Day hospital, RSA, comunità terapeutiche e attività ambulatoriali complesse valgono ora, ai fini dell’indennità, come un ricovero ospedaliero oppure come malattia comune a seconda della struttura e del tipo di prestazione. Lo stabilisce l’INPS con la circolare n. 65 del 16 giugno 2026, che aggiorna regole ferme alla circolare n. 136 del 2003 e allinea la tutela previdenziale ai modelli di cura diffusisi negli ultimi anni. La classificazione decide l’importo che il lavoratore trova in busta paga.
In sintesi
- la circolare INPS n. 65 del 16 giugno 2026 aggiorna la tutela previdenziale della malattia per le cure diverse dal ricovero ordinario;
- le prestazioni ambulatoriali complesse come DSA, Day surgery, MAC, BIC, PAC e PDT valgono come day hospital;
- pronto soccorso con OBI e Degenza Breve, RSA per motivi sanitari e hospice valgono come ricovero ospedaliero;
- per le prestazioni equiparate alla malattia comune servono certificazione medica e rispetto della reperibilità, anche presso la struttura;
- nelle giornate equiparate al ricovero l’indennità scende ai due quinti per chi non ha familiari a carico, mentre il giorno delle dimissioni è pagato in misura intera.
- Malattia e ricovero ospedaliero, il trattamento in busta paga
- Prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital
- Dimissioni protette
- Centri di salute mentale e strutture psichiatriche
- Pronto soccorso, OBI e Degenza Breve
- Comunità terapeutiche e dipendenze patologiche
- Centri per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione
- Prestazioni equiparate a ricovero e malattia
Malattia e ricovero ospedaliero, il trattamento in busta paga
In caso di malattia l’INPS riconosce il 50% della retribuzione dal quarto al ventesimo giorno e il 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo, mentre per le giornate equiparate al ricovero l’indennità scende ai due quinti se il lavoratore non ha familiari a carico. I primi tre giorni sono di carenza e di norma a carico dell’azienda, e gran parte dei contratti collettivi integra fino al 100% della retribuzione.
La riduzione ai due quinti vale per le sole giornate di degenza e non per il giorno delle dimissioni, pagato sempre in misura intera. Chi ha familiari a carico conserva la misura piena, e con il messaggio INPS n. 737 del 19 febbraio 2024 l’Istituto ha riconosciuto la misura intera anche ai percettori di Assegno unico con persone a carico. La stessa logica del ricovero si applica al day hospital, ed è la ragione per cui l’inquadramento della singola prestazione conta sul cedolino.
Il diritto all’indennità presuppone la corretta trasmissione all’INPS del certificato di malattia o dell’attestato di ricovero, sui canali telematici previsti. La circolare n. 65/2026 muove dagli articoli 32 della Costituzione e 2110 del codice civile per garantire un trattamento uniforme alle cure che, pur fuori dal ricovero tradizionale, impediscono di lavorare.
Prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital
Le prestazioni ambulatoriali complesse che impediscono al lavoratore di svolgere l’attività nelle giornate di accesso alla struttura valgono come day hospital, quindi sul piano dell’indennità seguono il regime del ricovero. L’INPS equipara al day hospital queste modalità di presa in carico:
- il Day Service ambulatoriale (DSA), che la prassi della circolare n. 136/2003 trattava come ciclo di cura ricorrente indennizzato come malattia;
- la Day surgery;
- la Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC);
- la Bassa Intensità Chirurgica (BIC);
- il Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC);
- i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDT).
Dimissioni protette
Nelle dimissioni protette valgono come ricovero solo le giornate dedicate agli accertamenti programmati nella struttura ospedaliera, mentre gli altri giorni sono riconosciuti come malattia con idonea certificazione medica che attesti l’incapacità lavorativa. Lo conferma la circolare n. 136/2003 (par. 6, punto 2), che la nuova prassi non modifica.
Centri di salute mentale e strutture psichiatriche
Nei centri di salute mentale i trattamenti programmati valgono come malattia e diventano day hospital solo quando l’ospitalità notturna è formalmente prevista e documentata come ricovero breve, mentre il ricovero nelle strutture psichiatriche residenziali o semiresidenziali è equiparato al ricovero ospedaliero solo se accreditate al SSN e in possesso dei requisiti richiesti. Tra questi la direzione sanitaria, la cartella clinica con Piano Terapeutico Individuale aggiornato, la tracciabilità delle presenze e la disponibilità di personale qualificato 24 ore su 24.
