I contribuenti con utenza elettrica per uso domestico residenziale che non possiedono alcun apparecchio televisivo possono chiedere l’esenzione dal canone RAI, ovvero dall’addebito del canone TV in bolletta.
=> Scarica il modello di esenzione dal canone RAI
Quadro A
Per richiedere l’esenzione dal canone RAI è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva compilando l’apposito modello (Quadro A), la cui validità è annuale:
- per dichiarare l’assenza di apparecchi atti alla ricezione radio-televisiva nelle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata, sia propri che di un componente della propria famiglia anagrafica;
- per certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica intestata a sé stessi, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari;
- certificare da parte di un erede la non presenza nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, di alcun apparecchio TV.
=> Canone RAI 2017 in bolletta: novità e istruzioni
Quadro B
Stesso modello, Quadro B, per segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale.
Quadro C
Quadro C per comunicare la modifica delle condizioni, precedentemente attestate, come la nuova detenzione di un televisore nel corso dell’anno, o la fuoriuscita dalla famiglia anagrafica precedentemente dichiarata mediante la compilazione del Quadro B. Tale dichiarazione ha effetto dal mese in cui è presentata.
=> Canone RAI 2017: costo, scadenze ed esenzione
Presentazione del modello di esenzione
Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato telematicamente all’Agenzia, delle Entrate, direttamente, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati con le seguenti tempistiche:
- dal 1° febbraio al 30 giugno, per essere esonerati dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
- dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per essere esonerati dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.
Se l’esenzione dal canone RAI viene richiesta a fronte dell’attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura ed ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
La dichiarazione sostitutiva presentata compilando il Quadro B può essere presentata in qualunque momento dell’anno e non deve essere ripresentata successivamente poiché ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, a partire dal momento in cui hanno avuto inizio i presupposti attestati.
Ricordiamo che la dichiarazione viene presentata sotto la propria responsabilità e la non veridicità è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).