Scudo Fiscale parte seconda rivisitata e corretta: novità per l’operazione per il rientro in Italia dei capitali frutto di attività finanziarie e patrimoniali esportate o detenute all’estero: nuova roadmap e tassi. In pratica, c’è più tempo per mettersi in regola: 30 aprile 2010 con aliquote al 6% (fino al 28 febbraio) e 7% (dal 1 marzo).
La Circolare 3/E dell ‘ Agenzia delle Entrate ha infatti posposto di 15 giorni i termini per mettersi in regola e aderire alla sanatoria sui capitali detenuti al 31 dicembre 2008, ridefinendo i tassi.
I contribuenti irregolari che vogliono godere del “condono” dovranno comunque pagare l’imposta straordinaria, con aliquota sintetica del «60% del rendimento presunto delle attività rimpatriate o regolarizzate per le operazioni effettuate dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010. Mentre per quelle poste in essere dal 1 marzo al 30 aprile 2010 l ‘ aliquota salirà al 70% del rendimento presunto». In pratica, 6% e 7% rispettivamente.
La procedura resta immutata: presentazione della dichiarazione riservata presso un intermediaro abilitato tramite consueto modello apposito (approvato il 28 ottobre 2009 con provvedimento del Direttore dell ‘ Agenzia delle Entrate) e versamento dell ‘ imposta straordinaria.
Ricordiamo che i contribuenti che si mettono in regola non sono obbligati a indicare le attività rimpatrio e regolarizzate nella dichiarazione dei redditi (quadro RW) per il periodo d’imposta in corso e precedente e rimangono svincolati dalle nuove norme che precvedono un giro di vite sui termini per il monitoraggio fiscale, da cui si può “chiamare fuori” che beneficia delle scudo fiscale.