Deduzione IRAP, come funzionano le novità del Salva Italia

di Francesca Pietroforte

Pubblicato 4 Aprile 2012
Aggiornato 9 Gennaio 2014 14:28

Deducibilità integrale IRAP sul costo del lavoro, deduzione forfettaria al 10%, assunzioni agevolate: caso per caso, vediamo come funzionano le novità previste dal Salva Italia, dal periodo di imposta ai criteri di calcolo per le imprese beneficiarie.

Tra le novità per le imprese introdotte dal decreto Salva Italia, occupa una posizione di rilievo la nuova disciplina che regola deducibilità e deduzioni: obiettivo, rendere deducibile l’IRAP sul costo del lavoro e ridurre il cuneo fiscale, ovvero la differenza tra quanto pagato dall’azienda e quanto percepito dai lavoratori (tutto ciò non tocca la deduzione IRAP forfettaria al 10%, che rimane valida).

Le deduzioni sul costo del lavoro introdotte dalla Manovra Finanziaria Monti riguardano anche le assunzioni agevolate di donne e giovani e in aree svantaggiate.

Vediamo, caso per caso, come funzionano.

La nuova deduzione IRAP

La norma trova applicazione presso tutti quei soggetti che utilizzano criteri ordinari per determinare la  base imponibile IRAP, e cioè:

  • società di capitali ed enti commerciali,
  • società di persone e imprese individuali,
  • persone fisiche,
  • società semplici ed equiparate esercenti arti e professioni,
  • imprese di assicurazione, banche e società finanziarie.

Questi soggetti possono dedurre da IRPEF e IRES l’ammontare corrispondente all’IRAP calcolata tenendo conto delle spese per il personale dipendente e assimilato. Dalla cifra ottenuta vanno scorporate le deduzioni legate ai contributi pagati per le assicurazioni per infortuni sul lavoro, al cuneo fiscale per i dipendenti a tempo indeterminato, alle spese per il personale assunto per ricerca e sviluppo, alle spese per apprendisti e disabili e per i dipendenti con contratto di formazione lavoro.

CALCOLO DEDUZIONE

  1. determinare l’IRAP;
  2.  individuare le spese per il personale consentite ed escludere quelle già dedotte;
  3. per soggetti che esercitano in più regioni, ripartire il costo in base alle aliquote applicate;
  4. applicare la riduzione nel Modello Unico .

ENTRATA IN VIGORE

L’entrata in vigore delle norme varia a seconda della coincidenza dell’esercizio finanziario con l’anno solare. Se la coincidenza esiste, le norme diventano operative a partire dall’1 gennaio 2012.
In caso contrario la decorrenza può avvenire in due diversi momenti:

  • la deducibilità integrale di IRES e IRAP sul costo del personale dovrà avvenire a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
  • L’aumento delle deduzioni sarà valido a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui ci si trovava al 31 dicembre 2011.

In ogni caso la deduzione è possibile solo dopo il pagamento del tributo.

Deduzione forfettaria

Come già affermato in premessa resta valida anche la deduzione forfettaria dalla base imponibile IRES/IRPEF del 10% introdotta dal Dl n 185 del 29/11/2008 convertita nella legge n. 2 del 28/01/2009.

Questa deduzione sarà possibile nel caso in cui il soggetto richiedente produca in bilancio oneri finanziari (anche di un solo euro), e sarà applicata nella misura del 10% indipendentemente dal numero degli oneri dichiarati. Quindi, se il richiedente presenta in bilancio oneri legati al personale e oneri finanziari potrà cumulare la vecchia deduzione con la nuova introdotta dal decreto salva Italia.

Assunzioni agevolate

Il Decreto Salva Italia ha introdotto anche l’aumento delle deduzioni da cuneo fiscale in caso di assunzione di categorie svantaggiate quali donne e giovani.

L’art. 2, comma 2 del testo del decreto prevede infatti un incremento della deduzione forfettaria di 6mila euro (che vanno aggiunti ai 4.600 euro già previsti precedentemente per un totale di 10.600 euro) destinato a lavoratrici con contratto a tempo indeterminato e lavoratori di entrambi i sessi con età inferiore a 35 anni.

L’agevolazione non è valida per alcune tipologie d’impresa, e cioè quelle operanti in concessione e tariffa in settori relativi all’energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acqua di scarico, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L’aumento di 6mila euro della deduzione forfettaria per incremento del cuneo fiscale per le categorie di lavoratori elencate coinvolge anche le aree svantaggiate del Mezzogiorno: i lavoratori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia potranno quindi contare su un’agevolazione complessiva di 15.200 euro (ai 9.200 euro garantiti in precedenza se ne sono aggiunti altri 6.000 previsti dal decreto salva Italia).

In queste aree restano escluse le tipologie d’impresa citate in precedenza, alle quali si aggiungono banche, assicurazioni ed enti finanziari.

Le altre categorie di lavoratori a tempo indeterminato potranno comunque beneficiare della deduzione forfettaria di 4.600 euro che diventano 9.200 per le aree svantaggiate.

Questa tipologia di deduzione non può essere sommata alla precedente ed è soggetta al de minimis, cioè l’impresa non può beneficiare di agevolazioni di Stato che siano superiori ai 200mila euro per tre periodi d’imposta successivi.