Antiriciclaggio: libretti al portatore addio

di Noemi Ricci

22 Giugno 2017 18:10

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Fine alle emissioni di libretti al portatore anonimi da luglio 2017 che scompariranno del tutto dal 2018: le nuove norme antiriciclaggio.

È ormai prossimo l’addio ai libretti al portatore anonimi, bancari e postali, che dal 4 luglio 2017 non potranno più essere emessi per lasciare spazio ad altre forme di pagamento tracciabili e dunque più sicure. L’obiettivo del decreto legislativo 90/2017 di recepimento della IV direttiva europea sul risparmio è quello di contrastare il riciclaggio internazionale e il finanziamento al terrorismo definendo orme più restrittive in questo senso.

=> Libretti al portatore, estinti entro il 2018

Estinzione libretti al portatore

Il problema dei vecchi libretti al portatore anonimi è che essi consentono il deposito di denaro contante senza che effettuata alcuna verifica della clientela, dunque senza che banche e poste sappiano chi agisce e chi  è il titolare effettivo: in sostanza i titoli di credito possono essere utilizzati da chiunque detenga il libretto di deposito al momento del prelievo o del deposito presso lo sportello della banca o della posta.

Si tratta di libretti di deposito che, tra nominativi e anonimi, secondo le stime delle Poste Italiane, a fine 2016, valevano nel loro complesso ancora ben 119 miliardi di euro.

Per limitare il fenomeno dell’evasione fiscale, del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, da luglio 2017 ad essere ammessa sarà esclusivamente l’emissione di libretti di deposito nominativi, sia bancari che postali, sui quali dovrà essere rispettato l’obbligo di verifica ed identificazione della clientela.

Viene inoltre vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore anonimi esistenti, i quali dovranno comunque essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018, come previsto dall’articolo 3 del dlgs 90/2017 che ha modificato  l’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 – su “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore”.

=> Leggi di più sulla tracciabilità dei pagamenti

Controlli fiscali

Ricordiamo poi che il decreto salva-Italia ( Decreto n. 201/2011 – articolo 12), ha ridotto da 2.500 a 1.000 euro, del limite per l’apertura e il trasferimento dei libretti (bancari e postali) e dei titoli al portatore con l’obbligo di regolarizzare tutti i libretti al portatore che registravano un saldo superiore a 999,99 euro entro il 31 marzo 2012, pena l’applicazione di multa a partire da 3 mila euro.

In più, all’articolo 5, il l Dlgs 90/2017 inasprisce il sistema sanzionatorio a carico di chi si sottrae all’obbligo di verifica della clientela e di segnalazione all’Autorità competente d eventuali operazioni ritenute sospette e riconducibili ad attività criminose o destinate a finanziare attività terroristiche prevedendo l’applicazione di:

  • una sanzione pecuniaria in misura fissa (3.000 euro) nei casi di violazione dell’obbligo di segnalazione da parte dei soggetti obbligati;
  • una sanzione amministrativa a misura fissa (da 30.000 a 300.000) nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.

Le sanzioni si applicheranno a tutti i soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e le informazioni acquisite dalla Guardia di finanza nel corso di eventuali controlli ed ispezioni antiriciclaggio saranno pienamente utilizzabili ai fini fiscali.

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