano medico legale quella data è un elemento previsionale sul decorso clinico, formulato dal medico sulla base di un giudizio tecnico, ed è quindi esposta a variazioni in entrambe le direzioni: prolungamento se il decorso è più lento, riduzione se il paziente guarisce prima. La normativa disciplina entrambe le ipotesi e in nessuna delle due la variazione può essere gestita in via di fatto tra lavoratore e azienda.

C’è una funzione del certificato che sfugge a molti lavoratori: per chi ha diritto alla tutela vale come domanda di prestazione, senza necessità di un’istanza separata, con l’eccezione degli iscritti alla Gestione Separata disciplinata dal decreto del Ministero del Lavoro del 12 gennaio 2001. È la trasmissione del certificato ad avviare l’istruttoria, e da qui discende l’obbligo di tenerne allineato il contenuto.

La rettifica del certificato per il rientro anticipato

Chi si considera guarito prima della scadenza deve farsi rilasciare un certificato di rettifica della prognosi. La circolare INPS n. 79 del 2 maggio 2017 lo qualifica come adempimento obbligatorio del lavoratore, verso l’azienda e verso l’Istituto.

La procedura da seguire è la seguente:

  • tornare dallo stesso medico che ha redatto il certificato con la prognosi più lunga, perché la rettifica non può essere rilasciata da un medico diverso;
  • farsi visitare, così che il medico possa riscontrare il decorso più favorevole rispetto a quanto certificato in origine;
  • attendere la trasmissione telematica della rettifica all’INPS, che la mette a disposizione anche del datore di lavoro;
  • rientrare in servizio soltanto dopo che la rettifica è stata trasmessa.

Sul momento la circolare è netta: per essere tempestiva la rettifica «è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa», e non basta quindi che preceda la scadenza della prognosi iniziale. L’obbligo trova fondamento tecnico nel disciplinare allegato al decreto interministeriale del 26 febbraio 2010, che al punto 3.3 prevede il servizio per la rettifica del certificato inviato all’Istituto. Quando il medico deve ricorrere al servizio alternativo di Contact Center, l’invio va comunque completato prima del rientro.

Divieto di riammettere in servizio senza rettifica

In presenza di un certificato con prognosi ancora in corso l’azienda non può consentire la ripresa dell’attività, e il vincolo non nasce da una regola previdenziale ma dalla normativa su salute e sicurezza.

L’articolo 2087 del codice civile impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori, mentre l’articolo 20 del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. L’azienda conosce soltanto l’attestato di malattia, che riporta i giorni di prognosi e non la diagnosi, e non ha quindi gli elementi per valutare se il dipendente abbia recuperato la capacità lavorativa. Il consenso del datore al rientro anticipato non sana l’assenza della rettifica e lo espone sul piano della sicurezza.

Sanzioni per mancata comunicazione del rientro

Quando l’INPS scopre il rientro anticipato non comunicato, in genere a seguito di un’assenza a visita di controllo domiciliare o ambulatoriale, applica al lavoratore le sanzioni già previste per l’assenza ingiustificata ai controlli, nella misura stabilita dalla circolare INPS n. 166 del 26 luglio 1988.

Accertamento Effetto sull’indennità
Prima assenza a visita di controllo perdita del 100% dell’indennità per un massimo di dieci giorni
Seconda assenza perdita del 50% dell’indennità per il restante periodo di malattia
Terza assenza perdita del 100% dell’indennità a partire da quella data

La sanzione è comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività, che l’Istituto considera una dichiarazione di fatto della fine prognosi avvenuta il giorno prima. Il lavoratore non trovato al domicilio e invitato a visita ambulatoriale deve comunque produrre una dichiarazione attestante il rientro al lavoro.

Il danno per l’azienda è indiretto e tutt’altro che teorico: il disallineamento tra durata effettiva dell’evento e certificazione trasmessa induce l’Istituto a ritenere la malattia ancora in corso, con controlli domiciliari inutili e relativi oneri, e per i lavoratori a pagamento diretto comporta il rischio di prestazioni erogate e poi recuperate.

Prolungamento malattia e certificati di continuazione

Quando il decorso è più lento del previsto il lavoratore si fa rilasciare uno o più certificati di continuazione, senza i quali il periodo ulteriore di incapacità temporanea non è coperto dalla tutela previdenziale.

