Manovra finanziaria e Spesometro 2011

di Roberto Grementieri

Pubblicato 28 Luglio 2011
Aggiornato 22 Dicembre 2011 10:03

Tutti gli obblighi in materia di Spesometro e comunicazione al Fisco delle operazioni rilevanti ai fini IVA oltre i 3mila euro che riguardino acquisto o cessione di beni e prestazioni.

L’art. 21 del dl 78/2010, convertito con modifiche nella legge 122/2010, ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore ad euro 3.000. Stiamo parlando del tanto discusso Spesometro, alla luce dei cui dati si potranno individuare i soggetti a rischio evasione fiscale, concentrandosi sulle forme di frode di maggior rilevanza, ed escludendo dunque i soggetti di minori dimensioni.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 184182 del 22 dicembre 2010, successivamente modificato, sono state fornite le istruzioni per attuare l’obbligo e individuati i soggetti interessati, l’oggetto della comunicazione, gli elementi e termini di trasmissione, nonché le modalità tecniche.

Obbligati allo Spesometro

Con la comunicazione 30 maggio 2011 n. 24/E, l’Agenzia delle Entrate ha poi fornito alcune precisazioni tra cui le operazioni oggetto o escluse dall’adempimento. L’art. 1 stabilisce che sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, consistenti in cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali i corrispettivi dovuti sono di importo pari o superiore ad e 3.000 (al netto dell’IVA). L’obbligo di comunicazione riguarda non solo le operazioni effettuate tra soggetti IVA, ma anche quelle in cui cessionario o committente risulti un consumatore finale.

Nel caso di operazioni straordinarie o di trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, per individuare il soggetto a carico del quale sussiste l’obbligo di trasmissione, occorre distinguere le seguenti ipotesi:

  1. nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell’operazione o della trasformazione, il soggetto subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
  2. nel caso in cui il soggetto non si è estinto, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.

In via generale, devono formare oggetto di comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA ossia quelle che presentano tutti i presupposti essenziali indicati nell’art. 1, D.P.R. 633/1972: operazioni imponibili, operazioni non imponibili e operazioni esenti, di cui all’art. 10 del decreto IVA. Dovranno essere segnalate anche le operazioni senza corrispettivo se rilevanti ai fini IVA.

Le operazioni business to business effettuate tra soggetti passivi IVA, se di importo superiore ad Euro 3.000, dovranno essere sempre e comunque comunicate all’amministrazione finanziaria, anche se con carte di credito e affini.

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Esonerati dallo Spesometro

Il Provvedimento del 21 giugno 2011 dell’Agenzia delle Entrate ha integrato e rettificato il precedente (n.184182) in materia di Spesometro. In particolare, è stato aggiunto il punto 2.6 nel Provvedimento originale, per effetto del quale risultano esonerati dall’obbligo Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico a causa della loro particolare tenuta della contabilità, che renderebbe troppo oneroso la messa in conformità con il nuovo obbligo.

Sono esonerati i contribuenti soggetti al regime dei minimi (con la manovra finanziaria 2011 si è comunque ridotto il loro numero), per i quali tale adempimento comporterebbe un aggravio non proporzionato allo scopo della disposizione.

Tuttavia, l’esclusione non opera qualora in corso d’anno il regime cessi di avere efficacia e, in tal caso, il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime fiscale semplificato.

Sono da considerare operazioni non rilevanti ai fini IVA quelle fuori campo di applicazione perché manca uno dei requisiti essenziali. In particolare, non devono essere comprese nella comunicazione le operazioni che, sotto il profilo territoriale risultino non rilevanti in Italia. Nè si dovrà tener conto delle somme anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 197. Considerata la rilevanza meramente interna, non dovranno essere oggetto di comunicazione i passaggi interni di beni all’interno della stessa impresa, documentati con fattura.

Ai sensi dell’art. 21, D.l. 78/2010, se il relativo pagamento avviene a mezzo carte di credito, di debito o carte prepagate, le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non passivi IVA, a prescindere dal fatto che siano documentate o meno da fatture, sono escluse dalla comunicazione (purchè non si tratti di operazioni tra soggetti passivi IVA): in caso di utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, infatti, l’operazione risulta già monitorata.

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