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Bonus ristrutturazione nel 730/2026: come compilarlo per non perdere il 50%

di Anna Fabi

5 Maggio 2026 09:00

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Nel 730/2026 bisogna indicare il diritto al 50% per la prima casa rispetto al 36% per gli altri immobili: codici, regole e casi particolari per i lavori 2025.

Dal 2025, la detrazione al 50% del bonus ristrutturazioni spetta solo ai titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento mentre negli altri casi scende al 36%. Nel modello 730/2026 la distinzione si esprime nella corretta compilazione dei righi E41-E43 (Sezione III-A del Quadro E): la colonna 7 determina l’aliquota applicata. Lasciarla vuota quando non si dovrebbe o compilarla quando non si deve è un errore che può costare 14 punti di sgravio IRPEF.

Colonna 7 del righi E41-E43: come e quando si compila

L’Agenzia delle Entrate ha introdotto la colonna 7 del righi E41-E43 per differenziare l’aliquota spettante sui lavori di ristrutturazione edilizia, indicandone le regole nelle istruzioni al modello 730/2026. Se la colonna 7 è lasciata vuota per sbaglio in riferimento alle spese 2025 sostenute sull’abitazione principale, il sistema applica automaticamente la detrazione al 36%. La perdita di dieci punti percentuali su una spesa fino a 96.000 euro significa rinunciare a un rimborso IRPEF fino a 9.600 euro distribuiti su dieci anni.

Come compilare la colonna 7 per lavori su prima casa

Per le spese sostenute nel 2025 su un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la colonna 7 va compilata con il codice 3, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione). Lo stabiliscono le istruzioni AdE al modello 730/2026, che riservano espressamente il codice 3 a questa fattispecie.

Situazione — spese 2025 Colonna 7 Aliquota applicata
Proprietario o titolare di diritto reale — abitazione principale 3 50%
Locatario (inquilino) — anche se usa come prima casa vuota 36%
Comodatario o familiare convivente senza diritto reale vuota 36%
Seconda casa o altro immobile non adibito ad abitazione principale vuota 36%

Il requisito dell’abitazione principale deve sussistere entro il termine di presentazione della dichiarazione. Se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale solo per una parte del 2025, il codice 3 va indicato ugualmente ma la detrazione al 50% si applica in proporzione al periodo di effettiva destinazione. Le pertinenze della prima casa (box, cantina, posto auto con autonoma rendita catastale) seguono le stesse regole dell’unità principale, a condizione che fossero già pertinenze al momento dell’inizio dei lavori.

Compilazione 730/2026 per lavori condominiali

Per i lavori sulle parti comuni condominiali — tetto, facciata, scale, impianti centralizzati — la regola sulla colonna 7 è identica a quella dei lavori su unità singola: codice 3 se l’appartamento è l’abitazione principale del condomino titolare di diritto di proprietà o diritto reale di godimento, colonna 7 vuota in tutti gli altri casi. La colonna 2 (Tipologia) resta invece vuota per la ristrutturazione ordinaria, sia su unità singola sia per lavori condominiali, nel qual caso – se ricorrono le condizioni per il 50% – va indicato il codice 3 in colonna 7.

In colonna 3 va indicato il codice fiscale del condominio. Nella Sezione III-B va barrata la casella “Condominio” in uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali della singola unità: ci pensa l’amministratore nel quadro K della propria dichiarazione. In parallelo, l’amministratore trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle spese condominiali, che include per ciascuna unità il flag abitazione principale e alimenta il precompilato. Questa comunicazione è un meccanismo parallelo: non sostituisce l’obbligo del singolo condomino di indicare codice 3 in colonna 7 per tutelare la propria detrazione al 50%.

Se il precompilato riporta il 36% anziché il 50% — per esempio perché la comunicazione dell’amministratore è incompleta o trasmessa in ritardo rispetto ai tempi con cui i condomini hanno segnalato il proprio diritto alla maggiorazione — il condomino può e deve correggerlo indicando codice 3 in colonna 7, conservando la documentazione che prova la destinazione dell’unità ad abitazione principale.

Spese anni precedenti: la colonna 7 non si tocca

La colonna 7 con il codice 3 riguarda esclusivamente le spese sostenute nel 2025. Per le quote annuali riferite a lavori pagati negli anni precedenti — la quinta rata di una ristrutturazione del 2021, per esempio — la colonna 7 non va toccata: l’aliquota applicata è quella dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta, ossia il 50% vigente fino al 31 dicembre 2024 su qualsiasi immobile residenziale. Nel 730 precompilato queste rate residue sono già inserite automaticamente dall’Agenzia delle Entrate con l’aliquota corretta; modificare la colonna 7 su queste righe produrrebbe un’incongruenza con i dati storici.

Chi ha sostenuto spese sia nel 2024 sia nel 2025 per la stessa ristrutturazione (lavori a cavallo d’anno) deve compilare due righi separati nel rigo E41: uno per le spese 2024 (colonna 7 vuota, aliquota 50% automatica) e uno per le spese 2025 (colonna 7 con codice 3 se abitazione principale, oppure vuota per il 36%). Il riordino delle detrazioni per i redditi superiori a 75.000 euro si applica solo alle spese del 2025: anche questo elemento pesa nella valutazione della rata da ottimizzare per chi si trova vicino alla soglia.