A differenza della rettifica, questa è una prassi consolidata e generalmente rispettata. Vale la stessa attenzione sulle date: la continuazione deve saldarsi senza soluzione di continuità con la prognosi precedente, perché ogni interruzione nella catena certificativa apre un vuoto di copertura che l’INPS non sana d’ufficio.

Invio telematico e casi di certificato cartaceo

Il certificato è trasmesso all’INPS dal medico per via telematica, e l’Istituto dispone così in tempo reale dell’informazione sullo stato di incapacità temporanea al lavoro. Il rilascio in forma cartacea è ammesso soltanto davanti a motivazioni tecniche o procedurali che impediscono la trasmissione elettronica.

Nei casi residuali di certificato di malattia cartaceo il lavoratore consegna l’attestazione al datore di lavoro e, dove previsto, il certificato all’INPS con le modalità tradizionali, e in caso di guarigione anticipata deve farsi rilasciare un certificato di fine prognosi da inviare subito a entrambi.

Per il medico l’inosservanza dell’obbligo di invio telematico costituisce una violazione della normativa e un illecito disciplinare ai sensi dell’articolo 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, con licenziamento o decadenza dalla convenzione nei casi reiterati. L’INPS invita le proprie strutture territoriali a segnalare le inadempienze alle Aziende sanitarie locali.

Certificato rilasciato con televisita

La legge consente ora al medico di rilasciare il certificato di malattia anche dopo una valutazione in telemedicina, senza visita in presenza. La possibilità non è però ancora praticabile, perché mancano le regole che stabiliscono come la televisita debba svolgersi.

Fino a questo intervento l’articolo 55-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 vietava al medico di certificare l’assenza per malattia senza aver effettuato una visita o senza basarsi su dati oggettivamente documentati. L’articolo 58 della Legge n. 182/2025 ha modificato quella previsione, equiparando la valutazione a distanza a quella in presenza ai fini della validità del certificato. Devono ancora essere definiti gli aspetti che rendono la norma applicabile:

  • in quali condizioni cliniche la televisita è ammessa, dato che non tutte le patologie sono valutabili a distanza;
  • quali strumenti e piattaforme certificate il medico e il paziente devono utilizzare;
  • come si documenta l’avvenuta valutazione ai fini dei controlli successivi.

Nell’attesa il medico di medicina generale rilascia il certificato soltanto dopo aver accertato di persona le condizioni dell’assistito, con visita ambulatoriale o domiciliare. La responsabilità della valutazione clinica rimane in capo al medico anche nella modalità a distanza, e le sanzioni per le certificazioni prive di effettivo riscontro continuano ad applicarsi.

Attestato al datore di lavoro, novità 2026

Dal 2026 il datore di lavoro può ricevere gli attestati di malattia dei propri dipendenti direttamente via PEC, senza consultarli uno a uno sul portale e senza attendere che sia il lavoratore a trasmetterli.

Il canale è lo Smart Task denominato “Richiesta degli attestati di malattia”, disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente e introdotto dal messaggio INPS n. 792 del 6 marzo 2026, che integra le indicazioni delle circolari 119/2010 e 117/2011. Il servizio è riservato ai datori di lavoro del settore privato e ai loro intermediari abilitati con delega, con accesso tramite SPID, CIE o CNS: per ogni competenza mensile l’Istituto invia all’indirizzo PEC indicato tutti gli attestati presenti nei propri sistemi a quella data, con la certezza giuridica della comunicazione e un’archiviazione documentale più ordinata.

La richiesta va oggi ripetuta per ogni mese di competenza, mentre l’INPS ha annunciato un’evoluzione che renderà automatica la ricezione per i dodici mesi successivi, senza tempi di rilascio ancora definiti. Il servizio ha inoltre un riflesso sugli adempimenti contributivi, perché restituisce il codice PUC di ciascun certificato, il dato che le aziende devono valorizzare nel flusso UNIEMENS per gli eventi di malattia dalle competenze di marzo 2026.

Sull’attestato ricevuto il dato da verificare è la data di inizio della prognosi, che dal 4 settembre 2026 può indicare il giorno precedente al rilascio anche in caso di visita ambulatoriale. Da quella data dipendono il conteggio dei giorni di carenza e la decorrenza dell’indennità di malattia a carico dell’Istituto.