In assenza di tali requisiti, o quando il ricovero avviene in strutture a prevalenza socio-educativa prive di cartella clinica, si applica l’equiparazione alla malattia comune previa certificazione medica, con obbligo di reperibilità anche presso l’indirizzo della struttura. Valgono sempre come ricovero ospedaliero i ricoveri nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), la permanenza residenziale nelle strutture psichiatriche sanitarie, i ricoveri nelle Unità di Riabilitazione Intensiva ed Estensiva e nei Centri per il recupero dei soggetti con minorazioni di cui all’art. 26 della legge n. 833/1978, oltre alla permanenza in RSA per motivi sanitari e in hospice; le prestazioni semiresidenziali nelle stesse unità sono invece trattate come malattia comune.
Pronto soccorso, OBI e Degenza Breve
La permanenza in Osservazione Breve Intensiva (OBI) e in Degenza Breve (DB) annesse al pronto soccorso vale come ricovero ospedaliero, anche quando si protrae per alcuni giorni in relazione alle condizioni del paziente. L’INPS riconduce a questo regime le unità già individuate dal messaggio n. 1074 del 9 marzo 2018, e applica la stessa qualificazione alle prestazioni complesse erogate in day service presso le Case della Comunità.
Comunità terapeutiche e dipendenze patologiche
Le comunità terapeutiche e le strutture per le dipendenze patologiche valgono come ricovero ospedaliero se operano in regime sanitario, con medico responsabile, protocolli clinici e farmacologici, cartella clinica con Piano Terapeutico Individuale e accreditamento al SSN, mentre in assenza di cartella clinica e responsabilità sanitaria diretta la permanenza è equiparata alla malattia comune con certificazione medica. Il criterio supera la lettura del par. 9 della circolare n. 136/2003 e àncora la tutela alla natura sanitaria effettiva della struttura.
Per ottenere l’indennità come ricovero il lavoratore deve esibire il certificato di dimissione completo di diagnosi, rilasciato da un medico in servizio presso la struttura. L’accesso a questi percorsi passa di norma dalla valutazione dei Servizi per le Dipendenze Patologiche (Ser.D.) del SSN.
Centri per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione
I centri per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione valgono come ricovero ospedaliero per le prestazioni in day service, in day hospital e in residenzialità intensiva sanitaria, mentre le permanenze semiresidenziali o prive di prestazioni sanitarie sono trattate come malattia comune, sempre con certificazione medica. La linea di confine resta l’accreditamento, insieme a cartella clinica, Piano Terapeutico Individuale ed équipe multidisciplinare.
Prestazioni equiparate a ricovero e malattia
Il discrimine tra ricovero e malattia comune dipende dalla natura sanitaria della struttura e dall’accreditamento al SSN: le prestazioni con assistenza sanitaria effettiva valgono come ricovero o day hospital, le altre come malattia con certificazione medica e obbligo di reperibilità.
Prestazioni equiparate al ricovero ospedaliero o al day hospital
Seguono il regime del ricovero, con l’indennità ridotta ai due quinti per chi non ha familiari a carico, le seguenti prestazioni:
- il Day Service ambulatoriale (DSA), la Day surgery, la Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC), la Bassa Intensità Chirurgica (BIC), il Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC) e i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDT);
- le dimissioni protette, per le sole giornate di accertamenti programmati in struttura ospedaliera;
- i centri di salute mentale con ospitalità notturna documentata come ricovero breve;
- le strutture psichiatriche residenziali o semiresidenziali accreditate al SSN e in possesso dei requisiti richiesti;
- i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) e la permanenza residenziale nelle strutture psichiatriche sanitarie;
- le Unità di Riabilitazione Intensiva ed Estensiva e i Centri di cui all’art. 26 della legge n. 833/1978, in regime residenziale;
- le RSA per motivi sanitari e gli hospice;
- le prestazioni complesse in day service presso le Case della Comunità;
- l’Osservazione Breve Intensiva (OBI) e la Degenza Breve (DB) annesse al pronto soccorso;
- le comunità terapeutiche e le strutture per le dipendenze patologiche accreditate, con assistenza sanitaria;
- i centri per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, per day service, day hospital e residenzialità intensiva sanitaria.
Prestazioni equiparate alla malattia comune
Rientrano nella malattia comune, con certificato medico e rispetto delle fasce di reperibilità anche presso la struttura, le seguenti prestazioni:
- le dimissioni protette, per le giornate diverse dagli accertamenti programmati;
- i centri di salute mentale senza pernottamento;
- le strutture psichiatriche residenziali o semiresidenziali non accreditate o prive dei requisiti;
- le strutture a prevalenza socio-educativa prive di cartella clinica;
- le strutture socio-riabilitative prive di assistenza sanitaria e i programmi riabilitativi presso i Centri Diurni;
- le prestazioni semiresidenziali nelle Unità di Riabilitazione Intensiva ed Estensiva e nei Centri ex art. 26 della legge n. 833/1978;
- le comunità terapeutiche e le strutture per le dipendenze patologiche prive di cartella clinica e responsabilità sanitaria diretta;
- i centri per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, per le permanenze semiresidenziali o prive di prestazioni sanitarie.